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AS 2007 7183

Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione svizzera e l'Australia

Traduzione1

Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione svizzera e l’Australia

Conclusa il 9 ottobre 2006 Approvata dall’Assemblea federale il 2 ottobre 20072 Entrata in vigore mediante scambio di note il 1° gennaio 2008

Il Consiglio federale svizzero e il Governo d’Australia, animati dal desiderio di regolare le relazioni tra i loro due Paesi nel campo della protezione sociale, hanno concordato di concludere la presente Convenzione:

Parte prima Disposizioni generali

Art. 1 Definizioni

1. Nella presente Convenzione,

(a) «Stati contraenti» designa la Confederazione Svizzera e il Governo d’Australia; (b) «territorio» designa, (i) per quanto riguarda la Svizzera, il territorio della Confederazione Sviz- zera, (ii) per quanto riguarda l’Australia, il territorio dell’Australia conforme- mente alla legislazione australiana; (c) «cittadino» designa, (i) per quanto riguarda la Svizzera, le persone di nazionalità svizzera, (ii) per quanto riguarda l’Australia, le persone di nazionalità australiana; (d) «legislazione» designa, (i) per quanto riguarda la Svizzera, le leggi menzionate al paragrafo 1(a) dell’articolo 2;

RS 0.831.109.158.1

1 Dal testo originale francese (RO 2007 7183).

2 RU 2007 7181

2006-2721 7183

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(ii) per quanto riguarda l’Australia, la legge menzionata al paragrafo 1(b)(i) dell’articolo 2, tranne che in relazione all’applicazione della Parte seconda della Convenzione (compresa l’applicazione di altre Parti della Convenzione nella misura in cui riguardano l’applicazione della Parte seconda); in tal caso, il termine legislazione designa le leggi di cui al paragrafo 1(b)(ii) dell’articolo 2; (e) «autorità competente» designa, (i) per quanto riguarda la Svizzera, l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali, (ii) per quanto riguarda l’Australia, il Segretario del Dipartimento respon- sabile dell’applicazione della legislazione di cui al paragrafo 1(b)(i) dell’articolo 2, tranne che in relazione all’applicazione della Parte se- conda della Convenzione (compresa l’applicazione di altre Parti della Convenzione nella misura in cui riguardano l’applicazione della Parte seconda); in tal caso, il termine autorità competente designa il commis- sario fiscale («Commissioner of Taxation») o un suo rappresentante au- torizzato; (f) «istituzione competente» designa, (i) per quanto riguarda la Svizzera, l’istituzione cui spetta l’applicazione della pertinente legislazione svizzera, (ii) per quanto riguarda l’Australia, l’istituzione o l’organismo cui spetta l’applicazione della pertinente legislazione australiana; (g) «periodo di residenza in Australia durante la vita lavorativa» designa, per quanto riguarda una persona, il periodo definito come tale conformemente alla legislazione australiana, ad esclusione dei periodi equiparati a periodi di residenza in Australia ai sensi dell’articolo 18; (h) «periodo di assicurazione» designa, per quanto riguarda la Svizzera, un periodo di contribuzione o un periodo equivalente definito o riconosciuto come periodo di assicurazione dalla legislazione svizzera; (i) «prestazione» designa, per quanto riguarda uno Stato contraente, ogni pre- stazione, rendita o indennità prevista dalla legislazione di questo Stato con- traente e comprende le maggiorazioni, gli aumenti e i supplementi dovuti in aggiunta a quella prestazione, rendita o indennità; per quanto riguarda l’Australia, tuttavia, questo termine non include il versamento di prestazioni o il diritto a prestazioni conformemente alla legge sulla previdenza garantita («superannuation guarantee»); (j) «risiedere» significa, per quanto riguarda la Svizzera, dimorare abitual- mente; (k) «domicilio» designa, per quanto riguarda la Svizzera e ai sensi del Codice civile svizzero, il luogo in cui una persona dimora con l’intenzione di stabi- lirvisi durevolmente;

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(l) «rifugiato» designa il rifugiato ai sensi della Convenzione del 28 luglio

19513 sullo statuto dei rifugiati e del relativo Protocollo del 31 gennaio

19674; (m) «apolide» designa la persona apolide ai sensi della Convenzione del 28 set- tembre 19545 sullo statuto degli apolidi; (n) «familiari e superstiti» designa, per quanto riguarda la Svizzera, i membri della famiglia e i superstiti i cui diritti derivano da quelli di un cittadino di uno Stato contraente, di un rifugiato o di un apolide; (o) «vedovo» designa, per quanto riguarda l’Australia, la persona la cui vita di coppia è stata interrotta dal decesso del coniuge, esclusi coloro che hanno un nuovo partner. 2. Salvo che il contesto richieda altrimenti, i termini non definiti nella presente Convenzione hanno il senso attribuito loro dalla legislazione applicabile.

