AS 2007 7101
Ordinanza del DATEC sulle tariffe per le tasse amministrative nel settore delle telecomunicazioni
Ordinanza del DATEC sulle tariffe per le tasse amministrative nel settore delle telecomunicazioni
del 7 dicembre 2007
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, visto l’articolo 41 capoverso 2 della legge del 30 aprile 19971 sulle telecomunica- zioni (LTC), ordina:
Capitolo 1: In generale
Art. 1 Oggetto e diritto applicabile 1 La presente ordinanza fissa le tariffe delle tasse amministrative nel settore delle telecomunicazioni. 2 Fatte salve norme particolari contenute nella presente ordinanza e nell’ordinanza del 7 dicembre 20072 sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni (OTST), sono applicabili le disposizioni dell’ordinanza generale sugli emolumenti dell’8 settembre 20043.
Art. 2 Calcolo in funzione del tempo impiegato 1 Se la presente ordinanza non prevede tariffe particolari, le tasse amministrative sono calcolate in funzione del tempo impiegato.
2 Per il calcolo è applicata una tariffa oraria di 260 franchi.
Capitolo 2: Disposizioni particolari Sezione 1: Servizi di telecomunicazione
Art. 3 Fornitori sottoposti all’obbligo di notifica 1 La tassa amministrativa annua per la sorveglianza dei fornitori di servizi di teleco- municazione registrati e per la gestione dei loro dati ammonta a 960 franchi per ogni fornitore.
RS 784.106.12
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Tariffe delle tasse nel settore delle telecomunicazioni RU 2007
2 Se la sorveglianza di un fornitore di servizi di telecomunicazione comporta un
onere eccessivo, viene riscossa una tassa amministrativa supplementare per i costi scoperti calcolata in funzione del tempo impiegato.
Art. 4 Concessioni per il servizio universale 1 In caso di messa a concorso di concessioni per il servizio universale, alle tasse amministrative calcolate in funzione del tempo impiegato e agli esborsi ai sensi dell’articolo 6 capoverso 2 dell’ordinanza generale sugli emolumenti dell’8 settem- bre 20044 possono essere aggiunti i costi per l’acquisizione di software. 2 Le tasse amministrative per il trattamento delle candidature per una concessione per il servizio universale sono ripartite in parti uguali tra i candidati. 3 Le tasse amministrative sono ripartite in parti uguali tra i candidati. Se un candida- to si ritira dalla procedura prima della decisione, la sua parte viene calcolata in funzione dei costi insorti fino al momento del ritiro.
4 La tassa amministrativa annua per la sorveglianza della concessione ammonta a
200 000 franchi.
Sezione 2: Radiocomunicazioni
Art. 5 Messa a concorso di concessioni di radiocomunicazione In caso di messa a concorso di concessioni di radiocomunicazione si applica per analogia l’articolo 4 capoversi 1 e 2.
Art. 6 Ponti radio La tassa amministrativa annua per la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze utilizzato per i ponti radio ammonta a: a. 84 franchi per ogni collegamento ai sensi dell’articolo 8 capoverso 1 lette- re a e b OTST5; b. 168 franchi per ogni collegamento ai sensi dell’articolo 8 capoverso 1 lette- ra c OTST.
Art. 7 Collegamenti senza filo a banda larga La tassa amministrativa annua per la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze utilizzato per i collegamenti senza filo a banda larga ammonta a
80 franchi per ogni trasmettitore di una stazione centrale, ma in ogni caso a un
minimo di 2000 franchi.
4 RS 172.041.1 5 RS 784.106
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Art. 8 Radiocomunicazioni via satellite La tassa amministrativa annua per la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze e delle posizioni orbitali dei satelliti utilizzati per le radiocomunica- zioni via satellite ammonta a 36 franchi per ogni larghezza di banda di 100 kHz attribuita, ma in ogni caso a un minimo di 300 franchi e a un massimo di 50 000 franchi.
