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Ordinanza del DATEC concernente gli adeguamenti connessi all'istituzione dei Porti Renani Svizzeri

Ordinanza del DATEC concernente gli adeguamenti connessi all’istituzione dei Porti Renani Svizzeri

del 22 novembre 2007

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni ordina:

I Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 10 giugno 19941 sulla messa in vigore del regolamento

di polizia per la navigazione sul Reno Art. 3 cpv. 1 1 I Porti Renani Svizzeri sono incaricati dell’esecuzione del regolamento di polizia per la navigazione sul Reno del 1° dicembre 19932.

2. Ordinanza del 2 luglio 19903 che mette in vigore le prescrizioni concernenti

il colore e l’intensità luminosa dei fuochi di bordo, come anche l’ammissione di fanali di segnalazione per la navigazione sul Reno Art. 2 I Porti Renani Svizzeri sono incaricati dell’esecuzione.

3. Ordinanza del 14 giugno 19894 che mette in vigore le prescrizioni concernenti

i requisiti minimi e le modalità di prova degli impianti radar e degli indicatori di velocità di virata per la navigazione sul Reno nonché la loro installazione e il controllo del funzionamento Art. 2 I Porti Renani Svizzeri sono incaricati dell’esecuzione.

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4. Ordinanza del 7 febbraio 19975 sulla messa in vigore del regolamento

concernente il rilascio delle patenti del Reno Art. 3 I Porti Renani Svizzeri sono incaricati dell’esecuzione del regolamento del 28 novembre 19966 concernente il rilascio delle patenti del Reno.

5. Ordinanza del 4 marzo 19997 sulla messa in vigore del regolamento

concernente il rilascio delle patenti radar Art. 2 I Porti Renani Svizzeri sono incaricati dell’esecuzione del regolamento del 4 marzo

19998 concernente il rilascio delle patenti radar.

6. Ordinanza del 10 giugno 19949 sulla messa in vigore del regolamento per

l’ispezione dei battelli del Reno Art. 3 cpv. 1 1I Porti Renani Svizzeri sono incaricati dell’esecuzione del regolamento del 18 maggio 199410 per l’ispezione dei battelli del Reno.

Art. 4 Per l’attività dei Porti Renani Svizzeri si applica il vigente regolamento relativo agli emolumenti.

7. Ordinanza del DATEC del 14 febbraio 200511 sulla messa in vigore del

regolamento concernente il personale addetto alla sicurezza nella navigazione per passeggeri Art. 2 cpv. 1

1 I Porti Renani Svizzeri sono incaricati dell’esecuzione del RSP12.

5 RS 747.224.121.1 6 RS 747.224.121 7 RS 747.224.123.1 8 RS 747.224.123 9 RS 747.224.131.1 10 RS 747.224.131 11 RS 747.224.132.1 12 RS 747.224.132

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8. Ordinanza del DATEC del 26 settembre 200213 sulla messa in vigore del

regolamento per il trasporto di materie pericolose sul Reno (ADNR) Art. 2 1I Porti Renani Svizzeri sono incaricati dell’esecuzione del regolamento del 29 novembre 200114 per il trasporto di materie pericolose sul Reno, fatte salve le prescrizioni del capoverso 2. 2 Le autorità competenti ai sensi dei seguenti numeri del regolamento per il trasporto di materie pericolose sul Reno sono: – l’Ufficio federale dei trasporti per i numeri: 1.5.1.1.1 1.5.1.1.2 1.8.1.6 1.8.4 (in collaborazione con i Porti Renani Svizzeri) 1.8.5.2 1.9 – l’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte per il numero: 1.2.1 – la Divisione principale per la sicurezza degli impianti nucleari dell’Ufficio federale dell’energia per i numeri: 1.2.1 1.7.1.2 1.7.2.2 1.7.3 1.7.4.1 1.7.4.2 2.2.7.2 2.2.7.4.2 2.2.7.4.8 2.2.7.7.2.2 5.1.5.2.1 5.1.5.2.2 5.1.5.2.3 5.1.5.2.4 5.1.5.3.1 5.1.5.3.3 5.2.1.7.4 5.2.1.7.5 5.4.1.2.5.1 5.4.1.2.5.2 5.4.1.2.5.3 7.1.4.3.5 7.1.4.3.6 – l’Ispettorato federale delle materie pericolose per i numeri:

1.2.1 1.6.7 (ad 1.2.1) 9.3.1.23.1 9.3.2.12.7

9.3.2.23.5 9.3.3.12.7 9.3.3.23.5 3 I risultati degli esami effettuati dalle autorità competenti devono essere comunicati ai Porti Renani Svizzeri.