Art. 2 Campo d’applicazione materiale 1. Fatto salvo il paragrafo 2, la presente Convenzione è applicabile alle seguenti leggi e ordinanze in vigore all’atto della sottoscrizione e a tutte le successive leggi e ordinanze destinate a modificarle, integrarle o sostituirle: (a) per quanto riguarda la Svizzera, (i) la legislazione federale concernente l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, (ii) la legislazione federale concernente l’assicurazione per l’invalidità; (b) per quanto riguarda l’Australia, (i) le leggi menzionate quali componenti della «legislazione concernente la sicurezza sociale» dalla legge del 1991 sulla sicurezza sociale (Social Security Act 1991) e le ordinanze emanate conformemente alle mede- sime, nella misura in cui tali leggi od ordinanze prevedono, interessano o si applicano alle prestazioni seguenti: A. pensione di vecchiaia, B. assegni per grandi invalidi, C. rendite per vedovi, D. rendite per orfani di entrambi i genitori, E. sussidio a favore degli accompagnatori; (ii) la legislazione relativa alla previdenza garantita (superannuation gua- rantee) costituita, alla firma della presente Convenzione, dalla legge del

1992 sull’amministrazione della previdenza garantita (Superannuation

Guarantee (Administration) Act 1992), dalla legge del 1992 sul finan- ziamento della previdenza garantita (Superannuation Guarantee Char- ge Act 1992) e dalle ordinanze sull’amministrazione della previdenza garantita (Superannuation Guarantee (Administration) Regulations).

3 RS 0.142.30 4 RS 0.142.301 5 RS 0.142.40

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2. Indipendentemente dalle disposizioni del paragrafo 1(b), la presente Convenzione si applica alle donne che, alla sua entrata in vigore, percepiscono una rendita per coniugi e sono coniugate a persone che: (a) percepiscono una pensione di vecchiaia; o (b) percepiscono un assegno per grandi invalidi.

3. La presente Convenzione si applica alle leggi ed ordinanze che estendono la

legislazione esistente ad altre categorie di beneficiari o che interessano un nuovo ramo della sicurezza sociale solo nella misura in cui gli Stati contraenti lo concorda- no in un Protocollo. 4. Le leggi di cui al paragrafo 1 non comprendono trattati o altri accordi internazio- nali di sicurezza sociale conclusi tra uno degli Stati contraenti e uno Stato terzo.

Art. 3 Campo d’applicazione personale La presente Convenzione si applica: (a) per quanto riguarda la Svizzera, (i) ai cittadini degli Stati contraenti ed ai loro familiari e superstiti, (ii) ai rifugiati ed agli apolidi ed ai loro familiari e superstiti che risiedono sul territorio di uno degli Stati contraenti; sono fatte salve le disposizio- ni di diritto nazionale più favorevoli, (iii) ad altre persone conformemente agli articoli 6–11, 21–25 e 27–31 della presente Convenzione; (b) per quanto riguarda l’Australia, alle persone che risiedono o hanno risieduto in Australia o che sarebbero soggette alla legislazione australiana indipen- dentemente dalla presente Convenzione.

Art. 4 Parità di trattamento 1. (a) Laddove la presente Convenzione non dispone altrimenti, i cittadini austra- liani e i loro familiari e superstiti beneficiano, per quanto riguarda l’applica- zione della legislazione svizzera, dello stesso trattamento riservato ai cittadi- ni svizzeri e ai loro familiari e superstiti. (b) La lettera (a) non si applica alla legislazione svizzera: (i) sull’assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, (ii) sull’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità di cittadini svizzeri che esercitano un’attività lucrativa all’estero alle dipendenze della Confederazione o delle organizzazioni di cui all’articolo 1a capo- verso 1 lettera c della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti6.

6 RS 831.10

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2. Laddove la presente Convenzione non dispone altrimenti, tutte le persone che

rientrano nel suo campo d’applicazione beneficiano della parità di trattamento da parte dell’Australia per quanto riguarda i diritti e gli obblighi derivanti direttamente dalla legislazione australiana o dalla presente Convenzione.

Art. 5 Versamento delle prestazioni all’estero

1. Laddove la presente Convenzione non dispone altrimenti:

(a) le prestazioni dovute conformemente alla legislazione svizzera sono erogate anche a cittadini australiani o, in relazione a diritti derivati da un cittadino australiano, ad altre persone, fintanto che soggiornano in territorio austra- liano; (b) le prestazioni australiane dovute conformemente alla presente Convenzione sono erogate anche sul territorio svizzero. 2. (a) Le prestazioni dovute conformemente alla legislazione svizzera sono erogate anche ai cittadini australiani che risiedono in uno Stato terzo e, in relazione ai diritti derivati dai medesimi, ai loro familiari e superstiti alle stesse condi- zioni e nella stessa misura in cui sono erogate ai cittadini svizzeri e, in rela- zione ai diritti derivati dai medesimi, ai loro familiari e superstiti; (b) se la legislazione australiana prevede che una prestazione sia dovuta al di fuori del territorio australiano, tale prestazione, se dovuta conformemente al- la presente Convenzione, è erogata anche al di fuori del territorio di entrambi gli Stati contraenti. 3. Il paragrafo 1(a) non si applica alle rendite ordinarie dell’assicurazione svizzera per l’invalidità concesse agli assicurati che presentano un grado d’invalidità inferio- re al 50 per cento né alle rendite straordinarie né agli assegni per grandi invalidi dell’assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. 4. Se il diritto ad una prestazione australiana è soggetto a limitazioni di tempo, ogni riferimento all’Australia in relazione a queste ultime equivale ad un riferimento al territorio svizzero. 5. Se, conformemente alle leggi australiane sulla sicurezza sociale, una rendita per orfani di entrambi i genitori è dovuta a una persona in relazione a un giovane il cui genitore superstite è deceduto quando risiedeva in Australia, a condizione che quella persona e quel giovane risiedano in Australia, la stessa rendita è erogata anche quando quella persona e quel giovane risiedano in territorio svizzero, salvo che le predette leggi dispongano altrimenti. 6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al sussidio a favore degli accompagnatori.

