AS 2007 7135
Dichiarazione di taluni governi europei sulla fase di produzione dei vettori Ariane
Traduzione1
Dichiarazione di taluni governi europei sulla fase di produzione dei vettori Ariane
Adottata il 7 giugno 2001 Accettazione notificata dalla Svizzera il 2 novembre 2001 Entrata in vigore per la Svizzera il 20 dicembre 2001
I governi della Repubblica d’Austria, del Regno del Belgio, del Regno di Danimarca, della Repubblica Francese, della Repubblica Federale di Germania, dell’Irlanda, della Repubblica Italiana, del Regno di Norvegia, del Regno di Olanda, del Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord, del Regno di Spagna, del Regno di Svezia, della Confederazione Svizzera, parti alla Dichiarazione di taluni governi europei relativa alla fase di produzione dei vettori Ariane2, aperta all’adesione il 14 gennaio 1980, entrata in vigore il 14 aprile
1980 e rinnovata il 21 maggio 19923, la cui applicazione è stata prolungata il
10 maggio 1999 sino alla fine del 20014, e i governi della Repubblica di Finlandia e della Repubblica del Portogallo, qui appresso denominati «Partecipanti», Stati membri dell’Agenzia spaziale europe- a, qui appresso denominata «Agenzia», visto l’Accordo firmato il 21 settembre 19735 tra taluni governi europei e l’Organiz- zazione europea di ricerche spaziali, concernente l’esecuzione del programma del vettore Ariane, qui appresso denominato «Accordo Ariane», e in particolare gli articoli I, III.1 e V che prevedono un nuovo Accordo in vista di definire la fase di produzione del programma Ariane, vista la Convenzione che istituisce un’Agenzia spaziale europea, aperta alla firma il 30 maggio 19756 ed entrata in vigore il 30 ottobre 1980, qui appresso denominata «Convenzione ESA», considerando che con la Risoluzione ESA/C/XXXIII/Ris. 3 del 26 luglio 1979, il Consiglio dell’Agenzia aveva manifestato il suo accordo affinché la produ- zione fosse affidata a una struttura industriale e che con la Risoluzione ESA/C/XXXIX/Ris. 8 del 24 gennaio 1980, detto Consiglio aveva accettato che l’Agenzia assicurasse, in base all’articolo V.2 della Convenzione ESA, l’esecuzione della missione prevista nel capitolo II della Dichiarazione relativa alla fase di produ- zione dei vettori Ariane di cui sopra, compresi i suoi rinnovi,
RS 0.425.123
1 Dai testi originali francese e tedesco (AS/RO 2007 7135).
2 RS 0.425.121 3 RS 0.425.122 4 RU 2007 5079 5 RS 0.425.12 6 RS 0.425.09
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considerando che il vettore Ariane costituisce un elemento essenziale della politica spaziale europea, vista la Dichiarazione ESA/C/XLII/Dec. 1 (Finale), fatta il 26 giugno 1980, relativa a un programma di sviluppo complementare del vettore Ariane (Ariane 2/3), vista la Dichiarazione ESA/PB-ARIANE/XLIV/Dec. 1 (Finale), riv., fatta il 10 dicembre 1981 ed emendata il 15 giugno 1984, relativa a un programma di svi- luppo di una versione migliorata del vettore Ariane (Ariane 4), vista la Dichiarazione ESA/PB-ARIANE/LXXXV/Dec. 1 (Finale), riv. 5, fatta il 4 dicembre 1987, relativa al programma di sviluppo Ariane 5, viste le Risoluzioni ESA/C/LXXXIII/Ris. 1 (Finale), ESA/C/XCIX/Ris. 1 (Finale) e ESA/C/CXL/Ris. 1 (Finale) adottate dal Consiglio dell’Agenzia, relative ai prezzi dei lanci Ariane, vista la Risoluzione ESA/C/CIX/Ris. 2 (Finale), riv. 2 (finale), relativa al finanzia- mento del Centro spaziale della Guiana (CSG) (1993–2001), adottata dal Consiglio dell’Agenzia il 24 giugno 1993 ed emendata il 28 settembre 1995 e il 19 ottobre 2000, visto l’Accordo tra il Governo francese e l’Agenzia relativo al Centro spaziale della Guiana (CSG) (1993–2001), entrato in vigore il 1° gennaio 1993, vista la Risoluzione ESA/C/CXXI/Ris. 2, riv. 3 (Finale), adottata dal Consiglio dell’Agenzia il 28 settembre 1995 ed emendata il 16 dicembre 1997 e il 10 maggio 1999, relativa alle tasse CSG, considerando che il gruppo Arianespace è attualmente costituito dalle società france- si Arianespace participation SA, la cui sede si trova a Evry (Essonne, Francia), e Arianespace SA (qui appresso denominata «Arianespace»), la cui sede si trova parimenti a Evry (Essonne, Francia), e che le azioni di dette società sono detenute da entità europee, comprese le società industriali partecipanti alla fabbricazione dei vettori Ariane, hanno convenuto quanto segue:
