AS 2007 6827
Ordinanza sull'entrata in vigore parziale della legge sull'approvvigionamento elettrico
Ordinanza sull’entrata in vigore parziale della legge sull’approvvigionamento elettrico
del 28 novembre 2007
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 34 capoverso 2 della legge del 23 marzo 20071 sull’approvvigionamento elettrico, ordina:
Articolo unico
1 Fatto salvo il capoverso 2, la legge del 23 marzo 2007 sull’approvvigionamento
elettrico entra in vigore il 1° gennaio 2008, ad eccezione degli articoli 21 e 22, già entrati in vigore il 15 luglio 20072.
2 L’articolo 13 capoversi 1 e 2 e la cifra 2 dell’allegato (L del 26 giu. 1998
sull’energia) entreranno in vigore in un secondo momento.
28 novembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 734.7 2 RU 2007 3439
2007-2864 6827
Entrata in vigore parziale della legge sull’approvvigionamento elettrico RU 2007
6828