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AS 2007 91

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV)

Modifica del 29 novembre 2006

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 19 giugno 19951 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali è modificata come segue:

Art. 29 cpv. 4

4 Occorre utilizzare mezzi di controllo appropriati, usuali sul mercato. Devono

essere oggetto di una taratura regolare; competente è il metas. Se la taratura non è possibile, i mezzi di controllo devono essere fabbricati e indicare i risultati secondo una norma nazionale. In questo caso, devono essere oggetto di una manutenzione almeno una volta all’anno da parte dell’organo di controllo o di terzi, conformemen- te alle indicazioni del costruttore.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2007.

29 novembre 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 741.41

2006-2321 91

Esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 2007

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