I. Impegni dei partecipanti I.1 I Partecipanti decidono di affidare ad Arianespace l’esecuzione della fase di produzione del vettore Ariane prevista nell’articolo I e nell’articolo V dell’Accordo Ariane. I.2 I Partecipanti convengono che questa fase di produzione avrà per scopo di soddisfare i bisogni del mercato mondiale in materia di lanci, a condizione: a) d’essere gestita a fini pacifici conformemente agli obblighi della Con- venzione ESA e ai disposti del Trattato sulle norme per l’esplorazione e l’utilizzazione dello spazio extraatmosferico, compresi la luna e gli altri
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corpi celesti, entrato in vigore il 10 ottobre 19677 (qui appresso deno- minato «Trattato sullo spazio extraatmosferico»); b) di rispettare i disposti del paragrafo III.7. I.3 I Partecipanti convengono di incaricare Arianespace della fabbricazione, della commercializzazione e del lancio d’Ariane in base ai documenti indu- striali originati dai programmi di sviluppo dell’Agenzia. I.4 a) I Partecipanti dichiarano che l’utilizzazione del vettore Ariane per le attività dell’Agenzia sarà conforme all’articolo VIII.1 della Convenzio- ne ESA. b) Nella definizione ed esecuzione dei loro programmi nazionali i Parteci- panti convengono di tener conto del vettore Ariane e d’accordare la pre- ferenza alla sua utilizzazione salvo se la medesima presenti, in rapporto a quella di altri vettori o mezzi di trasporto spaziali disponibili all’epoca presa in considerazione, uno svantaggio irragionevole sul piano del costo, dell’affidabilità e dell’adeguamento alla missione. c) I Partecipanti si adoperano per sostenere l’utilizzazione del vettore Ariane nel quadro dei programmi internazionali ai quali partecipano e si concertano all’uopo. I.5 Nel caso di vendite a uno Stato non membro o a un cliente che non rientri nella giurisdizione di uno Stato membro dell’Agenzia: a) I Partecipanti convengono di istituire un Comitato (qui appresso deno- minato «Comitato di controllo delle vendite») incaricato di determinare se un progetto di vendita di lancio concerna un’utilizzazione contraria ai disposti del paragrafo I.2 a). Il Comitato di controllo delle vendite è composto di un rappresentante di ogni governo partecipante. I membri del Comitato di controllo delle vendite sono tenuti informati dal Direttore generale dell’Agenzia dei progetti di vendita di lanci d’Arianespace a Stati non membri e ai clienti che rientrano nella giurisdizione di questi Stati. Il Comitato di controllo delle vendite è riunito alle condizioni seguenti: un terzo dei membri può formulare una domanda di riunione motivan- dola con il fatto che un’utilizzazione del vettore sarebbe contraria ai disposti del paragrafo I.2 a). Questa domanda deve essere presentata al più tardi quattro settimane dopo che i membri del Comitato di controllo delle vendite sono stati informati del progetto di contratto di cui trattasi. Il Comitato di control- lo delle vendite deve allora essere riunito entro un termine di due setti- mane. A maggioranza dei 2/3 dei membri può, entro un termine massi- mo di quattro settimane, prendere la decisione di vietare il progetto di vendita di lancio appellandosi al mancato rispetto dei disposti del para- grafo I.2 a).