Art. 9 Radiocomunicazioni mobili terrestri su frequenze della classe A 1 Sono considerate frequenze armonizzate, le frequenze attribuite a livello interna- zionale a precise condizioni per un’utilizzazione uniforme. 2 Per le radiocomunicazioni mobili terrestri su frequenze della classe A, la tassa amministrativa annua per la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle fre- quenze, riscossa per ogni larghezza di banda di 12,5 kHz attribuita, ammonta a: a. per un’utilizzazione delle frequenze a livello nazionale con un impianto di radiocomunicazione fisso:
1. su frequenze armonizzate: 50 franchi,
2. su frequenze non armonizzate: 1680 franchi;
b. per un’utilizzazione delle frequenze a livello regionale con un impianto di radiocomunicazione fisso:
1. su frequenze armonizzate: 10 franchi,
2. su frequenze non armonizzate: 336 franchi;
c. per un’utilizzazione delle frequenze:
1. in Direct Mode su frequenze armonizzate: 10 franchi,
2. senza impianto di radiocomunicazione fisso su frequenze non armoniz-
zate: 84 franchi.
3 Se vengono attribuite larghezze di banda diverse da 12,5 kHz, l’intera somma è
suddivisa per 12,5 kHz e arrotondata al numero intero superiore.
Art. 10 Radiocomunicazioni mobili terrestri su frequenze della classe B 1 La tassa amministrativa per il rilascio o la modifica di diritti d’utilizzazione su frequenze della classe B (canale di coordinamento incluso) ammonta a 130 franchi per ogni concessione. 2 La tassa amministrativa annua per la gestione e il controllo tecnico delle frequenze della classe B (canale di coordinamento incluso) ammonta a 72 franchi per ogni concessione.
Art. 11 Radiocomunicazioni su onde corte e onde lunghe La tassa amministrativa annua per la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze utilizzato per le radiocomunicazioni su onde corte e onde lunghe ammonta a 110 franchi per ogni canale attribuito.
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Art. 12 Diffusione analogica di programmi radiofonici e televisivi Per la diffusione analogica di programmi radiofonici e televisivi, la tassa ammini- strativa annua per la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze, riscossa per ogni programma e ogni migliaio di persone presenti nella zona di coper- tura, ammonta a: a. 40 franchi per le onde ultracorte (OUC) e le onde medie (OM); b. 10 franchi per la diffusione televisiva analogica.
Art. 13 Trasmissione analogica di dati e voce su OUC La tassa amministrativa annua per la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze utilizzato per la trasmissione analogica di dati e voce su OUC ammonta a 40 franchi per ogni canale.
Art. 14 Diffusione digitale di programmi radiofonici e televisivi e trasmissione digitale unidirezionale di dati nella gamma VHF e UHF e su OUC 1 Per la diffusione digitale di programmi radiofonici e televisivi e la trasmissione digitale unidirezionale di dati mediante la procedura DVB6, la tassa amministrativa annua per la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze, riscossa per ogni canale di frequenza destinato alla copertura di una regione geografica ben definita7, ammonta a 12 000 franchi. 2 Per la diffusione digitale di programmi radiofonici e televisivi e la trasmissione digitale unidirezionale di dati mediante la procedura DAB8, la tassa amministrativa annua per la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze, riscossa per ogni canale di frequenza destinato alla copertura di una regione geografica ben definita, ammonta a 2250 franchi. 3 Per la gestione e il controllo tecnico dell’utilizzazione digitale dello spettro delle frequenze OUC, in aggiunta alla tassa amministrativa di cui all’articolo 12 lettera a viene riscossa una tassa amministrativa annua pari a 15 franchi per ogni utilizza- zione delle frequenze e ogni migliaio di persone presenti nella zona di copertura.
6 Cfr. art. 2 lett. a delle direttive del 2 mag. 2007 del CF concernenti l’utilizzazione di frequenze per la radio e la televisione nelle bande VHF e UHF (Direttive VHF/UHF; FF 2007 3133).
7 Cfr. art. 2 lett. c delle direttive VHF/UHF del CF.
8 Cfr. art. 2 lett. b delle direttive VHF/UHF del CF.
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Art. 15 Radar terrestri La tassa amministrativa annua per la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze utilizzato per i radar terrestri ammonta a 144 franchi per ogni con- cessione.
