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Regolamento interno della Commissione dell'energia elettrica
Regolamento interno della Commissione dell’energia elettrica
del 12 settembre 2007 Approvato dal Consiglio federale il 21 novembre 2007
La Commissione dell’energia elettrica, visto l’articolo 2 capoverso 4 della legge del 23 marzo 20071 sull’approvvigionamento elettrico (LAEI), ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto Il presente regolamento disciplina l’organizzazione e la gestione della Commissione dell’energia elettrica (ElCom) secondo gli articoli 21 e 22 LAEI nonché la collabo- razione di quest’ultima con l’Ufficio federale dell’energia (UFE) e con gli altri ser- vizi incaricati dell’esecuzione della legge.
Art. 2 Commissione
1 La ElCom, composta dai membri nominati dal Consiglio federale. Essa ha sede a
Berna.
2 La ElCom può costituire comitati per l’esame di determinati affari.
Sezione 2: Compiti e competenze
Art. 3 Compiti della Commissione
1 Le competenze della ElCom sono disciplinate nella LAEI.
2 Il presidente, prima di prendere una decisione in merito ai tariffari e i corrispettivi per l’utilizzazione della rete e ai tariffari per l’energia elettrica, invita il sorvegliante dei prezzi ad esprimere il suo parere, conformemente l’articolo 15 della legge fede- rale del 20 dicembre 19852 sulla sorveglianza dei prezzi. Il presidente trasmette il parere del sorvegliante dei prezzi ai membri della Commissione.
RS 734.74
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Art. 4 Specialisti La ElCom può far capo a specialisti per ogni procedura.
Art. 5 Segreteria della Commissione
1 La segreteria della Commissione si compone:
a. di un capo; b. di impiegati. 2 La segreteria è l’organo di contatto tra la ElCom e i terzi. Essa cura gli affari della Commissione dal punto di vista tecnico e amministrativo. Coordina i lavori tra la ElCom e l’UFE. 3 La ElCom nomina il personale della segreteria. Il rapporto di servizio si basa sulla legislazione federale in materia di personale.
Art. 6 Ufficio federale dell’energia 1 Sulla base delle istruzioni della ElCom, l’UFE prepara gli affari della Commissio- ne, le presenta le proposte e si occupa dell’esecuzione delle relative decisioni. In particolare esso: a. sottopone progetti di decisione alla ElCom con proposta motivata; b. propone l’emanazione di misure cautelari; c. consulta la Commissione della concorrenza per questioni concernenti la posizione dominante sul mercato; d. informa la Commissione sullo sviluppo dei mercati dell’elettricità e sottopo- ne proposte di misure nel caso di una compromissione della sicurezza dell’approvvigionamento indigena. 2 Può discutere di questioni importanti con la ElCom o con la presidenza prima della presentazione della proposta o indipendentemente da quest’ultima.
3 Questi compiti sono svolti all’interno dell’UFE da un’unità autonoma sul piano
organizzativo.
Art. 7 Affari internazionali Il presidente o il vicepresidente rappresenta la ElCom nei confronti di regolatori esteri o in organizzazioni internazionali specializzate. Egli può interpellare ulteriori membri della Commissione.
Art. 8 Processi informativi e politica d’informazione
1 La ElCom regola i processi informativi interni.
2 Essa fissa i principi della sua politica d’informazione.
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3 Ilpresidente è responsabile dell’informazione del pubblico. Può delegare tale
incarico al capo della segreteria della Commissione nel caso di affari e decisioni che non sono di importanza fondamentale.
4 Di regola le disposizioni e le decisioni sono pubblicate.
Art. 9 Rapporto 1 Su proposta del presidente, la ElCom approva il proprio rapporto annuale a desti- nazione del Consiglio federale. Il rapporto riguarda in particolare le questioni e le decisioni più importanti trattate nel corso dell’anno nonché gli obiettivi della ElCom. Quest’ultima decide sulla forma e sulla portata della pubblicazione. 2 Su richiesta della ElCom, l’UFE redige rapporti dettagliati sulle attività o rapporti su determinati avvenimenti importanti.