7 RS 0.790
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Questa decisione di divieto è esecutoria per Arianespace. Il governo francese, nell’esercizio delle competenze che derivano alla Francia dal Trattato sullo spazio extraatmosferico, s’impegna a prendere i provve- dimenti necessari per assicurare la buona esecuzione delle decisioni di divieto prese dal Comitato di controllo delle vendite. b) Senza pregiudizio degli obblighi che gli incombono in base alla presen- te Dichiarazione, ogni Partecipante si riserva il diritto di dichiarare che, per ragioni che gli sono proprie, non si associa a un lancio particolare. c) Se considera che una vendita di lancio non è compatibile con la sua adesione alla presente Dichiarazione, dopo le consultazioni che ritenes- se necessarie, il Partecipante deve informarne il Direttore generale dell’Agenzia. Se, previa informazione di Arianespace da parte di quest’ultimo, la vendita è realizzata, il Partecipante potrà immediatamente sospendere la sua adesione alla presente Dichiarazione per la vendita considerata, con riserva di informarne ufficialmente l’Agenzia e gli altri Partecipanti entro un termine di un mese e di rispettare gli impegni da lui assunti per le altre vendite. Il Partecipante manterrà disponibili i mezzi industriali nazionali utilizzati per la produzione del vettore e non ostacolerà la loro utilizzazione. Se fosse condotto a opporsi alla fornitura, per il lancio corrispondente, di attrezzature e sottosistemi fabbricati dalla sua industria nazionale, il Partecipante sarebbe tenuto, nel quadro dei suoi poteri, a facilitare il trasferimento della fabbricazione delle forniture corrispondenti alle industrie degli altri Partecipanti e non potrebbe opporsi in alcun caso alla fabbricazione di queste forniture da parte delle industrie degli altri Partecipanti. I.6 I I partecipanti si impegnano a mettere a disposizione di Arianespace, quando sono necessari per la produzione o il lancio d’Ariane: – a titolo gratuito, gli impianti, equipaggiamenti e attrezzature acquistati nel quadro dei programmi di sviluppo Ariane e di cui l’Agenzia è pro- prietaria per conto dei Partecipanti a tali programmi; – a condizioni finanziarie limitate al rimborso delle spese causate in tal modo, gli impianti di cui taluni Partecipanti sono proprietari e che siano stati utilizzati per i programmi di sviluppo Ariane, ad eccezione del Centro spaziale della Guiana (CSG), oggetto dei disposti particolari di cui nel paragrafo I.8; – a titolo gratuito, i diritti di proprietà intellettuale di loro appartenenza e che derivano dai programmi di sviluppo Ariane; Arianespace potrà accedere gratuitamente alle informazioni tecniche in loro possesso e risultanti da questi stessi programmi. I.7 I Partecipanti fanno tutto il possibile per accordare a Arianespace l’assis- tenza necessaria in materia di sorveglianza industriale di qualità e di esame dei prezzi.
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I.8 I Partecipanti s’impegnano, per ciò che li concerne, a partecipare secondo modalità convenute tra di loro al finanziamento del Centro spaziale della Guiana (CSG). I.9 Se all’atto di una vendita all’esportazione risulta auspicabile trovare partico- lari modalità di garanzie e di finanziamento all’esportazione, i Partecipanti si consultano per determinare le possibilità di soddisfare una domanda siffatta secondo il principio d’una ripartizione equa del rischio e del finanziamento, proporzionale alla partecipazione alla produzione. I.10 I Partecipanti convengono di accordarsi sui provvedimenti da prendere se sorgessero difficoltà tecniche o finanziarie che mettano in causa l’avvenire di Arianespace o quello della produzione d’Ariane.
