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AS 2007 7123

Ordinanza sull'assicurazione militare

Ordinanza sull’assicurazione militare (OAM)

Modifica del 7 dicembre 2007

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 10 novembre 19931 sull’assicurazione militare è modificata come segue:

Art. 8 cpv. 2, frase introduttiva e cpv. 4–6 2 Il montante annuo della parte dei premi relativa al rischio di malattia degli assicu- rati a titolo professionale è ridotto:

4 Il premio è esigibile mensilmente ed è dedotto direttamente dallo stipendio.

5 La parte dei premi relativa al rischio di malattia degli assicurati a titolo professio- nale impiegati a tempo parziale è uguale a quella dovuta con un impiego a tempo pieno. 6 L’obbligo di versare la parte dei premi relativa al rischio di malattia è sospeso quando l’assicurato a titolo professionale presta servizio o esercita un’attività per oltre 60 giorni consecutivi per i quali sarebbe stato coperto dall’assicurazione milita- re senza dover versare premi.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2008.

7 dicembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 833.11

2007-1456 7123

Ordinanza sull’assicurazione militare RU 2007

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