Lexipedia

AS 2007 911

Ordinanza concernente la costruzione e l'esercizio dei battelli e delle installazioni delle imprese pubbliche di navigazione

Ordinanza concernente la costruzione e l’esercizio dei battelli e delle installazioni delle imprese pubbliche di navigazione (Ordinanza sulla costruzione dei battelli, OCB)

Modifica del 9 marzo 2007

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 14 marzo 19941 sulla costruzione dei battelli è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 2 2 Per la costruzione, l’attrezzatura e l’esercizio di battelli adibiti al trasporto di passeggeri di imprese di navigazione che non dispongono di concessione federale si applicano gli articoli 5–12, 17–19, 21–40, 44, 46–49 e 57.

Art. 40 cpv. 3 e 4

3 L’effettivo minimo di mezzi di salvataggio individuali sui battelli ammonta al

100 per cento del numero di passeggeri massimo iscritto nella licenza di naviga-

zione. 4 Il Dipartimento emana prescrizioni sul tipo di mezzi di salvataggio autorizzati e sulla composizione dell’effettivo totale.

II La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2007.

9 marzo 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 747.201.7

2006-0884 911

Ordinanza sulla costruzione dei battelli RU 2007

912