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AS 2007 7085

Ordinanza sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione

Ordinanza sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione (OGC)

Modifica del 7 dicembre 2007

Il Consiglio federale ordina:

I L’ordinanza del 9 marzo 20071 sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione è modificata come segue:

Art. 6 Classi di frequenze 1 La classe di frequenze A comprende le frequenze assegnate per una zona determi- nata a un numero limitato di concessionari. 2 La classe di frequenze B comprende le frequenze assegnate per una zona determi- nata a un numero illimitato di concessionari.

Art. 8 cpv. 1 lett. a ed e nonché cpv. 2

1 Sono esentate dall’obbligo di concessione le utilizzazioni di frequenze:

a. in determinate gamme di frequenza appartenenti alla classe di frequenze B; e. con impianti riceventi di radiocomunicazione fissi e mobili che non necessi- tano di un coordinamento delle frequenze;

2 L’UFCOM emana le prescrizioni tecniche e amministrative. Definisce in partico-

lare le gamme di frequenza che non soggiacciono all’obbligo di concessione.

Art. 30 Concessione per radioamatori

1 La concessione per radioamatori della CEPT e le concessioni per radioamatori 1

e 2 autorizzano il concessionario a utilizzare un impianto di radiocomunicazione mediante telegrafia Morse, telescrivente, trasmissione di dati a pacchetti (packet radio), radiotelefonia, facsimile e televisione su tutte le bande di frequenze assegnate ai radioamatori.

2 La concessione per radioamatori 3 autorizza il concessionario a utilizzare un

impianto di radiocomunicazione mediante telegrafia Morse, telescrivente, trasmis- sione di dati a pacchetti (packet radio), radiotelefonia e facsimile sulle bande di frequenze riservate ai radioamatori per questo tipo di concessione.

1 RS 784.102.1

2007-2118 7085

Gestione delle frequenze e concessioni di radiocomunicazione RU 2007

II L’ordinanza del 14 giugno 20022 sugli impianti di telecomunicazione è modificata come segue:

Art. 17 cpv. 2 2 Gli impianti riceventi di radiocomunicazione per l’ascolto di trasmissioni di radio- comunicazione pubbliche ai sensi dell’articolo 179bis del Codice penale3 possono essere offerti unicamente a tale scopo.

III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2008.

7 dicembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2 RS 784.101.2 3 RS 311.0

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