Art. 3 cpv. 1 1 Per l’attività dei Porti Renani Svizzeri si applica il regolamento relativo agli emo- lumenti.

13 RS 747.224.141.1 14 RS 747.224.141

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9. Ordinanza del DATEC del 26 settembre 200215 sulla messa in vigore del

regolamento di polizia per la navigazione sul Reno tra Basilea e Rheinfelden Art. 7 cpv. 3 lett. a, 4 lett. a, b n. 1 e lett. c 3 Per l’esecuzione del regolamento del 18 maggio 199416 per l’ispezione dei battelli del Reno è prescritto in particolare che: a. l’autorità competente di cui all’articolo 2.01 del regolamento del 18 maggio

1994 per l’ispezione dei battelli del Reno sono i Porti Renani Svizzeri;

4 Per l’esecuzione dell’ADNR17 è prescritto in particolare che:

a. i Porti Renani Svizzeri sono incaricati dell’esecuzione dell’ADNR, fatte sal- ve le prescrizioni della lettera b; b. le autorità competenti ai sensi dei seguenti numeri dell’ADNR sono:

1. l’Ufficio federale dei trasporti per i numeri:

1.5.1.1.1 1.5.1.1.2 1.8.1.6 1.8.4 (in collaborazione con i Porti Renani Svizzeri) 1.8.5.2 1.9 c. i risultati degli esami effettuati dalle autorità competenti sono comunicati ai Porti Renani Svizzeri;

Art. 23 cpv. 1 dell’all. 1 Agli impianti di trasbordo di idrocarburi situati sulla riva sinistra al km 160,55 e al km 162,13, le navi cisterna non possono stazionare su più di una larghezza. Per stazionare su due larghezze, è richiesta un’autorizzazione speciale rilasciata dai Porti Renani Svizzeri.

10. Regolamento del 19 aprile 200218 concernente il rilascio delle patenti per il Reno superiore Art. 1.03 n. 3 lett. c 3 Per condurre un naviglio tra l’avamporto della conca di Birsfelden e il ponte-strada di Rheinfelden è sufficiente

15 RS 747.224.211 16 RS 747.224.131 17 RS 747.224.141 18 RS 747.224.221

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c. un altro certificato valido di conduzione, riconosciuto equivalente dai Porti Renani Svizzeri, come pure un attestato rilasciato dai Porti Renani Svizzeri conformemente all’allegato D, secondo il quale il detentore del certificato di conduzione ha percorso quattro volte nell’arco di due anni, in ogni direzione, la tratta tra l’avamporto a valle e l’avamporto a monte della conca di Augst.

Art. 2.01 n. 2 lett. a e 3 lett. a

2. È idoneo chi:

a. è fisicamente e psichicamente in grado di condurre un naviglio. L’ido- neità dev’essere attestata da un certificato medico come da allegati B1 e B2, rilasciato da un medico designato dai Porti Renani Svizzeri. È pure valida la presentazione d’un certificato d’idoneità conformemente al regolamento del 28 novembre 199619 concernente il rilascio delle patenti del Reno; 3. Il tempo di navigazione dev’essere stato svolto su navigli per condurre i qua- li sarebbero necessarie la grande o la piccola patente per il Reno superiore oppure la grande o la piccola patente secondo il regolamento del 28 novem- bre 1996 concernente il rilascio delle patenti del Reno. 180 giorni di naviga- zione effettivi nella navigazione interna corrispondono a un anno di naviga- zione. In un periodo di 365 giorni consecutivi possono essere considerati al massimo 180 giorni di navigazione. Sul tempo di navigazione ai sensi del numero 1, che non dev’essere svolto quale marinaio, marinaio motorista o barcaiolo, sono considerati: a. due anni al massimo di formazione, se la persona è titolare di un certifi- cato riconosciuto dai Porti Renani Svizzeri che attesta l’avvenuta con- clusione di una formazione professionale nel settore della navigazione interna con parti di formazione pratica;