7. Per quanto riguarda l’Australia, ogni maggiorazione, aumento o supplemento

versato in aggiunta ad una prestazione dovuta secondo la presente Convenzione può essere erogato al di fuori del territorio australiano solo se detta prestazione è espor- tabile anche se versata indipendentemente dalla presente Convenzione.

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Parte seconda Disposizioni di assoggettamento Disposizioni relative alla legislazione australiana sulla previdenza garantita («Superannuation guarantee») e alla legislazione svizzera

Art. 6 Applicazione della Parte seconda Questa Parte si applica laddove: (a) se non fosse applicata questa Parte, un lavoratore e/o il suo datore di lavoro sarebbero soggetti alla legislazione di entrambi gli Stati contraenti; (b) se non fossero applicati l’articolo 8 lettera B e l’articolo 9 paragrafi 1(b) e 2(b), un lavoratore svizzero e/o il suo datore di lavoro sarebbero soggetti alla legislazione australiana e non sarebbero più soggetti alla legislazione svizzera; o (c) se non fosse applicata un’altra disposizione di questa Parte, un lavoratore non sarebbe soggetto alla legislazione di nessuno dei due Stati contraenti.

Art. 7 Disposizione generale Fatte salve eventuali disposizioni contrarie di questa Parte, se un lavoratore lavora sul territorio di uno Stato contraente, per quanto riguarda tale lavoro e la relativa retribuzione, sia lui che il suo datore di lavoro sono soggetti unicamente alla legisla- zione di quello Stato contraente.

Art. 8 Distacco

A. Assoggettamento alla legislazione australiana

1. Se un lavoratore:

(a) era soggetto alla legislazione australiana; (b) prima, dopo o al momento dell’entrata in vigore di questa Parte, è stato inviato da un datore di lavoro soggetto alla legislazione australiana a lavora- re temporaneamente in territorio svizzero; (c) lavora temporaneamente in territorio svizzero alle dipendenze del datore di lavoro o di un soggetto giuridico a lui collegato (nel senso che il soggetto giuridico e il datore di lavoro fanno parte dello stesso gruppo a proprietà unica o maggioritaria); e (d) se non sono ancora trascorsi cinque anni da quando è stato inviato a lavorare in territorio svizzero; per quanto riguarda il lavoro svolto dopo l’entrata in vigore della presente Conven- zione e la relativa retribuzione, il datore di lavoro e il lavoratore sono soggetti uni- camente alla legislazione australiana.

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2. Se un lavoratore:

(a) era soggetto alla legislazione australiana; (b) prima, dopo o al momento dell’entrata in vigore di questa Parte, è stato inviato dal Governo australiano, da una sua suddivisione politica o da un’autorità locale dell’Australia a lavorare temporaneamente in territorio svizzero; e (c) lavora temporaneamente in territorio svizzero alle dipendenze del Governo australiano, di una sua suddivisione politica o di un’autorità locale dell’Australia; per quanto riguarda il lavoro svolto dopo l’entrata in vigore della presente Conven- zione e la relativa retribuzione, il datore di lavoro e il lavoratore sono soggetti uni- camente alla legislazione australiana.

B. Assoggettamento alla legislazione svizzera

1. Se un lavoratore:

(a) era soggetto alla legislazione svizzera; (b) prima, dopo o al momento dell’entrata in vigore di questa Parte, è stato inviato da un datore di lavoro soggetto alla legislazione svizzera a lavorare temporaneamente in territorio australiano; (c) lavora temporaneamente in territorio australiano alle dipendenze del datore di lavoro o di un soggetto giuridico a lui collegato (nel senso che il soggetto giuridico e il datore di lavoro fanno parte dello stesso gruppo a proprietà unica o maggioritaria); e (d) se non sono ancora trascorsi cinque anni da quando è stato inviato a lavorare in territorio australiano; per quanto riguarda il lavoro svolto dopo l’entrata in vigore della presente Conven- zione e la relativa retribuzione, il datore di lavoro e il lavoratore sono soggetti uni- camente alla legislazione svizzera.

2. Se un lavoratore:

(a) era soggetto alla legislazione svizzera; (b) prima, dopo o al momento dell’entrata in vigore di questa Parte, è stato inviato da un ente pubblico svizzero a lavorare temporaneamente in territo- rio australiano; e (c) lavora temporaneamente in territorio australiano alle dipendenze del predetto ente pubblico; per quanto riguarda il lavoro svolto dopo l’entrata in vigore della presente Con- venzione e la relativa retribuzione, il datore di lavoro e il lavoratore sono soggetti unicamente alla legislazione svizzera.

3. Il coniuge e i figli che accompagnano in Australia un lavoratore al quale si

applicano il paragrafo 1 o 2 restano assicurati ai sensi della legislazione svizzera a

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condizione che risiedano con lui in Australia e che non vi esercitino essi stessi un’attività lucrativa dipendente o indipendente.

Art. 9 Trasporti internazionali 1. (a) Fatta salva la lettera (b), chi lavora per una compagnia aerea svizzera come membro del personale di volo su una linea internazionale è soggetto unica- mente alla legislazione svizzera. (b) Un lavoratore residente in Australia impiegato come membro del personale di volo su una linea internazionale da un datore di lavoro residente anch’egli in Australia è soggetto unicamente alla legislazione australiana.

2. (a) Fatta salva la lettera (b), chi lavora come membro dell’equipaggio di una

nave battente bandiera svizzera è soggetto unicamente alla legislazione dello Stato contraente in cui risiede. (b) Un lavoratore residente in Australia impiegato a bordo di una nave da un datore di lavoro residente anch’egli in Australia è soggetto unicamente alla legislazione australiana.

