AS 2007 7129
Ordinanza relativa alla legge federale che promuove la costruzione di abitazioni e l'accesso alla loro proprietà
Ordinanza relativa alla legge federale che promuove la costruzione di abitazioni e l’accesso alla loro proprietà (OLCAP)
Modifica del 28 novembre 2007
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 30 novembre 19811 relativa alla legge federale che promuove la costruzione di abitazioni e l’accesso alla loro proprietà è modificata come segue:
Art. 59a Obbligo di revisione
1 L’obbligo di revisione è disciplinato dal Codice delle obbligazioni (CO)2.
2 Le organizzazioni mantello e le centrali di emissione sono tenute a far eseguire in ogni caso una revisione ordinaria ai sensi dell’articolo 727 CO. 3 L’Ufficio federale esige una revisione limitata di organizzazioni di utilità pubblica attive nella costruzione di abitazioni che nell’ambito dell’articolo 727a CO hanno rinunciato a una revisione. La revisione deve essere effettuata da una persona indi- pendente munita di un’omologazione dell’Autorità federale di sorveglianza dei revisori.
4 Se un’organizzazione ai sensi del capoverso 3 dispone al massimo di 30 alloggi
che beneficiano dell’aiuto federale, l’Ufficio federale può autorizzare un controllo sommario del conto annuale conformemente alle disposizioni dell’Ufficio stesso, se la persona esaminante dispone delle conoscenze necessarie.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2008.
28 novembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz