AS 2007 713
Accordo riguardante la revisione dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità
Testo originale
Accordo riguardante la revisione dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità
Concluso il 22 dicembre 2006 Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° febbraio 2007
La Confederazione svizzera e la Comunità europea, in appresso denominate «le Parti», avendo concluso un Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità1 (in appresso denominato «Accordo»); considerando che l’Accordo è entrato in vigore il 1° giugno 2002; considerando la necessità di semplificare la gestione dell’Accordo; considerando che gli articoli 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 dell’Accordo fanno riferimento agli organismi di valutazione della conformità figuranti all’Allegato 1; considerando che l’articolo 2 dell’Accordo fa riferimento alle definizioni stabilite dalla guida ISO/CEI n. 2 (versione 1996) e dalla norma europea EN 45020 (versione 1993); considerando che l’articolo 4 dell’Accordo restringe il campo di applicazione del medesimo ai prodotti originari delle Parti conformemente alle regole in materia di origine non preferenziale; considerando che l’articolo 6 dell’Accordo fa riferimento alla procedura di cui all’articolo 11; considerando che l’articolo 8 dell’Accordo fa riferimento al presidente del Comitato; considerando che l’articolo 9 dell’Accordo fa riferimento alle attività di coordina- mento e di confronto tra gli organismi di valutazione della conformità riconosciuti ai sensi del medesimo; considerando che l’articolo 10 dell’Accordo istituisce un Comitato competente a deliberare circa l’inclusione degli organismi di valutazione della conformità nell’Allegato 1 e circa la loro cancellazione dal medesimo; considerando che l’articolo 11 dell’Accordo istituisce una procedura per l’inclusione degli organismi di valutazione della conformità nell’Allegato 1 e per la loro cancel- lazione dal medesimo; considerando che l’articolo 12 dell’Accordo stabilisce obblighi relativi allo scambio di informazioni;
1 RS 0.946.526.81
2007-0278 713
Reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità. RU 2007
considerando che, onde tener conto delle modifiche apportate all’articolo 11 dell’Accordo, nel testo degli articoli 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 occorre sostituire l’espressione «organismi di valutazione della conformità di cui all’Allegato 1» con «organismi di valutazione della conformità riconosciuti»; considerando che, onde evitare di dover modificare l’Accordo in occasione di ogni revisione delle definizioni di cui alla relativa guida ISO/CEI, è opportuno eliminare dall’articolo 2 il riferimento ad una specifica versione e sostituirlo con un riferimen- to generico alle definizioni stabilite da ISO e CEI; considerando che, non essendo più valido, il riferimento alle definizioni di cui alla norma europea EN 45020 (versione 1993) presente all’articolo 2 deve essere sop- presso; considerando che, al fine di facilitare gli scambi tra le Parti e nell’intento di sempli- ficare la gestione dell’Accordo, occorre eliminare la restrizione del campo di appli- cazione del medesimo ai prodotti originari delle Parti di cui all’articolo 4; considerando che, al fine di semplificare l’Accordo, occorre sopprimere alcune disposizioni dell’articolo 6 onde evitare la ripetizione con le corrispondenti disposi- zioni di cui all’articolo 11; considerando che, essendo il Comitato copresieduto da entrambe le Parti, occorre eliminare all’articolo 8 il riferimento al presidente del Comitato; considerando che, al fine di facilitare gli scambi tra le Parti e nell’intento di garantire una gestione trasparente dell’Accordo, occorre contemplare all’articolo 8 l’obbligo di indicare nella lista degli organismi di valutazione della conformità riconosciuti l’eventuale sospensione degli stessi; considerando che, per facilitare il funzionamento dell’Accordo, occorre che l’articolo 9 preveda che le autorità designatrici si adoperino al meglio per garantire l’adeguata collaborazione tra gli organismi di valutazione della conformità ricono- sciuti; considerando che, per semplificare la gestione dell’Accordo, occorre che l’artico- lo 10 preveda che il Comitato sia tenuto a emanare decisioni circa il riconoscimento degli organismi di valutazione della conformità o alla revoca dello stesso solo in caso di contestazione di una delle Parti; considerando che, per semplificare il funzionamento dell’Accordo, occorre istituire
all’articolo 11 una procedura più agevole per il riconoscimento, la revoca del ricono- scimento, la modifica del campo di attività e la sospensione degli organismi di valutazione della conformità; considerando che, ai fini di una maggiore trasparenza, è opportuno che l’articolo 12 introduca l’obbligo di comunicare per iscritto qualsiasi modifica attinente alle dispo- sizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili nonché alle autorità designatrici e alle autorità competenti, hanno deciso di modificare l’Accordo come segue:
Reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità. RU 2007
Art. 1 Modifiche dell’Accordo
1. L’articolo 1 è modificato come segue:
i) al paragrafo 1, l’espressione «organismi figuranti all’Allegato 1» è sostituita da «organismi riconosciuti conformemente alle procedure di cui al presente Accordo» (in appresso «organismi di valutazione della conformità ricono- sciuti»); ii) al paragrafo 2, l’espressione «organismi figuranti all’Allegato 1» è sostituita da «organismi di valutazione della conformità riconosciuti».