Art. 10 Relazioni diplomatiche e consolari La presente Convenzione non interessa le disposizioni della Convenzione di Vienna del 18 aprile 19617 sulle relazioni diplomatiche né quelle della Convenzione di Vienna del 24 aprile 19638 sulle relazioni consolari.

Art. 11 Eccezioni alle disposizioni di assoggettamento Le autorità competenti di entrambi gli Stati contraenti possono concordare, di comu- ne accordo, una diversa applicazione degli articoli 7, 8 e 9 per qualsiasi persona o categoria di persone.

Parte terza Applicazione della legislazione svizzera

Art. 12 Assicurazione invalidità: provvedimenti d’integrazione 1. I cittadini australiani che, immediatamente prima che i provvedimenti d’integra- zione entrino in linea di conto, sono soggetti all’obbligo contributivo nell’assicura- zione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, beneficiano di tali prov- vedimenti fintanto che soggiornano in Svizzera. L’articolo 13 è applicabile per analogia.

2. I cittadini australiani che, immediatamente prima che i provvedimenti d’inte-

grazione entrino in linea di conto, non sono soggetti all’obbligo contributivo nell’assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità per ragioni

7 RS 0.191.01 8 RS 0.191.02

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d’età, ma vi sono tuttavia assicurati, hanno diritto a tali provvedimenti fintanto che sono domiciliati in Svizzera a condizione che, immediatamente prima che i provve- dimenti entrino in linea di conto, vi abbiano risieduto ininterrottamente per almeno un anno. I minorenni hanno inoltre diritto a tali provvedimenti se sono domiciliati in Svizzera e vi sono nati invalidi o vi hanno risieduto ininterrottamente dalla nascita. 3. Se un cittadino australiano residente in Svizzera lascia la Svizzera per un periodo non superiore a tre mesi non vi è interruzione della durata di residenza in Svizzera ai sensi del paragrafo 2.

4. I figli nati invalidi in Australia e cittadini australiani, la cui madre:

(a) è domiciliata e assicurata in Svizzera, e (b) è stata assente dalla Svizzera per non più di due mesi prima della loro nascita; sono equiparati ai figli nati invalidi in Svizzera. In caso d’infermità congenita del bambino, l’assicurazione svizzera per l’invalidità assume i costi per le prestazioni fornite all’estero nei tre mesi successivi alla nascita fino a un importo pari a quello delle prestazioni che avrebbe dovuto coprire in Svizzera. 5. Il paragrafo 4 si applica per analogia ai figli nati invalidi al di fuori del territorio degli Stati contraenti; tuttavia, in questo caso, l’assicurazione svizzera per l’invali- dità assume solo i costi delle prestazioni che, a causa delle condizioni di salute del bambino, devono essere fornite d’urgenza nello Stato terzo.

Art. 13 Mantenimento della copertura assicurativa Per l’acquisizione del diritto alle rendite ordinarie conformemente alla legislazione svizzera relativa all’assicurazione per l’invalidità, i cittadini australiani rimangono assicurati per un anno a decorrere dall’interruzione del lavoro che precede l’invali- dità, a condizione che abbiano cessato l’attività lucrativa in Svizzera in seguito a infortunio o malattia e che l’invalidità sia stata accertata in Svizzera. Essi sono tenuti a pagare i contributi all’assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’invali- dità come se fossero domiciliati in Svizzera.

Art. 14 Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità: indennità unica 1. I cittadini australiani o i loro superstiti non residenti in Svizzera che hanno diritto a una rendita ordinaria parziale dell’assicurazione svizzera per la vecchiaia e i super- stiti pari al massimo ad un decimo della rendita ordinaria completa corrispondente percepiscono, anziché la rendita parziale, un’indennità unica pari al valore capitaliz- zato della rendita dovuta conformemente alla legislazione svizzera al momento dell’insorgere dell’evento assicurato. I cittadini australiani o i loro superstiti che hanno beneficiato di tale rendita parziale e che lasciano definitivamente la Svizzera ricevono un’indennità unica pari al valore capitalizzato della rendita al momento della partenza. 2. Nel caso in cui l’importo della rendita ordinaria parziale sia superiore a un deci- mo ma non a un quinto della rendita ordinaria completa corrispondente, i cittadini

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australiani o i loro superstiti che non risiedono in Svizzera o che la lasciano definiti- vamente possono scegliere tra il versamento della rendita e quello di un’indennità unica. Gli interessati devono operare la scelta durante la procedura di fissazione della rendita, nel caso in cui risiedano fuori della Svizzera all’insorgenza dell’evento assicurato, o al momento in cui lasciano il Paese, qualora abbiano già beneficiato di una rendita in Svizzera. 3. Nel caso di una coppia di coniugi in cui entrambi i coniugi siano stati affiliati all’assicurazione svizzera, l’indennità unica è versata ad uno dei coniugi solo se anche l’altro ha diritto ad una rendita. 4. Dopo il versamento dell’indennità unica da parte dell’assicurazione svizzera, nei confronti di quest’ultima non si possono più far valere diritti fondati su contributi versati in precedenza o su periodi d’assicurazione corrispondenti. 5. I paragrafi 1–4 si applicano per analogia alle rendite ordinarie dell’assicurazione svizzera per l’invalidità, a condizione che: (a) l’avente diritto abbia compiuto 55 anni; e (b) non siano previste ulteriori verifiche delle condizioni per la concessione di prestazioni d’invalidità.

Art. 15 Rendite straordinarie 1. I cittadini australiani hanno diritto a rendite straordinarie per i superstiti o l’invalidità, o a rendite straordinarie di vecchiaia che subentrino a queste prestazioni, alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri, purché, immediatamente prima della data a partire dalla quale chiedono la rendita, abbiano risieduto ininterrottamente in Svizzera per almeno cinque anni.

2. Per l’applicazione del paragrafo 1:

(a) i periodi durante i quali la persona interessata era esonerata dall’affiliazione all’assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità non sono computati; (b) il periodo di residenza in Svizzera è considerato ininterrotto se la persona lascia la Svizzera per non più di tre mesi per anno civile. In casi eccezionali, il termine di tre mesi può essere prolungato.

Art. 16 Rimborso di contributi 1. I cittadini australiani che hanno lasciato definitivamente la Svizzera possono chiedere, anziché una rendita svizzera, il rimborso dei contributi versati all’assicu- razione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti. Possono chiedere questo rimborso anche i loro superstiti che hanno lasciato la Svizzera e non sono di nazionalità sviz- zera. Il rimborso è disciplinato dalla pertinente legislazione svizzera. 2. Una volta avvenuto il rimborso dei contributi, non si possono più far valere diritti nei confronti dell’assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità sulla base di periodi d’assicurazione precedenti.

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Parte quarta Prestazioni australiane

Art. 17 Residenza o presenza in Svizzera o in uno Stato terzo

1. Se una persona, conformemente alla legislazione australiana o alla presente

Convenzione, in relazione ad una prestazione che non sia un sussidio a favore degli accompagnatori soddisfa tutte le condizioni di diritto tranne quella di risiedere e soggiornare in Australia all’atto dell’inoltro della relativa richiesta, ma: (a) risiede in Australia o in Svizzera o in uno Stato terzo con cui l’Australia ha concluso una convenzione di sicurezza sociale che prevede norme di coope- razione per l’accertamento e la determinazione del diritto a prestazioni e contempla il tipo di prestazione richiesto; e (b) soggiorna in Australia o sul territorio della Svizzera o di quello Stato terzo; questa persona, a condizione che in passato abbia risieduto in Australia, è ritenuta risiedere e soggiornare in Australia il giorno in cui è inoltrata la richiesta. 2. La condizione di aver risieduto in Australia in passato non è applicabile a chi richiede una rendita per orfani di entrambi i genitori.

Art. 18 Totalizzazione delle prestazioni australiane 1. Se una persona alla quale si applica la presente Convenzione chiede in virtù della medesima di beneficiare di una prestazione australiana avendo compiuto: (a) un periodo di residenza in Australia inferiore al periodo richiesto conforme- mente alla legislazione australiana per avere diritto, su tale base, a quella prestazione; (b) un periodo di residenza in Australia durante la vita lavorativa uguale o supe- riore al periodo di cui al paragrafo 3; e (c) periodi d’assicurazione in Svizzera; i periodi d’assicurazione compiuti in Svizzera sono equiparati ai periodi di residenza in Australia – a condizione che i periodi d’assicurazione compiuti in Svizzera siano già sta- ti fatti valere per ottenere una prestazione svizzera o possano essere fatti valere a tal fine al momento della totalizzazione; e – solo allo scopo di raggiungere il periodo minimo previsto dalla legislazione australiana per il beneficio di quella prestazione. 2. Per l’applicazione del presente articolo, in caso di concomitanza tra un periodo trascorso quale residente in Australia e un periodo d’assicurazione in Svizzera, il periodo è conteggiato una volta sola dall’Australia come periodo trascorso quale residente in Australia. 3. Il periodo minimo di residenza in Australia durante la vita lavorativa di cui al paragrafo 1 è disciplinato come segue:

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(a) per una prestazione australiana dovuta ad una persona che non risiede in Australia il periodo minimo richiesto è di 12 mesi, di cui almeno sei conse- cutivi; e (b) per una prestazione australiana dovuta ad una persona che risiede in Austra- lia non è richiesto alcun periodo minimo.

4. Per l’applicazione del presente articolo, non sono conteggiati come periodi

d’assicurazione compiuti in Svizzera i periodi per cui ad una persona sono stati rimborsati i contributi conformemente all’articolo 16.

Art. 19 Calcolo delle prestazioni australiane 1. Fatto salvo il paragrafo 2, se una prestazione australiana diversa da una rendita per orfani di entrambi i genitori è dovuta - in virtù della presente Convenzione o su altra base – a una persona che si trova fuori del territorio australiano, l’ammontare della prestazione è determinato conformemente alla legislazione australiana; tutta- via, nel determinarne l’importo, solo una parte delle prestazioni svizzere eventual- mente percepite dall’assicurato è considerata come reddito. Questa parte è calcolata moltiplicando il numero dei mesi interi (ma non più di 300) compiuti dall’interessato quale residente in Australia durante la vita lavorativa per l’ammontare della presta- zione svizzera e dividendo il prodotto per 300. 2. Solo chi percepisce una prestazione australiana pro rata ha diritto all’agevola- zione prevista al paragrafo 1 per il calcolo del reddito. 3. Se una persona si reca temporaneamente in Australia, le disposizioni del paragra- fo 1 e dell’articolo 20 restano applicabili per 26 settimane. 4. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 6, se una prestazione australiana diversa dal sussidio a favore degli accompagnatori e dalla rendita per orfani di entrambi i genitori viene concessa in virtù della presente Convenzione a una persona che sog- giorna in Australia, l’importo della prestazione viene determinato: (a) calcolando il reddito della persona interessata conformemente alla legisla- zione australiana, ma senza tenere conto delle prestazioni svizzere even- tualmente percepite dalla persona stessa e dal suo eventuale partner; (b) deducendo l’importo della prestazione svizzera percepita dalla persona inte- ressata dall’importo massimo della prestazione australiana; e (c) applicando alla prestazione ottenuta secondo la lettera (b) il tasso previsto dalla legislazione australiana e considerando come reddito della persona in questione l’importo calcolato in base alla lettera (a).