Art. 16 Radiocomunicazioni aeronautiche 1 La tassa amministrativa per il rilascio o la modifica di una concessione per le radiocomunicazioni aeronautiche ammonta a 130 franchi. 2 La tassa amministrativa annua per la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze ammonta a 96 franchi per ogni concessione.
Art. 17 Radiocomunicazioni marittime e renane, radar a bordo di imbarca- zioni della navigazione interna 1 La tassa amministrativa per il rilascio o la modifica di una concessione per le radiocomunicazioni marittime e renane nonché per i radar a bordo di imbarcazioni della navigazione interna ammonta a 130 franchi. 2 La tassa amministrativa annua per la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze ammonta a 144 franchi per ogni concessione.
Art. 18 Radiocomunicazioni amatoriali 1 La tassa amministrativa per il rilascio o la modifica di una concessione per radioa- matori ammonta a 130 franchi. 2 La tassa amministrativa per il rilascio di una concessione della durata massima di tre mesi ammonta a 65 franchi. 3 La tassa amministrativa annua per la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze ammonta a 96 franchi per ogni concessione.
4 Latassa amministrativa per l’allestimento di un duplicato della concessione
ammonta a 50 franchi.
Art. 19 Radiocomunicazioni ad uso generale 1 La tassa amministrativa per il rilascio o la modifica di una concessione per le radiocomunicazioni ad uso generale ammonta a 65 franchi. 2 La tassa amministrativa annua per la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze ammonta a 60 franchi per ogni concessione.
Art. 20 Prove di radiocomunicazione La tassa amministrativa annua per la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze utilizzato per le prove di radiocomunicazione ammonta a 312 franchi per ogni concessione.
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Art. 21 Dimostrazioni di radiocomunicazione e controlli delle funzioni 1 La tassa amministrativa per il rilascio o la modifica della concessione per le dimo- strazioni di radiocomunicazione e i controlli delle funzioni ammonta a 130 franchi. 2 La tassa amministrativa annua per la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze ammonta a 72 franchi per ogni concessione.
Art. 22 Radiofari d’emergenza 1 La tassa amministrativa per la registrazione di un radiofaro d’emergenza ammonta a 130 franchi. 2 Se il radiofaro d’emergenza è parte integrante di una concessione per le radioco- municazioni marittime, non è riscossa alcuna tassa amministrativa.
Art. 23 Riduzione delle tasse amministrative per la diffusione di programmi radiofonici e televisivi 1 Se, nell’ambito della diffusione di programmi, le emittenti radiotelevisive con diritto d’accesso ai sensi dell’articolo 53 lettera b della legge federale del 24 marzo 20069 sulla radiotelevisione vengono direttamente o indirettamente gravate da tasse amministrative per la messa a concorso, il rilascio, la modifica e la revoca di conces- sioni di radiocomunicazione nonché per la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze, l’autorità riduce queste tasse amministrative del 60 per cento. 2 Se la diffusione avviene in digitale, la riduzione è applicata alla parte della capacità trasmissiva che, secondo la concessione di radiocomunicazione, viene richiesta per diffondere programmi con diritto d’accesso.
3 La tassa amministrativa può essere ulteriormente ridotta per i programmi delle
emittenti di cui all’articolo 79 capoverso 2 dell’ordinanza del 9 marzo 200710 sulla radiotelevisione.
Sezione 3: Esami e duplicati dei certificati
Art. 24 Esame per l’ottenimento del certificato limitato per la navigazione da diporto (Short Range Certificate) Le tasse relative all’esame per l’ottenimento del Short Range Certificate ammonta- no a: a. tassa di base: 90 franchi; b. esame pratico: 75 franchi; c. per ogni materia teorica: 40 franchi.
9 RS 784.40 10 RS 784.401
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Art. 25 Esame per l’ottenimento del certificato generale per la navigazione da diporto (Long Range Certificate) Le tasse relative all’esame per l’ottenimento del Long Range Certificate ammonta- no a: a. tassa di base: 90 franchi; b. esame pratico: 100 franchi; c. per ogni materia teorica: 40 franchi.