2. All’articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«Per stabilire il significato dei termini generali relativi alla valutazione della con- formità ripresi nel presente Accordo, possono essere utilizzate le definizioni stabilite da ISO e CEI.»
3. L’articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Art. 4 Origine Le disposizioni di cui al presente Accordo si applicano ai prodotti contemplati dal medesimo, indipendentemente dalla loro origine.»
4. L’articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Art. 5 Organismi di valutazione della conformità riconosciuti Le Parti convengono che gli organismi di valutazione della conformità riconosciuti conformemente alla procedura di cui all’articolo 11 soddisfano le condizioni per procedere alla valutazione della conformità.»
5. L’articolo 6 è sostituito dal seguente:
«Art. 6 Autorità designatrici 1. Le Parti provvedono affinché le rispettive autorità designatrici dispongano dei poteri e delle competenze necessari per procedere alla designazione degli organismi di valutazione della conformità o alla revoca della designazione, alla sospensione o alla riconferma degli organismi di valutazione della conformità designati soggetti alla loro giurisdizione. 2. Per la designazione degli organismi di valutazione della conformità, le autorità preposte seguono i principi generali di designazione di cui all’Allegato 2, fatte salve le disposizioni della sezione IV dell’Allegato 1. Dette autorità seguono gli stessi principi per la revoca, la sospensione e la riconferma.»
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6. L’articolo 7 è modificato come segue:
Al paragrafo 1, l’espressione «organismi di valutazione della conformità posti sotto la sua giurisdizione e figuranti all’Allegato 1» è sostituita da «organismi di valuta- zione della conformità riconosciuti soggetti alla sua giurisdizione».
7. L’articolo 8 è modificato come segue:
i) al paragrafo 1, primo comma, l’espressione «figuranti all’Allegato 1» è sostituita da «degli organismi di valutazione della conformità riconosciuti»; ii) al paragrafo 1, secondo comma, è soppressa l’espressione «e al presidente del Comitato»; iii) al paragrafo 4, dopo il punto finale, è aggiunta la seguente frase: «Detta sospensione viene indicata nella lista comune degli organismi di valutazione della conformità riconosciuti di cui all’Allegato 1.»
8. L’articolo 9 è modificato come segue:
i) al paragrafo 2, l’espressione «organismi di valutazione della conformità soggetti alla loro giurisdizione di cui all’Allegato 1» è sostituita da «organi- smi di valutazione della conformità riconosciuti soggetti alla loro giurisdi- zione»; ii) al paragrafo 3, l’espressione «organismi di valutazione della conformità di cui all’Allegato 1» è sostituita da «organismi di valutazione della conformità riconosciuti» e, dopo il punto finale, è aggiunta la seguente frase: «Le autori- tà designatrici si adoperano al meglio per garantire l’adeguata collaborazione tra gli organismi di valutazione della conformità riconosciuti.»
9. All’articolo 10, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il Comitato si pronuncia su tutte le questioni relative al presente Accordo. Esso è responsabile in particolare: a) della definizione della procedura per l’esecuzione delle verifiche di cui all’articolo 7; b) della definizione della procedura per l’esecuzione delle verifiche di cui all’articolo 8; c) di decidere sulle contestazioni circa il riconoscimento degli organismi di valutazione della conformità di cui all’articolo 8; d) di decidere sulle contestazioni circa la revoca del riconoscimento degli orga- nismi di valutazione della conformità di cui all’articolo 8; e) dell’esame delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che le Parti si sono comunicate conformemente all’articolo 12, al fine di valutar- ne le conseguenze per l’Accordo e di modificare le corrispondenti sezioni dell’Allegato 1.»