Art. 2.02 n. 2 lett. a

2. È idoneo chi:

a. è fisicamente e psichicamente in grado di condurre un naviglio. L’ido- neità dev’essere attestata da un certificato medico come da allegati B1 e B2, rilasciato da un medico designato dai Porti Renani Svizzeri. È pure valida la presentazione d’un certificato d’idoneità conformemente al re- golamento del 28 novembre 199620 concernente il rilascio delle patenti del Reno;

19 RS 747.224.121 20 RS 747.224.121

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Art. 2.03 n. 2 lett. a

2. È idoneo chi:

a. è fisicamente e psichicamente in grado di condurre un naviglio. L’ido- neità dev’essere attestata da un certificato medico come da allegati B1 e B2, rilasciato da un medico designato dai Porti Renani Svizzeri. È pure valida la presentazione d’un certificato d’idoneità conformemente al regolamento del 28 novembre 199621 concernente il rilascio delle patenti del Reno;

Art. 2.04 n. 1 lett. c

1. Chi intende ottenere la patente delle autorità per il Reno superiore deve:

c. essere fisicamente e psichicamente in grado di condurre un naviglio. L’idoneità dev’essere attestata da un certificato medico come da alle- gati B1 e B2, rilasciato da un medico designato dai Porti Renani Sviz- zeri;

Art. 3.01 Commissione d’esame I Porti Renani Svizzeri costituiscono una commissione d’esame. La commissione è composta di un presidente, dei membri dei Porti Renani Svizzeri e di almeno un esaminatore che sia titolare del tipo di patente domandato o della grande patente per il Reno superiore.

Art. 3.02 n. 1, 2 lett. b, 2bis e 5 1. Chi intende ottenere o estendere una patente per il Reno superiore deve pre- sentare ai Porti Renani Svizzeri una domanda di ammissione all’esame e per il rilascio della patente per il Reno superiore, contenente le seguenti indica- zioni: a. nome(i) e cognome(i), data e luogo di nascita, indirizzo; b. tipo di patente che si intende ottenere; c. tratti del Reno per i quali si intende ottenere la patente per il Reno supe- riore.

2. La domanda dev’essere corredata:

b. di un certificato medico come da allegato B2 rilasciato da non oltre tre mesi. Se permangono dubbi sull’idoneità fisica o psichica, i Porti Rena- ni Svizzeri possono esigere la presentazione di ulteriori certificati di medici o di specialisti; 2bis Al posto del certificato medico come da allegato B2, l’idoneità fisica e psi- chica può essere comprovata da uno dei seguenti documenti riconosciuti dai Porti Renani Svizzeri:

21 RS 747.224.121

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a. un certificato di capacità valido, al quale si applicano al minimo le esigenze fissate dagli allegati B1 e B2 come pure dall’articolo 4.01 del regolamento del 28 novembre 199622 concernente il rilascio delle patenti del Reno o b. un certificato medico rilasciato da non oltre tre mesi, che rispetti al minimo le esigenze fissate dagli allegati B1 e B2.

5. Se una patente per il Reno superiore dev’essere estesa a un altro tipo di

patente per il Reno superiore, i Porti Renani Svizzeri possono rinunciare all’ulteriore presentazione dei certificati di cui al numero 2 lettera b oppure del documento di cui al numero 3.

Art. 3.03 Ammissione 1. È ammesso all’esame chiunque soddisfi i requisiti di cui agli articoli 2.01,