Art. 26 Esame per l’ottenimento del certificato di radiotelefonista OUC per le radiocomunicazioni della navigazione interna Le tasse relative all’esame per l’ottenimento del certificato di radiotelefonista OUC per le radiocomunicazioni della navigazione interna ammontano a: a. tassa di base: 30 franchi; b. esame teorico: 40 franchi.
Art. 27 Esame per l’ottenimento del certificato di radioamatore principiante o del certificato di capacità per radioamatori Le tasse relative all’esame per l’ottenimento del certificato di radioamatore princi- piante o del certificato di capacità per radioamatori ammontano a: a. tassa di base: 75 franchi; b. per ogni materia: 20 franchi.
Art. 28 Duplicato del certificato La tassa amministrativa per l’allestimento di un duplicato del certificato ammonta a
50 franchi.
Sezione 4: Elementi d’indirizzo
Art. 29 Attribuzione di elementi d’indirizzo 1 La tassa amministrativa per l’attribuzione di un elemento d’indirizzo ammonta a
520 franchi.
2 La tassa amministrativa per l’attribuzione di un numero attribuito individualmente ammonta a 60 franchi. 3 La tassa amministrativa per l’attribuzione di un numero breve, ad eccezione dei codici per la libera scelta del fornitore di servizio per i collegamenti nazionali e internazionali, è calcolata in base al tempo impiegato.
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4 Per la riattribuzione immediata di elementi d’indirizzo ai sensi dell’articolo 7 capoverso 2 dell’ordinanza del 6 ottobre 199711 concernente gli elementi d’indirizzo nel settore delle telecomunicazioni, la tassa amministrativa è calcolata in base al tempo impiegato, se le tasse amministrative calcolate in base ai capoversi 1 o 2 si rivelano eccessive.
Art. 30 Gestione degli elementi d’indirizzo12 1 La tassa amministrativa annua per la gestione di un indicativo, di una serie di numeri o di un DNIC ammonta a 200 franchi. 2 La tassa amministrativa per la gestione di un numero attribuito individualmente ammonta a: a. 42 franchi l’anno per ogni titolare e indirizzo di fatturazione, a partire dall’anno successivo all’attribuzione; e b. 9 franchi l’anno per ogni numero attribuito individualmente.
3 La tassa amministrativa annua per la gestione di un numero breve ammonta a
1500 franchi.
4 La tassa amministrativa annua per la gestione di parametri di comunicazione, ad eccezione di ISPC e ICD, ammonta a 100 franchi per ogni parametro di comunica- zione. La tassa amministrativa annua per un ISPC ammonta a 750 franchi. Non è riscossa alcuna tassa amministrativa per un ICD.
Art. 31 Delega dei compiti di gestione degli elementi d’indirizzo Se i compiti di gestione degli elementi d’indirizzo sono delegati a terzi mediante messa a concorso, si applica per analogia l’articolo 4 capoversi 1 e 2.
Capitolo 3: Disposizioni finali
Art. 32 Abrogazione del diritto vigente Sono abrogate le seguenti ordinanze: a. Ordinanza del DATEC del 22 dicembre 199713 sulle tasse amministrative nel settore delle telecomunicazioni; b. Ordinanza dell’Ufficio federale delle comunicazioni del 22 dicembre 199714 sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni.
11 RS 784.104 12 Le abbreviazioni utilizzate in questo articolo sono esplicitate nell’all. all’O del 6 ott. 1997 concernente gli elementi d’indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (RS 784.104). 13 RU 1998 517, 1999 386, 2000 1100 3036, 2001 2885, 2002 211, 2003 475 4781, 2004 4273, 2005 5037, 2007 1053 3459 14 RU 1998 514, 1999 385, 2000 1099 3034, 2002 2128, 2003 4779, 2005 5147, 2006 4671, 2007 1051
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Art. 33 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.
7 dicembre 2007 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Moritz Leuenberger
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