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AS 2007 921

Legge sulle telecomunicazioni

Legge sulle telecomunicazioni (LTC)

Modifica del 24 marzo 2006

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 12 novembre 20031, decreta:

I La legge federale del 30 aprile 19972 sulle telecomunicazioni è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 2 lett. d

2 La presente legge intende in particolare:

d. proteggere gli utenti di servizi di telecomunicazione dalla pubblicità di massa effettuata in modo sleale e dall’abuso di servizi a valore aggiunto.

Art. 3 lett. dbis, dter ed e–eter Nella presente legge si intendono per: dbis. accesso completamente disaggregato alla rete locale: accesso alla rete locale concesso a un altro fornitore di servizi di telecomunicazione per permettergli di usare tutto lo spettro di frequenze disponibile sulla coppia elicoidale metallica; dter. accesso a flusso di bit ad alta velocità: stabilimento di una comunicazione ad alta velocità verso l’utente da parte di un fornitore di servizi di teleco- municazione a partire dalla centrale di collegamento fino al raccordo a domicilio sulla coppia elicoidale metallica e messa a disposizione di questo collegamento per la fornitura di servizi a banda larga da parte di un altro fornitore; e. interconnessione: accesso mediante la connessione di impianti e servizi di due fornitori di servizi di telecomunicazione che ne permette l’integrazione funzionale mediante sistemi logici e tecniche di telecomunicazione e che rende possibile l’accesso a servizi di terzi; ebis. linee affittate: fornitura di capacità di trasmissione trasparenti tra collega- menti punto-punto;

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eter. canalizzazioni di cavi: condotte sotterranee in cui sono inserite le linee per la trasmissione di informazioni mediante telecomunicazione, inclusi i pozzi d’accesso;

Art. 4 Obbligo di notifica 1 Chiunque fornisce un servizio di telecomunicazione è tenuto a notificarlo all’Uffi- cio federale delle comunicazioni (Ufficio federale). L’Ufficio federale registra i for- nitori notificatisi. 2 Il Consiglio federale può prevedere eccezioni, in particolare per i servizi di tele- comunicazione che hanno un’importanza tecnica ed economica trascurabile. 3 Esso disciplina i dettagli della notifica e dell’aggiornamento periodico della lista dei fornitori di servizi di telecomunicazione.

Art. 5 Imprese di diritto estero Per quanto non vi si oppongano impegni internazionali, la Commissione federale delle comunicazioni (Commissione) può vietare a imprese organizzate secondo il diritto estero la fornitura di servizi di telecomunicazione in Svizzera se non è con- cessa la reciprocità.

Art. 63 Requisiti per i fornitori di servizi di telecomunicazione Chiunque fornisce un servizio di telecomunicazione deve: a. disporre delle necessarie capacità tecniche; b. rispettare il diritto applicabile, segnatamente la presente legge e le sue dispo- sizioni d’esecuzione; c. osservare le prescrizioni attinenti al diritto del lavoro e garantire le condizio- ni di lavoro abituali nel settore; d. offrire un adeguato numero di posti di tirocinio.

Art. 7–10 Abrogati

3 V. anche la cifra III qui appresso.

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Art. 114 Concessione dell’accesso da parte dei fornitori che detengono una posizione dominante sul mercato 1 I fornitori di servizi di telecomunicazione che detengono una posizione dominante sul mercato devono concedere agli altri fornitori, a condizioni trasparenti e non discriminatorie e a prezzi stabiliti in funzione dei costi, le seguenti prestazioni d’ac- cesso ai loro dispositivi e servizi: a. accesso completamente disaggregato alla rete locale; b. per quattro anni, accesso a flusso di bit ad alta velocità; c. fatturazione per l’uso della rete locale; d. interconnessione; e. linee affittate; f. accesso alle canalizzazioni di cavi, se queste dispongono di capacità suffi- cienti. 2 Essi sono tenuti a presentare separatamente le condizioni e i prezzi delle singole prestazioni.

3 Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

4 I fornitori di servizi di telecomunicazione consegnano all’Ufficio federale una copia dei loro accordi relativi all’accesso. Per quanto non vi si oppongano interessi preponderanti pubblici o privati, l’Ufficio federale consente la consultazione di questi accordi.

Art. 11a Controversie relative all’accesso 1 Se i fornitori di servizi di telecomunicazione non giungono a un’intesa entro tre mesi, la Commissione, su richiesta di una delle parti, stabilisce le condizioni d’ac- cesso su proposta dell’Ufficio federale. A tale scopo considera segnatamente le con- dizioni che promuovono una concorrenza efficace, nonché le conseguenze della sua decisione su enti concorrenti. Essa può concedere la protezione giuridica a titolo provvisorio. 2 Per stabilire se un fornitore detiene una posizione dominante sul mercato, l’Ufficio federale consulta la Commissione della concorrenza. Quest’ultima può pubblicare il proprio parere.

