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AS 2007 7081

Ordinanza dell'Ufficio federale delle comunicazioni sugli impianti di telecomunicazione

Ordinanza dell’Ufficio federale delle comunicazioni sugli impianti di telecomunicazione

Modifica del 30 novembre 2007

L’Ufficio federale delle comunicazioni ordina:

I L’ordinanza dell’Ufficio federale delle comunicazioni del 14 giugno 20021 sugli impianti di telecomunicazione è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 1–3

1 Quando una persona notifica un impianto di radiocomunicazione in applicazione

dell’articolo 9 OIT, la notifica è valida per tutti gli impianti di radiocomunicazione identici, indipendentemente dell’autore della notifica.

2 La notifica non conferisce un diritto esclusivo all’autore della stessa.

3 Essa contiene in particolare le seguenti informazioni:

a. il nome e l’indirizzo del suo autore; b. il nome del responsabile della conformità; c. i dati necessari all’identificazione dell’impianto; d. se del caso, il numero d’identificazione dell’organismo responsabile della valutazione della conformità (art. 21 cpv. 2 OIT); e. l’uso a cui è destinato l’impianto; f. le prescrizioni, norme tecniche o altre specificazioni applicate al fine di sod- disfare le esigenze fondamentali (art. 10 cpv. 4 lett. c OIT); g. le frequenze e/o bande di frequenza utilizzate dall’impianto; h. la potenza di emissione irradiata o condotta; i. la spaziatura dei canali; j. il tipo di modulazione; k. il protocollo di trasmissione; l. il rapporto ciclico di emissione (duty cycle); m. il tipo d’antenna.

1 RS 784.101.21

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Impianti di telecomunicazione. O dell’UFCOM RU 2007

Art. 3 cpv. 5 5 Esse devono essere redatte almeno nella lingua ufficiale svizzera del luogo in cui l’impianto di telecomunicazione è offerto o messo in commercio. Nei luoghi bilingui devono essere redatte in entrambe le lingue ufficiali.

II L’allegato 2 è modificato secondo la versione annessa.

III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2008.

30 novembre 2007 Ufficio federale delle comunicazioni: Martin Dumermuth

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Impianti di telecomunicazione. O dell’UFCOM RU 2007

Allegato 2 (art. 1 cpv. 2)

Interfacce prescritte giusta l’articolo 3 capoverso 1 OIT Numeri RIR 0203, 0302, 0806, 0808, 1004 e 1011

Numero Titolo del documento Edizione

… RIR0203 Impianti ausiliari di radiodiffusione (ENG/OB e SAP/SAB) 4 … RIR0302 Ponti radio punto a punto 7 … RIR0806 Stazioni terrestri fisse di comunicazioni via satellite 3 RIR0808 Stazioni terrestri mobili di comunicazioni via satellite 4 … RIR1004 Rilevamento di movimento (SRD) 5 … RIR1011 Identificazione per frequenze radio (SRD) 5 …

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