II. Missione affidata all’Agenzia II.1 Senza pregiudizio delle funzioni affidate al Consiglio direttivo del pro- gramma Ariane in virtù del paragrafo II.9, i Partecipanti domandano all’Agenzia di provvedere in loro nome e per loro conto al rispetto e all’applicazione dei disposti della presente Dichiarazione come pure alla sal- vaguardia dei loro diritti. II.2 I Partecipanti domandano al Consiglio dell’Agenzia di accettare il mandato dato all’Agenzia in virtù della presente Dichiarazione e d’accettare che l’Agenzia assicuri, conformemente all’articolo V.2 della Convenzione ESA, l’attività operativa legata alla fase di produzione dei vettori Ariane. All’uopo, invitano l’Agenzia e Arianespace a concludere una convenzione che metta in opera i disposti della presente Dichiarazione e organizzi le loro relazioni. II.3 I Partecipanti notano che l’Agenzia, nella sua qualità d’autorità responsabile dello sviluppo del vettore e dei suoi elementi costitutivi, ha delegato al Cen- tro nazionale di studi spaziali (CNES) il ruolo di autorità di concezione. I Partecipanti convengono di conseguenza che il CNES è formalmente impli- cato, per conto dell’Agenzia, nel processo delle modificazioni e, per quanto concerne le modificazioni relative alla concezione, che esso dà il proprio accordo d’intesa con l’Agenzia. II.4 I Partecipanti invitano l’Agenzia a mettere a disposizione di Arianespace, nella misura necessaria per la produzione o il lancio d’Ariane: – a titolo gratuito, i documenti industriali del vettore, originati dai pro- grammi di sviluppo Ariane, come base per l’esecuzione della produzio- ne dei vettori operativi; – a titolo gratuito, gli impianti, equipaggiamenti e attrezzature acquistati nel quadro dei programmi di sviluppo Ariane e di cui l’Agenzia è pro- prietaria. Questi beni potranno parimenti, in accordo con Arianespace, essere messi a disposizione dei suoi fornitori;
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– a titolo gratuito, i diritti di proprietà intellettuale derivanti dai pro- grammi di sviluppo Ariane; Arianespace potrà accedere gratuitamente alle informazioni tecniche in possesso dell’Agenzia e risultanti da que- sti stessi programmi. Se risultano utili per altri programmi dell’Agenzia, i beni messi a disposi- zione di Arianespace e di cui l’Agenzia è proprietaria potranno essere utiliz- zati da quest’ultima in accordo con Arianespace e secondo modalità da definire per ogni programma; Arianespace conserva tuttavia la priorità d’utilizzazione dei beni in causa. II.5 I Partecipanti invitano l’Agenzia: a) a sostenere Arianespace nella promozione dell’esportazione del vettore Ariane, segnatamente nei contatti con organizzazioni internazionali; b) a fare tutto il possibile per accordare ad Arianespace l’assistenza neces- saria in materia di sorveglianza industriale di qualità e di esame dei prezzi. II.6 I Partecipanti invitano l’Agenzia a intrattenere un dialogo attivo con Ariane- space onde assicurarsi che gli obiettivi dei programmi di sviluppo dei vetto- ri, intrapresi nel quadro dell’Agenzia, riflettano le prospettive d’evoluzione del mercato dei lanci. I Partecipanti invitano l’Agenzia a concludere con Arianespace speciali accordi aggiuntivi alla convenzione di cui nel paragrafo II.2 che tratta delle modalità tecniche, contrattuali e finanziarie applicabili a ogni programma di sviluppo di vettori di cui nella presente Dichiarazione. II.7 I Partecipanti invitano il Consiglio dell’Agenzia ad autorizzare il Direttore generale a negoziare il più presto possibile con Arianespace un rinnovo della Convenzione firmata tra l’Agenzia e Arianespace il 24 settembre 1992 e a sottoporlo per accordo a detto Consiglio. II.8 I Partecipanti invitano il Consiglio dell’Agenzia ad autorizzare il Direttore generale dell’Agenzia ad esercitare le funzioni di depositario della presente Dichiarazione, nonché quelle descritte nel paragrafo IV.2. II.9 I Partecipanti invitano il Consiglio dell’Agenzia ad accettare che il Consiglio direttivo del programma Ariane, istituito dall’articolo IV dell’Accordo Ariane, sia investito, in virtù della presente Dichiarazione, delle funzioni seguenti: a) esaminare e raccomandare ai Partecipanti le modalità del finanziamento del Centro spaziale della Guiana di cui nel paragrafo I.8; b) ricevere regolarmente rapporti concernenti il mercato mondiale dei ser- vizi di lancio, onde essere informato nell’esercizio del suo mandato e poter eventualmente dare il proprio parere; c) esaminare periodicamente la ripartizione geografica, fra i Partecipanti, dei lavori industriali legati alla produzione ed essere consultato qualora un Partecipante contesti le modifiche di tale ripartizione ad opera di Arianespace di cui al paragrafo III.3, onde formulare in merito una rac-