3 La Commissione decide entro sette mesi dal ricevimento della richiesta.

4 La Commissione disciplina il genere e la forma delle informazioni contabili e

finanziarie che i fornitori di servizi di telecomunicazione che detengono una posi- zione dominante sul mercato devono presentare nell’ambito della procedura di cui al capoverso 1.

4 V. anche la cifra III qui appresso.

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Art. 11b Controversie risultanti da accordi e decisioni relativi all’accesso Le controversie risultanti da accordi e decisioni relativi all’accesso sottostanno alla giurisdizione dei tribunali civili.

Art. 12 Aggregazione di servizi 1 Il fornitore di servizi di telecomunicazione che detiene una posizione dominante sul mercato può aggregare i propri servizi purché li offra anche separatamente. 2 Non devono essere offerti separatamente i servizi che, per motivi tecnici o econo- mici o per considerazioni relative alla qualità o alla sicurezza, possono essere offerti soltanto aggregati. 3 I capoversi 1 e 2 sono applicabili anche quando un fornitore di servizi di telecomu- nicazione aggrega i propri servizi con quelli di un’impresa terza di cui detiene il controllo o al cui controllo soggiace.

Art. 12a Informazioni sui servizi di telecomunicazione 1 Il Consiglio federale obbliga i fornitori di servizi di telecomunicazione a garantire la trasparenza dei prezzi per gli utenti. 2 Il Consiglio federale può obbligare i fornitori di servizi di telecomunicazione a pubblicare informazioni sulla qualità dei servizi offerti. Esso disciplina il contenuto e la forma della pubblicazione.

3 L’Ufficio federale può promuovere la messa a disposizione di informazioni sui

servizi di telecomunicazione.

Art. 12b Servizi a valore aggiunto 1 Per impedire che se ne abusi, il Consiglio federale disciplina i servizi a valore aggiunto. In particolare, fissa limiti massimi di prezzo, emana disposizioni sull’indi- cazione dei prezzi e, nel rispetto degli impegni internazionali, impone agli interessati di avere una sede o una stabile organizzazione in Svizzera. 2 A partire da un dato importo soglia, i canoni per i servizi a valore aggiunto posso- no essere riscossi soltanto previo esplicito accordo degli utenti. Il Consiglio federale stabilisce tale importo ed emana prescrizioni giusta le quali i servizi a valore aggiun- to che i fornitori di servizi di telecomunicazione fatturano insieme alle loro altre prestazioni possano essere individuati come tali in base alla loro numerazione.

Art. 12c Conciliazione 1 L’Ufficio federale istituisce un organo di conciliazione o ne incarica terzi. In caso di controversie tra clienti e fornitori di servizi di telecomunicazione o di servizi a valore aggiunto, ogni parte può adire l’organo di conciliazione. 2 Chi adisce l’organo di conciliazione paga un emolumento per l’esame del caso. Il fornitore di servizi di telecomunicazione o di servizi a valore aggiunto si assume le spese procedurali dedotto questo emolumento.

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3 Le parti non sono vincolate alla decisione dell’organo di conciliazione.

4 Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Art. 12d Elenchi 1 Gli elenchi dei clienti di servizi di telecomunicazione possono essere pubblicati. I clienti possono scegliere liberamente se figurare in tali elenchi. 2 Il Consiglio federale definisce il contenuto minimo di un’iscrizione nell’elenco.

Art. 13 Informazione da parte dell’Ufficio federale 1 Per quanto non vi si oppongano interessi pubblici o privati preponderanti, l’Ufficio federale fornisce su richiesta informazioni sul nome e sull’indirizzo del fornitore di servizi di telecomunicazione o di servizi a valore aggiunto, sui servizi da esso forniti e sui perseguimenti e sulle sanzioni di natura amministrativa o penale di cui è oggetto. 2 L’Ufficio federale può pubblicare tali informazioni e renderle accessibili mediante una procedura di richiamo se ne sussiste un interesse pubblico. 3 Sui perseguimenti di natura amministrativa o penale in corso l’Ufficio federale può dare informazioni, pubblicarle o renderle accessibili mediante procedura di richiamo soltanto se ne sussiste un interesse pubblico o privato preponderante.

