AS 2007 7111
Ordinanza del DFI concernente le avvertenze combinate sui prodotti del tabacco
Ordinanza del DFI concernente le avvertenze combinate sui prodotti del tabacco
del 10 dicembre 2007
Il Dipartimento federale dell’interno, visti gli articoli 12 capoverso 5 e 16 capoverso 2 dell’ordinanza del 27 ottobre 20041 sul tabacco (OTab), ordina:
Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina per tutti i pacchetti di prodotti del tabacco destinati a essere fumati e di articoli da fumo contenenti succedanei del tabacco la combina- zione di fotografie a colori o altre illustrazioni con le avvertenze complementari, prevista all’articolo 12 capoverso 5 OTab.
Art. 2 Avvertenza combinata
1 Un’avvertenza combinata consiste in:
a. un’avvertenza complementare secondo l’articolo 12 capoverso 3 OTab; b. una fotografia a colori o un’altra illustrazione che può avere segnatamente forma di un testo di colore bianco; c. un’indicazione visiva relativa alla prevenzione del tabagismo (indicazione «Stop tabacco»). 2 Possono essere utilizzate soltanto le avvertenze combinate che figurano all’alle- gato 1.
Art. 3 Struttura delle avvertenze combinate 1 L’illustrazione deve coprire circa il 50 per cento della superficie dell’avvertenza combinata.
2 L’avvertenza complementare deve coprire circa il 38 per cento della superficie
dell’avvertenza combinata. 3 Se ha forma di testo, l’illustrazione deve coprire, assieme all’avvertenza comple- mentare, circa l’88 per cento della superficie dell’avvertenza combinata. 4 L’indicazione «Stop tabacco» deve coprire circa il 12 per cento della superficie dell’avvertenza combinata, senza tener conto del filtro della sigaretta spezzata che sporge dal margine.
RS 817.064 1 RS 817.06
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Avvertenze combinate sui prodotti del tabacco RU 2007
5 L’avvertenza complementare e la fotografia a colori devono essere unite grafica- mente da una zona nera che diventa trasparente sfumando gradatamente. Tale zona deve occupare circa il 10 per cento della superficie dell’avvertenza combinata.
Art. 4 Regole concernenti la presentazione 1 Le regole tecniche concernenti la presentazione delle avvertenze combinate sono enunciate nell’allegato 2. 2 Per il resto le regole tecniche di cui si deve tener conto sono enunciate nelle guide seguenti: a. «Combined warning editing, Guidance document» del 5 maggio 20062, della Direzione generale salute e protezione dei consumatori della Commissione europea; e b. «Adeguamenti grafici dell’indicazione “Stop tabacco”», dell’Ufficio federa- le della sanità pubblica (UFSP)3.
Art. 5 Serie di stampa 1 Le avvertenze combinate sono pubblicate conformemente alle tre serie di stampa di cui all’allegato 1. Le serie di stampa sono pubblicate secondo un ordine di rotazione prestabilito (1a serie, 2a serie, 3a serie, 1a serie, ecc.). 2 Il cambio di serie è effettuato ogni due anni, il 1° gennaio. I pacchetti con la nuova serie possono essere consegnati in anticipo ai consumatori, tra il 1° ottobre e il 31 dicembre, prima del cambio di serie. 3 I pacchetti già prodotti con le avvertenze combinate della serie precedente possono essere consegnati ai consumatori fino a esaurimento delle scorte, ma non oltre il 31 dicembre che segue il cambio di serie.
Art. 6 Utilizzo delle illustrazioni e dell’indicazione «Stop tabacco» 1 Le illustrazioni e l’indicazione «Stop tabacco» di cui all’allegato 1 sono riservate alla realizzazione di avvertenze combinate. 2 Le autorità federali possono impiegare le illustrazioni per altri scopi con l’accordo dell’UFSP.