5. Se uno o entrambi i componenti di una coppia percepiscono una prestazione

svizzera, per l’applicazione dei paragrafi 1 e 4 e della legislazione australiana, ciascuno di essi è considerato beneficiario della metà di quella prestazione o della metà del totale di entrambe le prestazioni, a seconda dei casi. 6. Se l’importo di una prestazione calcolato conformemente al paragrafo 4 è inferio- re all’importo della prestazione che sarebbe dovuta in virtù del paragrafo 1 se tale persona fosse fuori dell’Australia, il primo importo viene aumentato fino a concor- renza del secondo.

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7. Se una persona lascia temporaneamente l’Australia, le disposizioni del para-

grafo 4 restano applicabili per 26 settimane. 8. Se una persona percepisce un’indennità unica in virtù della legislazione svizzera conformemente ai paragrafi 1 e 2 dell’articolo 14, nel calcolo della prestazione australiana l’importo dell’indennità unica è considerato un reddito per i 12 mesi successivi alla data a partire dalla quale la persona interessata ha ottenuto il diritto al suo versamento. 9. Per l’Australia e solo per l’applicazione del paragrafo 8, l’espressione «presta- zione australiana» è riferita a tutti i versamenti relativi alla sicurezza sociale con- formemente alla legislazione australiana in merito.

Parte quinta Disposizioni comuni

Art. 20 Disposizioni comuni per il calcolo delle prestazioni 1. Se uno Stato contraente (di seguito: «il primo Stato contraente»), in virtù della presente Convenzione o della propria legislazione in materia di sicurezza sociale, effettua un versamento a favore di una persona residente sul territorio dell’altro Stato contraente, il primo Stato contraente non tiene conto, ai fini della verifica del reddito, dei versamenti dipendenti dal reddito effettuati a favore della stessa persona dall’altro Stato contraente in virtù della presente Convenzione o della propria legi- slazione in materia di sicurezza sociale. 2. Se un beneficiario sposta la propria residenza in uno Stato terzo, i principi di cui al paragrafo 1 continuano ad essere applicati come se egli non si fosse trasferito, a condizione che la prestazione erogata sia dovuta anche in quello Stato terzo. 3. Se una persona che risiede in uno Stato terzo presenta una richiesta di prestazione valida, i principi di cui al paragrafo 1 sono applicati come se quella persona risiedes- se sul territorio dello Stato contraente dove risiedeva prima di stabilirsi in quello Stato terzo, a condizione che la prestazione richiesta sia dovuta anche in quello Stato terzo.

Parte sesta Disposizioni varie

Art. 21 Scambio d’informazioni e assistenza reciproca Nella misura prevista dalla legislazione che applicano, le autorità e istituzioni com- petenti: (a) concludono gli accordi amministrativi necessari all’applicazione della pre- sente Convenzione; (b) fatto salvo l’articolo 23, si comunicano reciprocamente tutte le informazioni necessarie all’applicazione della presente Convenzione;

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(c) s’informano reciprocamente, appena possibile, su tutti i provvedimenti adot- tati per l’applicazione della presente Convenzione; (d) si comunicano reciprocamente tutte le modifiche delle rispettive legislazioni che possono incidere sul campo d’applicazione e sull’applicazione della pre- sente Convenzione; (e) designano organismi di collegamento per facilitare l’applicazione della pre- sente Convenzione.

Art. 22 1. Fatte salve le rispettive legislazioni nazionali, nell’applicazione della presente Convenzione le autorità e istituzioni competenti degli Stati contraenti si prestano reciprocamente assistenza e buoni uffici come se stessero applicando la propria legislazione. Di norma, l’assistenza è gratuita; tuttavia, le autorità competenti posso- no concordare il rimborso reciproco di determinate spese. 2. Per la valutazione del grado d’invalidità, le istituzioni competenti di ciascuno Stato contraente possono tenere conto delle informazioni e dei rapporti medici forniti dalle istituzioni competenti dell’altro Stato contraente.

Art. 23 Protezione dei dati 1. In relazione all’assistenza di cui all’articolo 21, uno Stato contraente fornirà all’altro dati relativi a una persona, in particolare riguardo ad eventuali versamenti effettuati da questo Stato in favore della medesima, solo se quella persona: (a) desidera avvalersi di una disposizione della presente Convenzione; (b) chiede una prestazione al primo Stato contraente dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione; o (c) è al beneficio di una prestazione del secondo Stato contraente prima dell’entrata in vigore della presente Convenzione e autorizza il primo Stato contraente a fornire al secondo i dati che la riguardano. 2. In nessun caso le disposizioni della presente Convenzione possono essere inter- pretate in modo tale da obbligare l’autorità o istituzione competente di uno degli Stati contraenti: (a) a prendere provvedimenti amministrativi incompatibili con la legislazione o la prassi amministrativa di quello o dell’altro Stato contraente; o (b) a fornire dati cui, conformemente alla legislazione o alla prassi amministra- tiva di quello o dell’altro Stato contraente, non è dato accedere.