2.02 o 2.03, esclusi gli articoli 2.01 numero 2 lettera c, 2.02 numero 2 lette-

ra c o 2.03 numero 2 lettera c, nonché adempia le condizioni di cui all’ar- ticolo 3.02. Anche se il certificato medico attesta solo un’idoneità limitata, è comunque possibile l’ammissione all’esame. In questo caso i Porti Renani Svizzeri possono vincolare la patente per il Reno superiore a condizioni spe- ciali che saranno annotate sulla patente al momento dell’emissione. Se l’idoneità è attestata con la presentazione d’un certificato valido secondo il regolamento del 28 novembre 199623 concernente il rilascio delle patenti del Reno e se detto certificato è vincolato a condizioni a causa di un’idoneità limitata, la validità della patente è soggetta a queste condizioni. Il rifiuto del- la patente dev’essere motivato. 2. Nel caso in cui una persona non soddisfi il requisito di cui agli articoli 2.01 numero 2 lettera b, 2.02 numero 2 lettera b o 2.03 numero 2 lettera b, i Porti Renani Svizzeri possono ordinare che non sia ammessa all’esame prima che sia trascorso un periodo di almeno un mese (termine di divieto).

Art. 3.05 n. 1 e 3

1. Chi ha superato un esame finale professionale può essere dispensato dal-

l’esame su conoscenze e capacità che sono state oggetto di un esame ricono- sciuto come equivalente dai Porti Renani Svizzeri. 3. Il titolare di un certificato di capacità nautica rilasciato da uno Stato riviera- sco del Reno o dal Belgio oppure di un altro certificato di capacità valido per la condotta di navigli su altre idrovie e riconosciuto come equivalente dai Porti Renani Svizzeri deve, se intende ottenere una patente per il Reno supe- riore, soddisfare le condizioni d’ammissione dell’articolo 3.03; in occasione dell’esame, tuttavia, deve provare unicamente di conoscere le prescrizioni e disposizioni valide fra Basilea (ponte «Mittlere Rheinbrücke» – km 166,64) e Rheinfelden (ponte-strada – km 149,22) nonché di avere la necessaria conoscenza del tratto.

22 RS 747.224.121 23 RS 747.224.121

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Art. 3.06 n. 1 e 3 1. Se il candidato ha superato l’esame, i Porti Renani Svizzeri gli rilasciano la corrispondente patente per il Reno superiore secondo il modulo dell’allega- to A.

3. Nel caso di deterioramento o perdita della patente per il Reno superiore, i

Porti Renani Svizzeri rilasciano al titolare che ne fa domanda un duplicato designato espressamente come tale. Il titolare deve rendere verosimile la perdita nei confronti dei Porti Renani Svizzeri. Una patente deteriorata o ritrovata va consegnata o presentata ai Porti Renani Svizzeri affinché la annullino.

Art. 3.07 Spese L’esame, l’emissione, l’estensione ed il prolungamento della patente per il Reno superiore, come pure il rilascio d’un duplicato e lo scambio sono subordinati al pagamento di spese appropriate da parte del richiedente. L’ammontare delle spese è determinato dai Porti Renani Svizzeri. Questi possono riscuotere l’integralità o una parte delle spese a partire dalla presentazione della domanda.

Art. 4.01 Controllo dell’idoneità

1. Il titolare della grande patente per il Reno superiore, della piccola patente

per il Reno superiore o della patente sportiva per il Reno superiore deve, die- tro presentazione di un certificato medico come da allegato B2, rilasciato da non oltre tre mesi, rinnovare la prova dell’idoneità presso i Porti Renani Svizzeri: a. al compimento del 50° e fino al 65° anno d’età, ogni cinque anni; b. al compimento del 65° anno d’età, annualmente. La prova dell’idoneità può essere fornita anche a un’altra autorità competen- te degli Stati rivieraschi o del Belgio. Quest’ultima inoltra i documenti ai Porti Renani Svizzeri.

2. Qualora, fatta salva la numero 1, abbiano dubbi sull’idoneità del titolare di

una patente per il Reno superiore, i Porti Renani Svizzeri possono chiedere la presentazione di un certificato medico come da allegato B2 sull’attuale stato dell’idoneità. Le relative spese sono a carico del titolare soltanto se i sospetti della predetta autorità si rivelano fondati. 3. Se dal certificato medico risulta unicamente un’idoneità limitata, i Porti Re- nani Svizzeri possono vincolare la patente a condizioni speciali, che saranno riportate sulla patente stessa. L’articolo 3.03 numero 1 quarto periodo è ap- plicabile per analogia.

