Lexipedia

AS 2007 6827

Ordinanza sull'entrata in vigore parziale della legge sull'approvvigionamento elettrico

Ordinanza sull’entrata in vigore parziale della legge sull’approvvigionamento elettrico

del 28 novembre 2007

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 34 capoverso 2 della legge del 23 marzo 20071 sull’approvvigionamento elettrico, ordina:

Articolo unico

1 Fatto salvo il capoverso 2, la legge del 23 marzo 2007 sull’approvvigionamento

elettrico entra in vigore il 1° gennaio 2008, ad eccezione degli articoli 21 e 22, già entrati in vigore il 15 luglio 20072.

2 L’articolo 13 capoversi 1 e 2 e la cifra 2 dell’allegato (L del 26 giu. 1998

sull’energia) entreranno in vigore in un secondo momento.

28 novembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 734.7 2 RU 2007 3439

2007-2864 6827

Entrata in vigore parziale della legge sull’approvvigionamento elettrico RU 2007

6828