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comandazione. Spetta al Partecipante interessato adire il Consiglio di- rettivo del programma Ariane con la sua istanza; d) ricevere ed esaminare un rapporto annuo dettagliato presentato dal Pre- sidente di Arianespace sulle attività della società. Può, in tale occasio- ne, indirizzare a Arianespace qualsiasi raccomandazione che ritenga utile al perseguimento delle finalità della presente Dichiarazione. Può chiedere a Arianespace di presentargli rapporti complementari, che ver- ranno forniti su riserva, se del caso, di confidenzialità; e) essere informato ad ogni riunione sulle attività di Arianespace da parte del Direttore generale dell’Agenzia o del suo rappresentante, compresa, se del caso, l’evoluzione della struttura e della partecipazione azionaria del gruppo Arianespace; f) ricevere un rapporto annuo del Presidente del Comitato di controllo del- le vendite. Soltanto i Partecipanti alla presente Dichiarazione possono prendere parte alla votazione sulle questioni relative all’applicazione. Le decisioni o rac- comandazioni prese a questo proposito in seno al Consiglio direttivo del programma Ariane sono adottate a maggioranza semplice dei Partecipanti. I rapporti e le informazioni summenzionati possono essere confidenziali. I Partecipanti e l’Agenzia devono comportarsi di conseguenza. A tal fine, il Consiglio direttivo del programma Ariane può riunirsi in ses- sione ristretta, cui prendono parte soltanto i Partecipanti alla presente Dichiarazione. II.10 I rappresentanti dei Partecipanti possono, in occasione di una sessione del Consiglio dell’Agenzia, concordare nei dettagli l’applicazione della presente Dichiarazione.
III. Impegni di Arianespace In contropartita degli impegni assunti conformemente alla presente Dichiarazione, i Partecipanti chiedono a Arianespace di rispettare i seguenti impegni, che saranno iscritti nella convenzione fra l’Agenzia e Arianespace prevista nel paragrafo II.2. III.1 L’attività affidata a Arianespace dovrà essere condotta a fini pacifici con- formemente agli obblighi della Convenzione ESA e ai disposti del Trattato sullo spazio extraatmosferico. Arianespace è tenuta a conformarsi alle deci- sioni prese dal Comitato di controllo delle vendite istituito in virtù del para- grafo I.5. III.2 Arianespace accetta che la sua missione principale consista nel produrre, commercializzare e lanciare Ariane. Le altre attività condotte da Arianespace fungeranno da sostegno a quest’attività principale e non saranno in concor- renza con Ariane. III.3 Arianespace rispetta la ripartizione industriale dei lavori risultanti da tutti i programmi di sviluppo del vettore Ariane attuati dall’Agenzia.
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Qualora reputi che tale ripartizione non possa essere conservata a cagione di proposte industriali inaccettabili per prezzo, termini o qualità, Ariane può ricorrere alla concorrenza. Prima di prendere qualsiasi provvedimento in tal senso, Arianespace notifica la sua intenzione, motivandola, al Partecipante interessato e al Direttore generale dell’Agenzia onde consentire una ricerca congiunta di una soluzio- ne entro termini ragionevoli. L’Agenzia è associata alla procedura relativa a qualunque modifica della ripartizione industriale dei lavori risultante da tutti i programmi di sviluppo del vettore Ariane condotti dall’Agenzia. Le proce- dure saranno disciplinate nella convenzione conclusa fra l’Agenzia e Ariane- space conformemente ai disposti del paragrafo II.2. Il precedente contraente potrà avvalersi della migliore offerta finanziaria e beneficerà della priorità rispetto a tutte le proposte industriali equivalenti per quanto riguarda il prezzo, la scadenza e la qualità. III.4 Arianespace assume l’onere tecnico e finanziario del mantenimento dei beni messi a sua disposizione in applicazione dei paragrafi I.6 e II.4 affinché ven- gano conservati in buono stato e restino operativi. Arianespace può apportare le modifiche reputate necessarie ai fini delle sue attività, dopo essersi intesa con i proprietari. Qualora non si giungesse a un’intesa, Arianespace può procedere a dette modificazioni garantendo tut- tavia il ripristino dei beni almeno all’atto della loro restituzione. Le modalità di gestione e di manutenzione di detti beni verranno definite nella conven- zione fra l’Agenzia e Arianespace prevista nel paragrafo II.2. III.5 Arianespace deve riservare l’utilizzazione dei diritti accordati e delle infor- mazioni messe a sua disposizione in virtù dei paragrafi I.6 e II.4 ai bisogni della produzione dei vettori. I diritti e le informazioni di proprietà dell’Agenzia possono essere trasmessi