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AS 2007 857

Ordinanza sugli emolumenti per l'esecuzione della legislazione in materia di prodotti chimici da parte delle autorità federali

Ordinanza sugli emolumenti per l’esecuzione della legislazione in materia di prodotti chimici da parte delle autorità federali (Ordinanza sugli emolumenti in materia di prodotti chimici, OEPChim)

Modifica del 28 febbraio 2007

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’allegato dell'ordinanza del 18 maggio 20051 sugli emolumenti in materia di pro- dotti chimici è modificato come segue:

Cifra I, 4a

Fr.

… 4a Trattamento di una domanda di agevolazione per quanto 200– 1 000 riguarda l'etichettatura (art. 47 cpv. 1bis OPChim) …

Cifra II, nota preliminare Il quadro tariffario degli emolumenti di cui ai numeri 1.1, 1.2.1, 1.2.3, 1.5 e 1.6 si riferiscono a biocidi con un solo principio attivo. Per ogni principio attivo supple- mentare vengono fatturati 720 franchi. Per i biocidi contenenti microrganismi si fattura un supplemento di 1000–5000 franchi.

II La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2007.

28 febbraio 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 813.153.1

2006-3058 857

Ordinanza sugli emolumenti in materia di prodotti chimici RU 2007

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