2 La guida può essere ordinata gratuitamente all’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), 3003 Berna, www.tabak.bag.admin.ch o consultata in Internet all’indirizzo: http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/keydo_tobacco_en.htm. 3 La guida può essere ordinata gratuitamente all’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), 3003 Berna, www.tabak.bag.admin.ch.
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Avvertenze combinate sui prodotti del tabacco RU 2007
Art. 7 Disposizioni transitorie 1 I pacchetti dei prodotti disciplinati dalla presente ordinanza possono essere conse- gnati ai consumatori secondo il diritto anteriore fino al 31 dicembre 2009.
2 Le serie di stampa hanno inizio il 1° gennaio 2010 con le avvertenze combinate
della 1a serie per tutti i prodotti del tabacco.
Art. 8 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.
10 dicembre 2007 Dipartimento federale dell’interno: Pascal Couchepin
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Avvertenze combinate sui prodotti del tabacco RU 2007
Allegato 1 (art. 2 cpv. 2, 5 cpv. 1 e 6 cpv. 1)4
Le 42 avvertenze combinate e la loro suddivisione in tre serie di stampa 1a serie
4 I modelli per la stampa delle avvertenze combinate possono essere ordinati gratuitamente all’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), 3003 Berna, www.tabacco.bag.admin.ch. A differenza delle avvertenze combinate riprodotte nel presente allegato, i modelli per la stampa da utilizzare sui prodotti del tabacco non contengono l’indicazione dei diritti d’autore.
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Allegato 2 (art. 4 cpv. 1)
Regole tecniche concernenti la presentazione delle avvertenze combinate
1 Regole generali
1.1 Le avvertenze combinate sono riprodotte senza modificare le proporzioni o i
colori.
1.2 Le avvertenze combinate devono essere considerate come un tutt’uno e non
possono essere modificate.
1.3 Le avvertenze combinate sono stampate al minimo in quadricromia (CMYK)
con 133 linee per pollice.
2 Regole specifiche a seconda delle dimensioni dei pacchetti
Se le dimensioni dei pacchetti lo richiedono, le avvertenze combinate possono essere modificate secondo le seguenti regole. 2.1 Per quanto concerne le avvertenze complementari, possono essere modificate la grandezza dei caratteri e l’interruzione di riga, allo scopo di assicurare una buona leggibilità. 2.2 Per quanto concerne le illustrazioni in forma di un testo di colore bianco, posso- no essere modificate la grandezza dei caratteri e l’interruzione di riga, allo scopo di assicurare una buona leggibilità. Devono essere salvaguardate le proporzioni tra le dimensioni delle superfici coperte dalle illustrazioni in forma di testo e il testo corrispondente dell’avvertenza complementare. 2.3 Per quanto concerne le fotografie o altre illustrazioni a colori, l’edizione grafica è realizzata come segue: a. con una modifica della scala della fotografia o dell’illustrazione a colori; e b. con una modifica delle relative superfici coperte dalla fotografia o dall’illu- strazione a colori e dal testo corrispondente dell’avvertenza complementare:
1. qualora il rapporto tra altezza e larghezza dell’avvertenza combinata sia
inferiore a 0,8, il testo corrispondente dell’avvertenza complementare può essere spostato sulla parte destra dell’illustrazione, se nelle avver- tenze combinate di cui all’allegato 1 esso si trova sotto l’illustrazione;
2. qualora il rapporto tra altezza e larghezza dell’avvertenza combinata sia
superiore a 1,2, il testo corrispondente dell’avvertenza complementare può essere spostato sotto l’illustrazione se nelle avvertenze combinate di cui all’allegato 1 esso si trova accanto all’illustrazione.
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2.4 Per quanto concerne l’indicazione «Stop tabacco», possono essere modificate la grandezza dei caratteri e l’interruzione di riga (1, 2 o 4 linee), allo scopo di assicura- re una buona leggibilità. L’immagine della sigaretta spezzata può essere adeguata modificando la scala.
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