a terzi solo con l’accordo della medesima e giusta i disposti della Conven- zione ESA e dell’Accordo Ariane. I diritti e le informazioni di proprietà di un Partecipante non possono essere forniti senza il previo accordo del medesimo. Arianespace deve impegnarsi a informare quanto prima l’Agenzia su ogni domanda formale di fornitura di prodotti e di conoscenze tecniche (trasferi- mento di tecnologia) acquisiti nel corso dei programmi di sviluppo Ariane, da parte di persone o entità sotto la giurisdizione di Stati non membri dell’Agenzia o di organizzazioni internazionali e di cui viene a conoscenza nell’ambito delle sue attività di commercializzazione. Arianespace deve im- pegnarsi a osservare e a ricordare, nei contratti con i fornitori, le procedure dell’Agenzia applicabili ai trasferimenti di tecnologia al di fuori degli Stati membri dell’Agenzia o che scaturiscono dall’Accordo Ariane o dai testi che disciplinano i programmi di sviluppo Ariane, nonché da ogni altro accordo internazionale in tale ambito in vigore fra i Partecipanti.
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III.6 Arianespace contribuisce al finanziamento dei costi connessi all’utilizza- zione del Centro spaziale della Guiana (CSG), secondo condizioni da defi- nirsi nelle modalità di cui al paragrafo I.8. III.7 Arianespace deve fornire all’Agenzia e ai Partecipanti, prioritariamente rispetto ai clienti terzi, i servizi e le attrezzature di lancio necessarie, alle condizioni seguenti: – l’Agenzia e i Partecipanti comunicano a Arianespace le loro domande di prestazioni secondo i loro propri bisogni (opzioni gratuite); in caso di conflitto di priorità tra un Partecipante e l’Agenzia, la priorità spetterà a quest’ultima; – allorché un cliente terzo domanda un’opzione pagante o desidera fare un’ordinazione definitiva, rispetto ad un elemento a disposizione gratui- ta dell’Agenzia o di un Partecipante, questi possono trasformare la loro opzione gratuita in opzione pagante o in ordinativo definitivo così da conservare la priorità; – la convenzione tra l’Agenzia e Arianespace recepirà una clausola stan- dard che dovrà figurare nei contratti di vendita di vettori e che definirà la procedura applicabile qualora gli elementi vengano a mutare. Le questioni summenzionate verranno trattate in occasione di consultazioni fra l’Agenzia e Arianespace, la cui attuazione sarà disciplinata dalla conven- zione prevista nel paragrafo II.2. III.8 Arianespace deve impegnarsi a garantire all’Agenzia la trasparenza necessa- ria all’adempimento del mandato affidatole giusta il capitolo II. III.9 Nell’ambito delle sue responsabilità per la commercializzazione del vettore, Arianespace deve impegnarsi, nelle relazioni esterne con i clienti e con il pubblico, a sottolineare il carattere europeo e multilaterale dello sviluppo e della produzione del vettore Ariane ricordando, segnatamente sui supporti scritti o audiovisivi, che i programmi di sviluppo Ariane sono stati attuati grazie all’Agenzia e rilevando il ruolo svolto dai Partecipanti alla presente Dichiarazione in tale sviluppo. III.10 In caso di ricorso promosso dalle vittime di danni cagionati dai lanci Ariane, Arianespace deve rimborsare, entro un massimo di 400 milioni di franchi francesi per lancio, il governo francese, obbligato in virtù del paragrafo IV.1 a addossarsi l’onere finanziario della riparazione dei danni. III.11 I Partecipanti constatano che Arianespace, nell’ambito delle sue responsabi- lità nella produzione del vettore, ha intrapreso con propri mezzi lavori tesi a un miglioramento della produzione e del prodotto. I Partecipanti invitano Arianespace e le industrie fornitrici a rafforzare e continuare i loro sforzi. Arianespace coinvolgerà il CNES, per conto dell’Agenzia, nel processo delle modificazioni come previsto nel paragrafo II.3. III.12 I Partecipanti invitano Arianespace: a) a prendere conoscenza della presente Dichiarazione; b) a negoziare e concludere con l’Agenzia la convenzione di cui nel para- grafo II.2;
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c) a prendere tutti i provvedimenti, nell’ambito delle leggi e disciplina- menti applicabili, che rafforzino il carattere europeo della società e segnatamente a prendere in esame e a ricercare attivamente, con i mezzi adeguati, una trasformazione della società in società europea non appe- na le condizioni giuridiche necessarie siano riunite; a fare il possibile per vegliare affinché la struttura, l’organizzazione interna e la parteci- pazione azionaria di Arianespace rispecchino le partecipazioni attuali e future dei governi nei programmi di sviluppo del vettore Ariane e nei lavori ricorrenti che ne derivano, così come i bisogni di competitività di Ariane.