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10. L’articolo 11 è sostituito dal seguente:
«Art. 11 Riconoscimento, revoca del riconoscimento, modifica del campo di attività e sospensione degli organismi di valutazione della conformità 1. Ai fini del riconoscimento degli organismi di valutazione della conformità secon- do i requisiti di cui ai pertinenti capitoli dell’Allegato 1, si applica la seguente pro- cedura: a) la Parte che desidera ottenere il riconoscimento di un organismo di valuta- zione della conformità comunica per iscritto la sua proposta in tal senso all’altra Parte, accludendo le informazioni adeguate; b) se l’altra Parte accetta la proposta o non solleva obiezioni entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla comunicazione della proposta, l’organismo interessato viene considerato un organismo di valutazione della conformità riconosciuto ai sensi dell’articolo 5; c) se l’altra Parte solleva obiezioni per iscritto entro il predetto termine di ses- santa giorni, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 8.
2. Una Parte può revocare, sospendere o riconfermare il riconoscimento di un
organismo di valutazione della conformità soggetto alla sua giurisdizione. La Parte interessata comunica immediatamente la sua decisione per iscritto all’altra Parte, specificando la data in cui la decisione è stata presa. La suddetta revoca, sospensione o riconferma decorre da tale data. Detta revoca o sospensione viene indicata nella lista comune degli organismi di valutazione della conformità riconosciuti di cui all’Allegato 1.
3. Una Parte può proporre di modificare il campo di attività di un organismo di
valutazione della conformità riconosciuto posto sotto la sua giurisdizione. L’amplia- mento e la restrizione del campo di attività sono soggetti alle procedure di cui all’articolo 11, paragrafi 1 e 2 rispettivamente. 4. In circostanze eccezionali, una Parte può contestare la competenza tecnica di un organismo di valutazione della conformità riconosciuto posto sotto la giurisdizione dell’altra Parte. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 8. 5. I rapporti, i certificati, le autorizzazioni e i marchi di conformità rilasciati da un organismo di valutazione della conformità all’indomani della revoca o della sospen- sione del suo riconoscimento non devono essere riconosciuti dalle Parti. I rapporti, i certificati, le autorizzazioni e i marchi di conformità rilasciati da un organismo di valutazione della conformità precedentemente alla revoca del suo riconoscimento continuano ad essere riconosciuti dalle Parti a meno che l’autorità designatrice responsabile ne abbia limitato o revocato la validità. La Parte sotto la cui giurisdi- zione è posta l’autorità designatrice responsabile comunica per iscritto all’altra Parte le eventuali modifiche relative alla limitazione o alla revoca della validità.»
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11. L’articolo 12 è modificato come segue:
i) al paragrafo 2, l’espressione «e le comunica» è sostituita da «e le comunica per iscritto»; ii) dopo il paragrafo 2, è inserito il seguente paragrafo 2a: «Ciascuna Parte comunica per iscritto all’altra Parte le modifiche relative alle proprie autorità designatrici e alle proprie autorità competenti.»
Art. 2 Entrata in vigore II presente Accordo è ratificato o approvato dalle Parti conformemente alle loro rispettive procedure ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti si sono scambiate le note diplomatiche che confermano l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure necessarie ai fini dell’adozione del presente Accordo.
Art. 3 Lingue 1. Il presente Accordo è redatto in duplice copia nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, neerlandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede.
2. Al pari dell’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul
reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, il presente Accordo sarà tradotto quanto prima nelle lingue ceca, estone, lettone, lituana, malte- se, polacca, slovacca, slovena e ungherese. Il Comitato è competente ad approvare le suddette versioni linguistiche, le quali, una volta ottenuta l’approvazione, fanno anch’esse ugualmente fede al pari delle versioni linguistiche di cui al paragrafo 1.
In fede di che, i sottoscritti plenipotenziari, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Bruxelles, addi ventidue dicembre duemilasei.
Per la Per la Confederazione Svizzera: Comunità europea: Bernhard Marfurt Eikka Kosonen
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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
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