3. Quando le informazioni vengono trasmesse conformemente alla Convenzione,

per la loro elaborazione e protezione si applicano le disposizioni seguenti: (a) l’autorità o istituzione competente che riceve le informazioni le userà solo: (i) per lo scopo indicato, o (ii) conformemente alla propria legislazione, per altri scopi riguardanti la sicurezza sociale, compresi i procedimenti giudiziari ad essa relativi;

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(b) l’autorità o istituzione competente che fornisce le informazioni garantisce per la loro esattezza e conformità allo scopo. A tale riguardo devono essere rispettate tutte le restrizioni eventualmente previste dalla legislazione nazio- nale dello Stato contraente di appartenenza in merito alla trasmissione di informazioni. Constatata l’inesattezza delle informazioni fornite o l’illiceità della trasmissione, l’autorità o istituzione competente che le ha inviate informa immediatamente l’autorità o istituzione competente che le ha rice- vute, che provvederà a rettificarle o distruggerle; (c) le informazioni trasmesse possono essere conservate solo finché lo scopo per il quale sono state trasmesse lo richiede. Va tuttavia garantito che la distru- zione delle informazioni relative alla sicurezza sociale non leda gli interessi dell’assicurato; (d) le autorità e istituzioni competenti proteggono tutte le informazioni fornite da eventuali accessi, modifiche o comunicazioni non autorizzati.

Art. 24 Presentazione di documenti 1. L’esonero o la riduzione di tasse o diritti di bollo previsto dalla legislazione di uno degli Stati contraenti per atti e documenti da produrre conformemente a quella legislazione è esteso agli atti e ai documenti da produrre conformemente alla legisla- zione dell’altro Stato contraente o alla presente Convenzione. 2. Gli atti e i documenti da produrre ai fini dell’applicazione della presente Conven- zione non necessitano dell’autenticazione diplomatica o consolare.

Art. 25 1. Le autorità e istituzioni competenti come anche i tribunali di uno degli Stati contraenti non possono rifiutarsi di trattare richieste o di prendere in considerazione altri atti perché redatti in una lingua ufficiale dell’altro Stato contraente. 2. Nell’applicazione della presente Convenzione, le autorità e istituzioni competenti come anche i tribunali degli Stati contraenti possono comunicare direttamente tra loro e con le persone interessate o con i loro rappresentanti nelle rispettive lingue ufficiali. 3. Nel presente articolo il termine «tribunale» è riferito ai tribunali svizzeri.

Art. 26 1. La richiesta di una prestazione presentata ad un’istituzione competente sul territo- rio di uno degli Stati contraenti conformemente alla legislazione del medesimo vale al contempo quale richiesta della prestazione corrispondente conformemente alla legislazione dell’altro Stato contraente, a condizione che nella sua richiesta il richie- dente menzioni di essere o essere stato affiliato al sistema di sicurezza sociale di quest’ultimo. La presente disposizione non è applicabile se il richiedente dichiara che la determinazione della prestazione richiesta ai sensi della legislazione del primo Stato contraente è differita per ragioni d’età.

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2. La data di ricevimento di una richiesta ai sensi del paragrafo 1 corrisponde al giorno in cui tale richiesta è stata inoltrata secondo la legislazione del primo Stato contraente.

Art. 27 1. Le richieste, le dichiarazioni o i ricorsi che, conformemente alla legislazione di uno degli Stati contraenti, devono essere inoltrati all’autorità o istituzione competen- te di quello Stato contraente entro un termine determinato, si considerano presentati in tempo utile se vengono inoltrati all’autorità o istituzione competente dell’altro Stato contraente entro quello stesso termine. Il giorno in cui una richiesta, una dichiarazione o un ricorso sono inoltrati all’autorità o istituzione competente dell’altro Stato contraente è considerato, ai fini della determinazione del diritto alla prestazione, come il giorno dell’inoltro di quell’atto all’autorità o istituzione compe- tente del primo Stato contraente. 2. L’autorità o istituzione competente alla quale è stata inoltrata una richiesta, una dichiarazione o un ricorso provvede a trasmetterlo all’autorità o istituzione compe- tente dell’altro Stato contraente.

3. Nel presente articolo, per ricorso s’intende un documento concernente l’impu-

gnazione di una decisione presso un competente organo amministrativo previsto dalle disposizioni legali relative alla sicurezza sociale di almeno uno dei due Stati contraenti.

Art. 28

1. Le prestazioni pecuniarie dovute secondo la presente Convenzione possono

essere versate nella valuta dello Stato contraente alla cui istituzione competente incombe il versamento oppure in altra valuta, secondo quanto stabilito da quello Stato. 2. Se un’istituzione competente di uno degli Stati contraenti deve effettuare versa- menti a un’istituzione competente dell’altro Stato contraente, tali versamenti devono essere effettuati nella valuta del secondo Stato contraente. 3. Se uno degli Stati contraenti emana prescrizioni restrittive in relazione alle ope- razioni in valuta estera, quello Stato contraente deve adottare immediatamente misure che assicurino il trasferimento delle somme dovute da entrambe le parti conformemente alla presente Convenzione. 4. Le prestazioni dovute da uno degli Stati contraenti in virtù della presente Con- venzione o della propria legislazione sono erogate da quello Stato contraente senza la deduzione dei costi amministrativi o delle tasse previsti dal Governo o dall’istitu- zione competente per la fissazione e il versamento delle medesime, sia che l’avente diritto soggiorni sul territorio dell’altro Stato contraente sia che soggiorni in uno Stato terzo.