IV. Disposizioni varie IV.1 In caso di ricorso promosso da una vittima di danni cagionati da un lancio Ariane, il Governo francese si accollerà l’onere finanziario del risarcimento. IV.2 a) Effetto La presente Dichiarazione prende effetto quando due terzi dei Parteci- panti alla Dichiarazione di taluni governi europei figurante nel pream- bolo, relativa alla fase di produzione dei vettori Ariane, entrata in vigo- re il 21 maggio 1992 e prorogata il 10 maggio 1999, hanno notificato per scritto la loro accettazione al Direttore generale dell’Agenzia. Per gli altri Partecipanti, essa entra in vigore alla data della loro notifica scritta d’accettazione al Direttore generale dell’Agenzia. b) Adesione e entrata in vigore La presente Dichiarazione è aperta all’adesione degli Stati membri dell’Agenzia per tre mesi a decorrere dal momento in cui prende effet- to. Durante questo periodo, ogni Stato membro dell’Agenzia può ade- rirvi liberamente. Trascorso il termine, le domande d’adesione dovranno essere approvate da tutti gli Stati che abbiano sia notificato la loro accettazione al Diret- tore generale dell’Agenzia conformemente al paragrafo a) del presente articolo, sia aderito al momento della domanda stessa. La presente Dichiarazione entra in vigore, per gli Stati membri che vi aderiscono, 30 giorni dopo che gli Stati hanno notificato al Direttore generale dell’Agenzia di aver ultimato le procedure interne d’accetta- zione o d’approvazione. c) Durata La presente Dichiarazione è applicabile sino alla fine dell’anno 20068. I disposti della presente Dichiarazione rimangono in vigore, se necessa- rio, anche oltre tale data, onde permettere, se del caso, l’esecuzione dei contratti di lancio conclusi sino alla fine dell’anno 2006. I Partecipanti
8 Accettazione di prorogare questa dichiarazione sino alla fine dell’anno 2008 notificata ed entrata in vigore per la Svizzera il 27 agosto 2007.
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si consultano in tempo utile e almeno un anno prima della scadenza del- la Dichiarazione in merito alle condizioni di proroga. d) Esame durante l’applicazione I Partecipanti convengono di riunirsi su iniziativa di un terzo dei Parte- cipanti o del Direttore generale onde esaminare i disposti della presente Dichiarazione e la loro applicazione. Nell’ambito di tale esame, il Direttore generale può presentare proposte ai partecipanti per emendare il contenuto della presente Dichiarazione. Gli emendamenti ai disposti della presente Dichiarazione sono adottati all’unanimità dei Parteci- panti. IV.3 Composizione delle vertenze Le vertenze fra due o più Partecipanti circa l’interpretazione o l’applicazione della presente Dichiarazione che non vengano risolte con la mediazione del Consiglio dell’Agenzia sono composte conformemente ai disposti dell’arti- colo XVII della Convenzione ESA.
Fatto a Parigi, il 7 giugno 2001, nelle lingue tedesca, inglese e francese, tutti i testi facenti parimenti fede, in un esemplare unico che sarà depositato negli archivi dell’Agenzia spaziale europea, la quale ne trasmetterà copie certificate conformi a ciascuno dei Partecipanti.
(Seguono le firme)
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