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Art. 4.02 Sospensione della validità della patente per il Reno superiore

1. La validità della patente per il Reno superiore è sospesa:

a. su disposizione dei Porti Renani Svizzeri per la durata del termine di sospensione. Essi possono emanare una simile disposizione per un periodo limitato qualora non siano date le condizioni per un ritiro della patente, ma sussistano dubbi sull’idoneità del titolare di una patente per il Reno superiore. Se tali dubbi sono fugati prima della scadenza della disposizione, quest’ultima dev’essere revocata; b. anche senza disposizione, qualora l’idoneità non sia nuovamente pro- vata entro tre mesi dopo i termini di rinnovo di cui all’articolo 4.01 numero 1 primo periodo, fino al rinnovo della prova dell’idoneità.

2. Nel caso del numero 1 lettera a, la patente per il Reno superiore va presen-

tata ai Porti Renani Svizzeri per la custodia ufficiale.

Art. 4.03 Ritiro della patente per il Reno superiore

1. Se il titolare della patente per il Reno superiore si rivela non idoneo alla

condotta di navigli ai sensi degli articoli 2.01, 2.02 o 2.03, i Porti Renani Svizzeri devono ritirargli la patente.

2. Se il titolare della patente per il Reno superiore non ha ottemperato ripetu-

tamente a una condizione speciale o a una limitazione di cui all’articolo 3.06 numero 2, i Porti Renani Svizzeri possono ritirargli la patente. 3. La validità della patente per il Reno superiore si estingue con il ritiro. Una volta estinta la sua validità, la patente va consegnata o presentata senza indugio ai Porti Renani Svizzeri affinché la annullino.

4. Al momento del ritiro, i Porti Renani Svizzeri possono stabilire che:

a. non può essere rilasciata una nuova patente per il Reno superiore prima che sia trascorso un periodo di almeno tre mesi o che b. il candidato a una nuova patente per il Reno superiore deve soddisfare determinate condizioni speciali per essere ammesso a un nuovo esame.

5. Una volta ricevuta la domanda di rilascio di una nuova patente per il Reno

superiore, i Porti Renani Svizzeri possono rinunciare del tutto o in parte all’esame.

Art. 4.04 n. 1–3

1. In caso di seria presunzione del ritiro (art. 4.03) d’una patente per il Reno

superiore o della sospensione della sua validità (art. 4.02 n. 1 lett. a), i Porti Renani Svizzeri possono ordinare la confisca provvisoria della patente.

2. Una patente per il Reno superiore confiscata a titolo provvisorio deve essere

consegnata senza indugio ai Porti Renani Svizzeri, all’autorità tedesca com- petente o al tribunale competente con indicazione dei motivi della confisca.

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3. Dopo essere stati informati della decisione di confisca, i Porti Renani Sviz- zeri decidono immediatamente in merito alla sospensione o al ritiro della patente per il Reno superiore. Se la competenza rileva d’un tribunale, questo decide conformemente alle prescrizioni nazionali. Fino a una decisione giusta il primo o il secondo periodo, la decisione di confisca equivale a una decisione in conformità all’articolo 4.02 numero 1 lettera a.

Art. 5.02 n. 3 lett. a 3. a. Chi, entro il 1° luglio 2003, prova di aver condotto prima dell’entrata in vigore del presente regolamento un naviglio sportivo di una lunghezza superiore ai 15 m ottiene su domanda e senza esame una patente sporti- va per il Reno superiore limitata alla condotta di navigli sportivi di un dislocamento fino a 15 m3. Per la prova è sufficiente l’attestazione rila- sciata da un’associazione sportiva riconosciuta dai Porti Renani Sviz- zeri o affiliata a una federazione sportiva riconosciuta.

Allegati A e D Abrogati

11. Ordinanza del 19 aprile 200224 sulla messa in vigore del regolamento

concernente il rilascio delle patenti per il Reno superiore Art. 2 1I Porti Renani Svizzeri sono incaricati dell’esecuzione del regolamento del 19 aprile 200225 concernente il rilascio delle patenti per il Reno superiore. 2 Per facilitare e rendere uniforme l’applicazione del presente regolamento, i Porti Renani Svizzeri possono emanare direttive.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.

22 novembre 2007 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Moritz Leuenberger

24 RS 747.224.221.1 25 RS 747.224.221

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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

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