AS 2007 7091
Ordinanza sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni
Ordinanza sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni (OTST)
del 7 dicembre 2007
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 39 capoverso 5, 41 capoverso 1, 56 capoverso 4 e 62 capoverso 1 della legge del 30 aprile 19971 sulle telecomunicazioni (LTC), ordina:
Capitolo 1: Oggetto
Art. 1 1 La presente ordinanza disciplina le tasse amministrative e quelle per le concessioni di radiocomunicazione nell’ambito del diritto delle telecomunicazioni. Le tariffe delle tasse amministrative sono determinate dal Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni. 2 Se non diversamente stabilito dalla presente ordinanza, sono applicabili le dispo- sizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20042 sugli emolumenti.
Capitolo 2: Disposizioni generali
Art. 2 Riscossione di tasse ricorrenti
1 L’autorità competente riscuote anticipatamente le tasse ricorrenti annue.
2 Se per il calcolo delle tasse ricorrenti sono necessarie indicazioni del contribuente, l’autorità competente può riscuotere le tasse annue retroattivamente. 3 Il contribuente deve far pervenire all’autorità competente le indicazioni necessarie al calcolo delle tasse entro 30 giorni dal termine del periodo di calcolo. In caso contrario l’autorità determina l’importo delle tasse in base ad una stima.
RS 784.106
2007-2116 7091
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Art. 3 Periodo determinante per il calcolo della tassa 1 Il periodo determinante per il calcolo della tassa inizia il primo giorno del mese successivo al giorno in cui è intervenuto il motivo per cui sono riscosse le tasse. 2 Termina l’ultimo giorno del mese in cui viene meno il motivo per cui sono riscosse le tasse. 3 Se una modifica delle circostanze ha effetti sull’importo delle tasse, il nuovo importo è dovuto dal primo giorno del mese successivo alla modifica.
Art. 4 Concessioni di breve durata Per le concessioni di una durata massima di 30 giorni sono dovute le seguenti tasse ricorrenti: a. per un periodo di 10 giorni al massimo: un terzo della tassa calcolata per un mese; b. per un periodo di 20 giorni al massimo: due terzi delle tassa calcolata per un mese; c. per un periodo superiore a 20 giorni: la tassa calcolata per un mese.
Art. 5 Tasse di concessione e amministrative in caso di uso illecito dello spettro delle frequenze senza concessione o in violazione della concessione 1 Chi utilizza illecitamente lo spettro delle frequenze senza concessione o in viola- zione della concessione ottenuta è tenuto a pagare le tasse applicabili al rilascio della corrispondente concessione. 2 Al fine di determinare il periodo di calcolo, l’esercizio di impianti di telecomuni- cazione è considerato motivo della riscossione delle tasse ai sensi dell’articolo 3. 3 Le tasse sono dovute dal momento dell’entrata in funzione degli impianti di tele- comunicazione.
Art. 6 Eccezioni all’esazione retroattiva Le tasse amministrative riscosse anticipatamente ogni anno non sono rimborsate nei casi seguenti: a. revoca di elementi d’indirizzo ai sensi dell’articolo 11 capoverso 1 lettere b, c–d oppure dell’articolo 24g dell’ordinanza del 6 ottobre 19973 concernente gli elementi d’indirizzo nel settore delle telecomunicazioni; b. rinuncia ad un numero attribuito individualmente.
3 RS 784.104
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Art. 7 Tasse amministrative della Commissione delle comunicazioni
1 Le tasse amministrative della Commissione delle comunicazioni coprono le spese
della Commissione e delle attività che vi sono connesse e svolte dall’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM).
2 L’UFCOM riscuote le tasse.
Capitolo 3: Tasse per le concessioni di radiocomunicazione
Art. 8 Ponte radio
1 È considerato un collegamento in ponte radio:
a. il collegamento punto-punto tra il trasmettitore e la ricevente, indipen- dentemente dall’uso di eventuali ripetitori passivi; b. il tratto da e verso un ripetitore attivo; c. il collegamento nei due sensi tra due ricetrasmittenti che occupano in alter- nanza lo stesso canale. 2 La tassa di concessione per un collegamento in ponte radio si calcola moltiplicando il prezzo di base della frequenza per i coefficienti di gamma delle frequenze, di larghezza di banda e di categoria di banda delle frequenze. 3 Il prezzo di base della frequenza ammonta a 2 franchi all’anno. Per i collegamenti transfrontalieri in cui solo il trasmettitore o il ricevitore è situato in Svizzera, il prezzo di base della frequenza ammonta alla metà.
4 Il coefficiente di gamma delle frequenze è determinato come segue:
Gamma delle frequenze Coefficiente
meno di 1 GHz 10,0 da 1 fino a meno di 10 GHz 1,4 da 10 fino a meno di 20 GHz 1,2 da 20 fino a meno di 30 GHz 1,0 da 30 fino a meno di 40 GHz 0,8 da 40 fino a meno di 50 GHz 0,6 da 50 fino a meno di 70 GHz 0,4
70 GHz e oltre 0,02
5 Il coefficiente di larghezza di banda è calcolato dividendo la larghezza di banda attribuita per 25 kHz. Per gli impianti multicanale la larghezza di banda si ottiene sommando i singoli canali.
