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AS 2007 7131

Ordinanza dell'UFV (3/07) concernente misure per la lotta contro l'afta epizootica

Ordinanza dell’UFV (3/07) concernente misure per la lotta contro l’afta epizootica

Modifica del 14 dicembre 2007

L’Ufficio federale di veterinaria (UFV) ordina:

I L’ordinanza dell’UFV (3/07) del 7 novembre 20071 concernente misure per la lotta contro l’afta epizootica è modificata come segue:

Art. 1 In relazione all’afta epizootica a Cipro, per impedire una propagazione dell’epizoozia, le misure secondo la decisione 2007/718/CE della Commissione del 6 novembre 20072 che reca alcune misure di protezione contro l’afta epizootica a Cipro, nella versione secondo la decisione 2007/832/CE del 13 dicembre 20073, sono applicabili alla Svizzera.

II La presente modifica entra in vigore il 15 dicembre 2007 alle ore 0.004.

14 dicembre 2007 Ufficio federale di veterinaria Hans Wyss

1 RS 916.443.105.2; RU 2007 5289

2 GU. L 289 del 7.11.2007, pag. 45:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2007/l_289/l_28920071107it00450058.pdf

3 GU. L 329 del 14.12.2007, pag. 56:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2007/l_329/l_32920071214it00590062.pdf 4 La presente modifica è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 14 dic. 2007 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512).

2007-3012 7131

Misure per la lotta contro l’afta epizootica. O dell’UFV (3/07) RU 2007

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