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AS 2007 7125

Ordinanza concernente la promozione di alloggi a pigioni e prezzi moderati

Ordinanza concernente la promozione di alloggi a pigioni e prezzi moderati (Ordinanza sulla promozione dell’alloggio, OPrA)

Modifica del 28 novembre 2007

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 26 novembre 20031 sulla promozione dell’alloggio è modificata come segue:

Art. 40 Obbligo di revisione

1 L’obbligo di revisione è disciplinato dal CO2.

2 Le organizzazioni mantello e le centrali di emissione sono tenute a far eseguire in ogni caso una revisione ordinaria ai sensi dell’articolo 727 CO. 3 L’Ufficio federale esige una revisione limitata di organizzazioni di utilità pubblica attive nella costruzione di abitazioni, che nell’ambito dell’articolo 727a CO hanno rinunciato a una revisione. La revisione deve essere effettuata da una persona indi- pendente munita di un’omologazione dell’Autorità federale di sorveglianza dei revisori.

4 Se un’organizzazione ai sensi del capoverso 3 dispone al massimo di 30 alloggi

che beneficiano dell’aiuto federale, l’Ufficio federale può autorizzare un controllo sommario del conto annuale conformemente alle disposizioni dell’Ufficio stesso, se la persona esaminante dispone delle conoscenze necessarie.

Art. 40a Controllo 1 Le organizzazioni mantello, gli istituti di fideiussione ipotecaria e le centrali di emissione sono tenuti a: a. sottoporre all’Ufficio federale, per approvazione, i regolamenti che discipli- nano le questioni relative all’esecuzione della LPrA; b. prevedere in seno ai loro organi una rappresentanza appropriata dell’Ufficio federale, nella misura in cui detti organi prendano decisioni in rapporto con la LPrA;