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6 Il coefficiente di categoria di banda delle frequenze è determinato come segue:
Meccanismo d’attribuzione delle frequenze Coefficiente
Attribuzione coordinata delle frequenze 1,0 Attribuzione non coordinata delle frequenze 0,3
Art. 9 Collegamenti senza filo a banda larga 1 La tassa di concessione per un collegamento senza filo a banda larga è calcolata moltiplicando il prezzo di base della frequenza per i coefficienti di gamma delle frequenze, di larghezza di banda e di territorio.
2 Il prezzo di base della frequenza ammonta a 0,018 franchi annui.
3 Il coefficiente di gamma di frequenza è determinato come segue:
Banda delle frequenze Coefficiente
Banda dei 3,5 GHz 0,5 Banda dei 26 GHz 0,3 Bande superiori a 26 GHz 0,2
4 Il coefficiente di larghezza di banda è calcolato dividendo per 25 kHz la larghezza di banda attribuita e arrotondando il risultato al numero intero superiore. 5 Il coefficiente di territorio per le concessioni nazionali è 42 000. Per le concessioni regionali è calcolato moltiplicando il coefficiente di superficie per il coefficiente di attrattiva: a. il coefficiente di superficie corrisponde alla superficie del territorio che deve restare libero per l’utilizzazione delle frequenze esclusive del concessiona- rio, espresso in km2 e arrotondato ai 100 km2 superiori; b. il coefficiente di attrattiva è calcolato come segue:
Numero di abitanti nella zona di concessione per km2 Coefficiente di attrattiva
1– 99 1,0 100– 199 1,1 200– 399 1,3 400– 599 2,1 600– 799 3,1 800– 999 4,4 1000– 1199 6,0 1200– 1399 7,8 1400– 1599 9,9 1600– 1799 12,1 1800– 1999 14,6 2000– 2199 17,3
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Numero di abitanti nella zona di concessione per km2 Coefficiente di attrattiva
2200–2399 20,1 2400–2599 23,2 2600–2799 26,4 2800–2999 29,9 3000–3199 33,4 3200–3399 37,2 3400–3599 41,1 3600–3799 45,2 3800–3999 49,5 4000–4199 53,9 4200–4399 58,5 4400–4599 63,2 4600–4799 68,1 4800–4999 73,1 superiore a 5000 80,0
Art. 10 Collegamenti fissi via satellite
1 Sono considerati collegamenti fissi via satellite:
a. il collegamento da una stazione spaziale verso una o più stazioni terrene sul- la stessa frequenza; b. il collegamento da una o più stazioni terrene verso una stazione spaziale sul- la stessa frequenza. 2 La tassa di concessione per un collegamento fisso via satellite è calcolata moltipli- cando il prezzo di base della frequenza per i coefficienti di gamma delle frequenze, di larghezza di banda e di territorio.
3 Il prezzo di base della frequenza ammonta a 2 franchi all’anno.
4 Il coefficiente di gamma delle frequenze è determinato come segue:
Gamma delle frequenze Coefficiente
da 3 fino a meno di 10 GHz 1,5 da 10 fino a meno di 20 GHz 3,0 da 20 fino a meno di 30 GHz 1,0
30 GHz e oltre 0,25
5 Il coefficiente di larghezza di banda è calcolato dividendo la larghezza di banda attribuita per 25 kHz. Per gli impianti multicanale, la larghezza di banda determinan- te si ottiene sommando i singoli canali.
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6 Il coefficiente di territorio è determinato come segue:
Orbita Coefficiente
GSO (Geostationary Orbit) 0,05 Virtual GSO 0,1 Non-GSO 1,0
Art. 11 Collegamenti mobili via satellite 1 La tassa di concessione per collegamenti mobili via satellite è calcolata moltipli- cando il prezzo di base della frequenza per i coefficienti di gamma delle frequenze, la larghezza di banda e classe di frequenze.
2 Il prezzo di base della frequenza ammonta a 15 franchi all’anno.
3 Il coefficiente di gamma delle frequenze è determinato come segue:
Gamma delle frequenze Coefficiente
meno di 1 GHz 1,2 da 1 a meno di 3 GHz 1,7 da 3 a meno di 15 GHz 1,1 da 15 a meno di 40 GHz 1,4 da 40 GHz e oltre 1,0
4 Il coefficiente di larghezza di banda è calcolato dividendo la larghezza di banda attribuita per 25 kHz.
5 Il coefficiente di classe delle frequenze è determinato come segue:
a. se la larghezza di banda è attribuita a un’unica rete satellitare, si applica il coefficiente 1; b. se la larghezza di banda è attribuita a più reti satellitari o se è utilizzata con funzioni di radiocomunicazione terrestre, si applica il coefficiente 0,2.
