AS 2007 7053
AS 2007 7053
Ordinanza concernente le aliquote di dazio preferenziali a favore dei Paesi in sviluppo (Ordinanza sulle preferenze tariffali)
Modifica del 7 dicembre 2007
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 16 marzo 20071 sulle preferenze tariffali è modificata come segue:
Art. 4 Contingenti doganali 1 Le merci il cui quantitativo annuo importato con trattamento preferenziale è limita- to (contingenti doganali) sono indicate all’allegato 2a. 2 In caso di approvvigionamento insufficiente del mercato nazionale, il Dipartimento federale dell’economia (DFE) può aumentare temporaneamente i contingenti per le merci della voce di tariffa 1701.1100 dopo aver sentito gli ambienti interessati. 3 Dopo aver sentito gli ambienti interessati, il DFE può aumentare o ridurre i contin- genti doganali per le merci della voce di tariffa 1701.9999 se i prezzi interni non corrispondono ai prezzi di mercato nell’Unione europea. 4 La dichiarazione doganale di merci che fanno parte di contingenti doganali deve essere effettuata per via elettronica. 5 Le quote di contingente doganale per contingenti doganali di cui al capoverso 1 sono assegnate in base all’ordine di accettazione delle dichiarazioni doganali. 6 Il giorno in cui il rispettivo contingente doganale è esaurito, il quantitativo rima- nente viene attribuito proporzionalmente ai richiedenti le cui domande sono perve- nute quello stesso giorno. 7 L’Amministrazione federale delle dogane pubblica periodicamente, per via elettro- nica, lo stato d’utilizzazione dei contingenti doganali.
II
1 L’allegato 2 è modificato conformemente alla versione qui annessa.
2 Alla presente ordinanza è aggiunto il nuovo allegato 2a conformemente alla ver- sione qui annessa.
1 RS 632.911
2007-2760 7053
Ordinanza sulle preferenze tariffali RU 2007
III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2008.
7 dicembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
Ordinanza sulle preferenze tariffali RU 2007
Allegato 2 (art. 3 cpv 1)
Elenco delle preferenze per merci provenienti da Paesi in sviluppo
Voce di tariffa2 Aliquota di dazio preferenziale
applicabile Aliquota normale meno
Fr./pezzo Fr./pezzo
… 1008. 9059 3 …
1701 1100 cd4: esente 22.00
1200 22.00
9999 cd 22.00
9999 7.00 …
2 RS 632.10 Allegato
3 ex 1008.9059: Quinoa (Chenopodium quinoa), Amarant (Amarantus tricolor), Kañiwa (Chenopodium pallidi-caule) = exempt
4 cd: contingente doganale
Ordinanza sulle preferenze tariffali RU 2007
Allegato 2a (art. 4 cpv 1)
Contingenti doganali
Voce di tariffa5 Designazione della merce Quantità in tonnellate Restrizione per anno civile
1701.1100 Zucchero di canna 7 000 t solo a uso commestibile, non per
greggio peso netto raffinazione
1701.9999 Merci di questa 10 000 t
voce di tariffa peso netto