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AS 2007 7127

Ordinanza del DFE sulle cooperative di costruzione di alloggi per il personale della Confederazione

Ordinanza del DFE sulle cooperative di costruzione di alloggi per il personale della Confederazione

Modifica del 6 dicembre 2007

Il Dipartimento federale dell’economia ordina:

I L’ordinanza del DFE del 19 maggio 20041 sulle cooperative di costruzione di allog- gi per il personale della Confederazione è modificata come segue:

Art. 9 cpv. 3 3 Le decisioni dell’Ufficio federale sono impugnabili dinanzi al Tribunale ammini- strativo federale.

Art. 17 Obbligo di revisione

1 L’obbligo di revisione è disciplinato dal CO2.

2 L’Ufficio federale esige una revisione limitata di cooperative che nell’ambito dell’articolo 727a CO hanno rinunciato a una revisione. La revisione deve essere effettuata da una persona indipendente munita di un’abilitazione dell’Autorità fede- rale di sorveglianza dei revisori. 3 Se una cooperativa secondo il capoverso 2 dispone al massimo di 30 abitazioni che beneficiano dell’aiuto della Confederazione, l’Ufficio federale può autorizzare un controllo sommario del conto annuale conformemente alle disposizioni dell’Ufficio stesso, se la persona esaminante è in possesso delle conoscenze necessarie.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2008.

6 dicembre 2007 Dipartimento federale dell’economia: Doris Leuthard