Art. 12 Radiocomunicazione mobile terrestre 1 La tassa di concessione per le radiocomunicazioni mobili terrestri della classe di frequenze A è calcolata moltiplicando il prezzo di base della frequenza per i coeffi- cienti di larghezza di banda e di territorio.
2 Il prezzo di base della frequenza ammonta a 156 franchi all’anno.
3 Il coefficiente di larghezza di banda è calcolato dividendo la larghezza di banda per 12,5 kHz, arrotondato al numero intero superiore. Per gli impianti multicanale la larghezza di banda determinante si ottiene sommando i singoli canali.
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4 Il coefficiente di territorio è determinato come segue:
Copertura spaziale Coefficiente
uso della frequenza su scala nazionale: più di 30 apparecchi 5,0 da 11 a 30 apparecchi 3,5 da 1 a 10 apparecchi 1,0 uso della frequenza su scala regionale: più di 30 apparecchi 1,0 da 11 a 30 apparecchi 0,7 da 1 a 10 apparecchi 0,2
5 La tassa di concessione per le radiocomunicazioni mobili terrestri della classe di frequenze B ammonta a 48 franchi all’anno.
Art. 13 Trasmissione digitale unidirezionale di dati nella gamma VHF e UHF 1 La tassa di concessione per la trasmissione digitale unidirezionale di dati nelle bande VHF e UHF4 è calcolata moltiplicando il prezzo di base della frequenza per i coefficienti di larghezza di banda e di territorio.
2 Il prezzo di base della frequenza ammonta a 5200 franchi all’anno.
3 Il coefficiente di larghezza di banda corrisponde alla parte della larghezza di banda attribuita nella concessione espressa in MHz, non utilizzata per la diffusione di programmi radiotelevisivi. 4 Il coefficiente di territorio corrisponde al numero dei canali di frequenza attribuiti per la copertura di una regione geografica ben definita5.
Art. 14 Radiocomunicazioni su onde corte e onde lunghe La tassa di concessione per le radiocomunicazioni su onde corte o onde lunghe è determinata in base alla larghezza di banda complessiva attribuita come segue:
larghezza di banda complessiva tassa
fino a 1 kHz 150 franchi da più di 1 kHz fino a 2 kHz 180 franchi da più di 2 kHz fino a 4 kHz 210 franchi da più di 4 kHz fino a 8 kHz 255 franchi da più di 8 kHz fino a 16 kHz 300 franchi da più di 16 kHz fino a 32 kHz 360 franchi da più di 32 kHz fino a 64 kHz 420 franchi
4 Cfr. direttive del 2 mag. 2007 del CF concernenti l’utilizzazione di frequenze per la radio e la televisione nelle bande VHF e UHF (Direttive VHF/UHF; FF 2007 3133).
5 Cfr. art. 2 lett. c delle direttive VHF/UHF del CF.
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larghezza di banda complessiva tassa
da più di 64 kHz fino a 125 kHz 495 franchi da più di 125 kHz fino a 250 kHz 600 franchi da più di 250 kHz fino a 500 kHz 705 franchi da più di 500 kHz fino a 1 MHz 840 franchi da più di 1 MHz fino a 2 MHz 1005 franchi da più di 2 MHz fino a 4 MHz 1200 franchi da più di 4 MHz fino a 8 MHz 1425 franchi da più di 8 MHz 1680 franchi
Art. 15 Altre concessioni di radiocomunicazione Per ogni concessione di radiocomunicazione, la tassa ammonta ogni anno a: a. 48 franchi per radar terrestri, radiocomunicazioni aeronautiche, marittime o renane, radar a bordo di imbarcazioni della navigazione interna, prove di radiocomunicazione, dimostrazioni di radiocomunicazione e controlli delle funzioni; b. 24 franchi per le radiocomunicazioni amatoriali; c. 12 franchi per le radiocomunicazioni a uso generale.
Art. 16 Esenzione dalle tasse 1 La diffusione di programmi radiotelevisivi ai sensi dell’articolo 39 capoverso 1 LTC nonché le organizzazioni e le persone ai sensi dell’articolo 39 capoverso 5 LTC sono esentate dalle tasse di concessione. 2 Sono considerate imprese di trasporti pubblici ai sensi dell’articolo 39 capoverso 5 lettera b LTC: a. le imprese di trasporto soggette alla legge federale del 18 giugno 19936 sul trasporto di viaggiatori, che trasportano persone beneficiando di una conces- sione federale o un’autorizzazione cantonale; b. le imprese di trasporto aereo che dispongono di un’autorizzazione d’esercizio giusta l’articolo 27 della legge federale del 21 dicembre 19487 sulla navigazione aerea.
6 RS 744.10 7 RS 748.0
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Capitolo 4: Disposizioni finali
Art. 17 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 6 ottobre 19978 sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni è abrogata.
Art. 18 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.
7 dicembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
8 RU 1997 2895, 1999 381 1695, 2000 1097 3030, 2002 152, 2003 4777, 2005 3387, 2007 1047
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