Art. 10 Preventivo Su proposta della segreteria della Commissione, la ElCom stabilisce il proprio preventivo e lo inoltra all’UFE.
Sezione 3: Procedure
Art. 11 Atti legislativi determinanti La procedura della ElCom si basa sulla legge federale del 20 dicembre 19683 sulla procedura amministrativa.
Art. 12 Disposizioni cautelari e d’urgenza 1 Il presidente o il vicepresidente può, unitamente a un altro membro della ElCom, emanare disposizioni cautelari e d’urgenza.
2 Gli altri membri della ElCom devono essere immediatamente informati sulle
disposizioni d’urgenza emanate.
Sezione 4: Sedute della Commissione
Art. 13 Convocazione
1 Il presidente convoca la ElCom a seconda delle esigenze.
2 Egli ha l’obbligo di convocare la ElCom se un membro ne fa richiesta motivata.
3 Per ogni seduta, la segreteria della Commissione trasmette ai membri e all’UFE un ordine del giorno approvato per iscritto dal presidente.
3 RS 172.021
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4 Con l’invito i membri ricevono la documentazione necessaria per ogni affare
all’ordine del giorno. Se la ElCom deve prendere una decisione, il membro respon- sabile del settore in questione avanza una proposta.
5 Decide il presidente se far capo a specialisti per i singoli affari.
6 Le deliberazioni non sono pubbliche.
Art. 14 Partecipazione dell’UFE Il direttore dell’UFE o un collaboratore da lui designato partecipa di regola alle se- dute della ElCom con voto consultivo. Può fare appello ai collaboratori responsabili.
Art. 15 Decisioni 1 La ElCom delibera validamente se sono presenti almeno due terzi dei suoi membri.
2 Per la ElCom è esclusa la rappresentanza.
3 La ElCom prende le sue decisioni a maggioranza semplice dei membri presenti; il
presidente partecipa alla votazione. Egli decide in caso di parità.
4 Se nessun membro chiede la convocazione di una seduta, la ElCom può prendere
decisioni mediante circolazione degli atti. I membri devono essere immediatamente informati sull’esito della circolazione degli atti. 5 In casi urgenti, la ElCom può decidere anche in merito ad affari che non figurano
all’ordine del giorno.
Art. 16 Verbale 1 La segreteria della Commissione stende un verbale delle deliberazioni della ElCom e dei relativi comitati. Dopo l’approvazione, il verbale è firmato dal presidente e dal verbalizzante. 2 Il verbale deve contenere almeno i nomi dei membri presenti, le proposte presenta- te, le decisioni prese e un riassunto delle motivazioni. Su richiesta, sono verbalizzati anche i pareri contrari alle decisioni di maggioranza.
Art. 17 Ricusazione 1 L’obbligo di ricusazione dei membri della Commissione e degli specialisti inter- pellati è retto dall’articolo 10 della legge federale del 20 dicembre 19684 sulla pro- cedura amministrativa. 2 La qualità di membro di un’associazione specialistica non comporta l’obbligo di ricusazione.
3 Se la ricusazione è contestata, decide la ElCom, senza il concorso del membro
interessato.
4 RS 172.021
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Art. 18 Confidenzialità 1 Le deliberazioni, i verbali e i documenti di lavoro della ElCom e dei suoi comitati sono confidenziali.
2 I membri della Commissione, il personale della segreteria della Commissione e
dell’UFE nonché gli specialisti interpellati sono obbligati ad osservare il segreto d’ufficio su fatti di natura confidenziale di cui sono venuti a conoscenza durante le attività al servizio della ElCom. 3 Essi possono utilizzare informazioni confidenziali acquisite durante l’attività lavo- rativa presso la ElCom soltanto in tale ambito. 4 La ElCom e la segreteria della Commissione possono fornire all’UFE, alle autorità cantonali competenti, al sorvegliante dei prezzi e alla Commissione della concorren- za soltanto i dati di cui hanno bisogno per l’adempimento dei propri compiti.
5 Le pubblicazioni della ElCom non devono svelare segreti d’affari.
Sezione 5: Entrata in vigore
Art. 19 Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2008.
12 settembre 2007 In nome della ElCom: Il presidente, Carlo Schmid
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