AS 2007 6833
Ordinanza del DFE sulle deroghe al divieto del lavoro notturno e domenicale durante la formazione professionale di base
Ordinanza del DFE sulle deroghe al divieto del lavoro notturno e domenicale durante la formazione professionale di base
del 4 dicembre 2007
Il Dipartimento federale dell’economia, visto l’articolo 14 dell’ordinanza 5 del 28 settembre 20071 concernente la legge sul lavoro (OLL 5), ordina:
Art. 1 Esenzione dall’obbligo di richiedere un’autorizzazione Le seguenti professioni sono esentate dall’obbligo di richiedere un’autorizzazione per poter derogare al divieto di lavoro notturno e domenicale, nei limiti previsti, nell’ambito della formazione professionale:
impiegata/o d’economia domestica addetta/o d’economia domestica addetta/o d’albergo impiegata/o d’albergo addetta/o di ristorazione impiegata/o di ristorazione cuoca/o addetta/o di cucina impiegata/o di commercio (formazione di base, formazione estesa, ramo alberghie- ro-gastronomico-turistico) Le persone in formazione sono autorizzate a lavorare di notte entro i seguenti limiti: occupazione fino alle 23.00; fino alle 01.00, al massimo dai 16 anni
10 notti all’anno. compiuti
Nei giorni precedenti i corsi della scuola professionale o i corsi interaziendali le persone in formazione possono lavorare fino alle 20.00.
RS 822.115.4 1 RS 822.115
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Deroghe al divieto del lavoro notturno e domenicale durante RU 2007 la formazione professionale di base
Le persone in formazione sono autorizzate a lavorare la domenica entro i seguenti limiti: oltre alle domeniche nei periodi di vacanza, devono essere accordate dai 16 anni almeno 12 domeniche libere all’anno. Nelle aziende stagionali queste compiuti domeniche possono essere ripartite in modo irregolare nell’arco dell’anno. Le aziende che chiudono due giorni alla settimana devono accordare, oltre alle domeniche nei periodi di vacanza, almeno una domenica libera al trimestre. Se un corso della scuola professionale o un corso interaziendale cade in uno dei due giorni di chiusura settimanale, l’azienda deve accordare, oltre alle domeniche nei periodi di vacanza, almeno 12 domeniche libere all’anno.
Panettiera/e-pasticciera/e pasticciera/e-confettiera/e Le persone in formazione sono autorizzate a lavorare di notte entro i seguenti limiti: Al massimo cinque notti alla settimana a partire dalle 04.00 (nei dai 16 anni giorni precedenti le domeniche e i giorni festivi a partire dalle 03.00). compiuti Al massimo cinque notti alla settimana a partire dalle 03.00 (nei dai 17 anni giorni precedenti le domeniche e i giorni festivi a partire dalle 02.00). compiuti Le persone in formazione sono autorizzate a lavorare la domenica entro i seguenti limiti: Al massimo due domeniche al mese. dai 16 anni compiuti Al massimo tre domeniche al mese. dai 17 anni compiuti
Professionista del cavallo AFC (cure, monta classica, cavalli d’andatura, corse, monta western) custode di cavalli CFP guardiana/o d’animali Le persone in formazione sono autorizzate a lavorare la domenica e i giorni festivi equiparabili alla domenica entro i seguenti limiti: Al massimo una domenica su due; al massimo la metà dei giorni dai 16 anni festivi dell’anno. compiuti
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Deroghe al divieto del lavoro notturno e domenicale durante RU 2007 la formazione professionale di base
Operatrice/tore socio-sanitaria/o operatrice/tore socioassistenziale assistente di cura assistente di studio medico Le persone in formazione sono autorizzate a lavorare di notte entro i seguenti limiti: Al massimo due notti alla settimana e 10 notti all’anno. dai 17 anni compiuti Le persone in formazione sono autorizzate a lavorare la domenica e i giorni festivi equiparabili alla domenica entro i seguenti limiti: Al massimo una domenica o un giorno festivo al mese, ma al massi- dai 17 anni mo due giorni festivi all’anno che non cadono di domenica. compiuti
Costruttrice/tore di binari AFC (campo professionale costruzione delle vie di traffico) Le persone in formazione sono autorizzate a lavorare di notte entro i seguenti limiti: Al massimo sei notti alla settimana; al massimo 15 notti in due mesi; dai 16 anni al massimo 40 notti all’anno. compiuti Una settimana di lavoro notturno deve essere seguita da almeno una settimana di lavoro diurno. Al massimo sei notti alla settimana; al massimo 15 notti in due mesi; dai 17 anni al massimo 60 notti all’anno. compiuti Una settimana di lavoro notturno deve essere seguita da almeno una settimana di lavoro diurno.
Art. 2 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.
4 dicembre 2007 Dipartimento federale dell’economia: Doris Leuthard
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