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Art. 29 Ricupero di versamenti indebiti 1. Se, in applicazione della presente Convenzione, un’istituzione competente di uno degli Stati contraenti ha indebitamente versato a una persona prestazioni pecuniarie, la somma indebitamente versata può essere trattenuta a favore di quell’istituzione competente dagli arretrati di una prestazione corrispondente cui la persona interessa- ta ha diritto in virtù della legislazione dell’altro Stato contraente, nella misura di quanto consentito dalla legislazione del secondo Stato contraente. 2. Per quanto riguarda l’Australia, nel paragrafo 1 con il termine «prestazione» si intendono rendite, prestazioni o indennità dovute in virtù delle leggi australiane concernenti la sicurezza sociale.

Art. 30 Composizione di controversie 1. Nel limite del possibile, le autorità competenti degli Stati contraenti compongono le controversie legate all’interpretazione o all’applicazione della presente Conven- zione in base allo spirito e ai principi fondamentali della stessa. 2. Laddove non si giunge ad una soluzione concordata ai sensi del paragrafo 1, la controversia è sottoposta a un tribunale arbitrale, che deciderà conformemente ai principi fondamentali e allo spirito della presente Convenzione. Gli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo come debba essere composto il tribunale arbitrale e quale procedura debba seguire. 3. Il paragrafo 2 non è applicabile all’attuazione della Parte seconda della presente Convenzione.

Parte settima Disposizione transitorie e finali

Art. 31 Riconoscimento di periodi ed eventi precedenti 1. La presente Convenzione si applica anche agli eventi assicurati verificatisi prima della sua entrata in vigore. 2. La presente Convenzione non conferisce alcun diritto a prestazioni per periodi anteriori alla sua entrata in vigore. 3. Per la determinazione del diritto di una persona ad una prestazione in virtù della presente Convenzione: (a) per quanto riguarda la Svizzera, sono presi in considerazione anche tutti i periodi d’assicurazione compiuti prima dell’entrata in vigore della presente Convenzione; (b) per quanto riguarda l’Australia, sono presi in considerazione, ove non altri- menti disposto dalla presente Convenzione, (i) i periodi di residenza in Australia, (ii) i periodi di residenza in Australia durante la vita lavorativa, o (iii) i periodi di assoggettamento all’assicurazione svizzera,

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e gli eventi o fatti ad essi relativi, a condizione che di tali eventi, fatti o periodi si possa tener conto in relazione alla persona interessata, indipendentemente da quando sono accaduti o sono stati compiuti. 4. La presente Convenzione non si applica ai diritti estinti con il versamento di un’indennità unica o con il rimborso dei contributi.

Art. 32 Decisioni e richieste anteriori all’entrata in vigore 1. Le decisioni prese prima dell’entrata in vigore della presente Convenzione non ostano alla sua applicazione. 2. I diritti accertati prima dell’entrata in vigore della presente Convenzione possono, su richiesta, essere riesaminati conformemente alla medesima. 3. Le revisioni eseguite in virtù del presente articolo non possono comportare una riduzione della prestazione precedentemente versata. 4. Fatto salvo il paragrafo 2 dell’articolo 31, in caso di riesame ai sensi del para- grafo 2 del presente articolo, i termini per l’inoltro della richiesta e i termini di prescrizione conformemente alle legislazioni degli Stati contraenti non possono cominciare a decorrere prima dell’entrata in vigore della presente Convenzione.

Art. 33 Revisione della Convenzione Se uno Stato contraente chiede all’altro un incontro allo scopo di rivedere la presente Convenzione, l’incontro avverrà il più presto possibile e, a meno che gli Stati con- traenti non decidano altrimenti, si terrà sul territorio dello Stato contraente cui è stata rivolta la richiesta.

Art. 34 Entrata in vigore e denuncia 1. La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo al mese durante il quale gli Stati contraenti si sono reciprocamente notificati per via diplomatica l’avvenuto espletamento delle necessarie procedure legislative e costitu- zionali. La presente Convenzione è conclusa per una durata indeterminata. 2. Fatti salvi i casi di estinzione di cui all’articolo 60 della Convenzione di Vienna del 23 maggio 19699 sul diritto dei trattati e fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, la presente Convenzione resterà in vigore fino allo scadere di 12 mesi dalla data in cui uno dei due Stati contraenti avrà ricevuto dall’altro una nota diplomatica in cui questi comunica l’intenzione di denunciarla.

3. In caso di denuncia della presente Convenzione ai sensi del paragrafo 2,

(a) essa continuerà ad essere applicabile alle persone che (i) alla data della denuncia beneficiano di prestazioni in virtù della presen- te Convenzione,

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(ii) prima che scada il periodo di cui al paragrafo 2, hanno presentato richieste di prestazioni e sarebbero autorizzate a beneficiarne in virtù della presente Convenzione, o (iii) immediatamente prima della data della denuncia erano soggette alla legislazione di un solo Stato contraente in virtù dell’articolo 8 della presente Convenzione, a condizione che continuino a soddisfarne i requisiti; (b) i diritti in corso d’acquisizione secondo le disposizioni della presente Con- venzione possono essere disciplinati mediante accordo.

In fede di che, i plenipotenziari dei due Stati contraenti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Canberra, il 9 ottobre 2006, in due originali, uno in lingua francese e uno in lingua inglese, le due versioni facenti parimenti fede.

Per il Per il Consiglio federale svizzero: Governo d’Australia: Pascal Couchepin Mal Brough

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