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AS 2007 6875

Ordinanza dell'UFV (1/07) concernente misure per la lotta contro l'afta epizootica

Ordinanza dell’UFV (1/07) concernente misure per la lotta contro l’afta epizootica

Modifica del 12 dicembre 2007

L’Ufficio federale di veterinaria (UFV) ordina:

I L’ordinanza dell’UFV (1/07) del 7 agosto 20071 concernente misure per la lotta contro l’afta epizootica è modificata come segue:

Art. 1 In relazione all’afta epizootica nel Regno Unito, al fine di impedire una propagazio- ne dell’epizoozia, le misure secondo la decisione 2007/554/CE della Commissione della Comunità europea del 9 agosto 20072 che reca alcune misure di protezione contro l’afta epizootica nel Regno Unito, nella versione secondo la decisione 2007/796/CE del 5 dicembre 20073, sono applicabili alla Svizzera.

Art. 2 Abrogato

II La presente modifica entra in vigore il 16 dicembre 2007 alle ore 0.004.

12 dicembre 2007 Ufficio federale di veterinaria Hans Wyss

1 RS 916.443.105.1; RU 2007 4451 6077

2 GU L 210 del 10.08.2007, pag 36:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2007/l_210/l_21020070810it00360047.pdf

3 GU L 322 del 7.12.2007 pag. 37:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2007/l_322/l_32220071207it00370040.pdf 4 La presente modifica è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 12 dic. 2007 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512).

2007-2988 6875

Misure per la lotta contro l’afta epizootica. O dell’UFV (1/07) RU 2007

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