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AS 2007 7053

AS 2007 7053

Ordinanza concernente le aliquote di dazio preferenziali a favore dei Paesi in sviluppo (Ordinanza sulle preferenze tariffali)

Modifica del 7 dicembre 2007

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 16 marzo 20071 sulle preferenze tariffali è modificata come segue:

Art. 4 Contingenti doganali 1 Le merci il cui quantitativo annuo importato con trattamento preferenziale è limita- to (contingenti doganali) sono indicate all’allegato 2a. 2 In caso di approvvigionamento insufficiente del mercato nazionale, il Dipartimento federale dell’economia (DFE) può aumentare temporaneamente i contingenti per le merci della voce di tariffa 1701.1100 dopo aver sentito gli ambienti interessati. 3 Dopo aver sentito gli ambienti interessati, il DFE può aumentare o ridurre i contin- genti doganali per le merci della voce di tariffa 1701.9999 se i prezzi interni non corrispondono ai prezzi di mercato nell’Unione europea. 4 La dichiarazione doganale di merci che fanno parte di contingenti doganali deve essere effettuata per via elettronica. 5 Le quote di contingente doganale per contingenti doganali di cui al capoverso 1 sono assegnate in base all’ordine di accettazione delle dichiarazioni doganali. 6 Il giorno in cui il rispettivo contingente doganale è esaurito, il quantitativo rima- nente viene attribuito proporzionalmente ai richiedenti le cui domande sono perve- nute quello stesso giorno. 7 L’Amministrazione federale delle dogane pubblica periodicamente, per via elettro- nica, lo stato d’utilizzazione dei contingenti doganali.

II

1 L’allegato 2 è modificato conformemente alla versione qui annessa.

2 Alla presente ordinanza è aggiunto il nuovo allegato 2a conformemente alla ver- sione qui annessa.

1 RS 632.911

2007-2760 7053

Ordinanza sulle preferenze tariffali RU 2007

III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2008.

7 dicembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Ordinanza sulle preferenze tariffali RU 2007

Allegato 2 (art. 3 cpv 1)

Elenco delle preferenze per merci provenienti da Paesi in sviluppo

Voce di tariffa2 Aliquota di dazio preferenziale

applicabile Aliquota normale meno

Fr./pezzo Fr./pezzo

… 1008. 9059 3 …

1701 1100 cd4: esente 22.00

1200 22.00

9999 cd 22.00

9999 7.00 …

2 RS 632.10 Allegato

3 ex 1008.9059: Quinoa (Chenopodium quinoa), Amarant (Amarantus tricolor), Kañiwa (Chenopodium pallidi-caule) = exempt

4 cd: contingente doganale

Ordinanza sulle preferenze tariffali RU 2007

Allegato 2a (art. 4 cpv 1)

Contingenti doganali

Voce di tariffa5 Designazione della merce Quantità in tonnellate Restrizione per anno civile

1701.1100 Zucchero di canna 7 000 t solo a uso commestibile, non per

greggio peso netto raffinazione

1701.9999 Merci di questa 10 000 t

voce di tariffa peso netto

5 RS 632.10 Allegato

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