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AS 2007 6837

Ordinanza sull'assicurazione malattie

Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal)

Modifica del 21 novembre 2007

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 27 giugno 19951 sull’assicurazione malattie è modificata come segue:

Art. 64 Pubblicazione L’UFSP pubblica l’elenco delle specialità (art. 52 cpv. 1 lett. b LAMal) in forma elettronica.

Art. 65 cpv. 5bis 5bis I prezzi di fabbrica per la consegna dei generici devono, al momento della loro ammissione nell’elenco delle specialità, essere inferiori di almeno il 40 per cento ai prezzi di fabbrica per la consegna dei preparati originali intercambiabili con detti generici. I prezzi di fabbrica per la consegna dei generici intercambiabili con un preparato originale, il cui volume di mercato svizzero nel settore ambulatoriale nei 4 anni prima della loro ammissione nell’elenco delle specialità non supera in media 4 milioni di franchi all’anno, devono essere inferiori del 20 per cento almeno al momento dell’ammissione. I prezzi dei generici ammessi nell’elenco delle specialità prima del riesame dei prezzi dei preparati originali secondo l’articolo 65b sono adeguati, dopo siffatto riesame, allo scopo di mantenere invariata la differenza di prezzo sopraindicata.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2008.

21 novembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero La presidente della Confederazione: Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione: Annemarie Huber-Hotz

1 RS 832.102

2007-0820 6837

Assicurazione malattie. O RU 2007

6838

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