Art. 13a Elaborazione dei dati 1 La Commissione e l’Ufficio federale possono elaborare dati personali, inclusi i dati su perseguimenti e sanzioni di natura amministrativa o penale e i profili della perso- nalità, ove sia indispensabile per adempiere i compiti conferiti loro dalla legislazione sulle telecomunicazioni. A tal fine, possono avvalersi di un sistema d’informazioni. 2 La Commissione e l’Ufficio federale prendono i provvedimenti tecnici e organiz- zativi necessari per garantire la protezione e la sicurezza dei dati al momento del- l’elaborazione, in particolare al momento della loro trasmissione. 3 Il Consiglio federale può emanare disposizioni completive, in particolare sull’or- ganizzazione e la gestione del sistema d’informazioni, sulle categorie di dati da ela- borare, sull’autorizzazione d’accesso e di elaborazione, sulla durata di conservazio- ne, nonché sull’archiviazione e la distruzione dei dati.

Art. 13b Assistenza amministrativa 1 La Commissione e l’Ufficio federale trasmettono ad altre autorità svizzere i dati di cui queste necessitano per l’adempimento dei loro compiti legali. Fanno parte di tali dati anche i dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità ottenuti nell’ambito di procedimenti amministrativi o penali amministrativi. I dati sono resi accessibili singolarmente, mediante liste o su supporti elettronici.

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2 Salvo diversa disposizione di accordi internazionali, la Commissione e l’Ufficio federale possono trasmettere dati ad autorità di vigilanza estere incaricate di compiti nel settore delle telecomunicazioni, inclusi i dati personali degni di particolare pro- tezione e profili della personalità ottenuti nell’ambito di procedimenti amministrativi o penali amministrativi, solo se queste autorità: a. utilizzano tali dati unicamente per esercitare la vigilanza sui fornitori di ser- vizi di telecomunicazione e osservare il mercato; b. sono vincolate al segreto d’ufficio o al segreto professionale; e c. trasmettono tali dati ad autorità competenti e a organi incaricati di compiti di vigilanza nell’interesse pubblico, solo previa approvazione della Commissione o dell’Ufficio federale o conformemente a un’autorizzazione generale prevista da un trattato internazionale.

3 La Commissione e l’Ufficio federale non sono autorizzati a trasmettere dati ad

autorità penali estere se l’assistenza giudiziaria in materia penale è esclusa. La Com- missione o l’Ufficio federale decide d’intesa con l’Ufficio federale di giustizia.

4 Le autorità svizzere trasmettono gratuitamente alla Commissione e all’Ufficio

federale i dati che potrebbero essere importanti per l’esecuzione della legislazione sulle telecomunicazioni, inclusi i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità. I dati sono resi accessibili singolarmente, mediante liste o su supporti elettronici.

Titolo prima dell’art. 14 Sezione 2: Concessione per il servizio universale

Art. 14 Concessione 1 La Commissione vigila affinché il servizio universale sia garantito a tutte le cer- chie della popolazione in tutte le regioni del Paese. A tale scopo rilascia periodica- mente una o più concessioni. 2 La concessione è vincolata all’onere di fornire integralmente o in parte le presta- zioni del servizio universale (art. 16) a tutte le cerchie della popolazione della zona interessata dalla concessione. 3 Per il rilascio della concessione è bandita una pubblica gara. La procedura è con- forme ai principi di obiettività, non discriminazione e trasparenza. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. 4 Se è evidente a priori che la pubblica gara non può svolgersi in condizioni di con- correnza o se non pervengono candidature adeguate, la Commissione può fare capo a uno o più fornitori di servizi di telecomunicazione per garantire il servizio univer- sale.

5 Di regola, le concessioni scadono alla stessa data.

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Art. 15 lett. b e d Chi vuole ottenere una concessione per il servizio universale deve: b. rendere verosimile di essere in grado di assicurare l’offerta di prestazioni, in particolare dal profilo finanziario, e l’esercizio per tutta la durata della con- cessione e indicare l’indennità finanziaria secondo l’articolo 19 che intende ottenere; d. garantire di osservare le prescrizioni attinenti al diritto del lavoro e le con- dizioni di lavoro abituali nel settore.

Art. 16 rubrica e cpv. 1 frase introduttiva e lett. a, c, d Portata del servizio universale 1 I concessionari del servizio universale forniscono nella loro zona di concessione, tenendo conto dello stato attuale della tecnica e della domanda, una o più delle seguenti prestazioni: a. il servizio pubblico di telefonia vocale, ossia la trasmissione della voce in tempo reale mediante telecomunicazione, compresa la trasmissione di dati a velocità compatibili con le vie di trasmissione della voce, nonché il collega- mento e i servizi supplementari; c. un numero sufficiente di telefoni pubblici a pagamento; d. l’accesso agli elenchi svizzeri degli abbonati al servizio pubblico di telefonia vocale; il Consiglio federale può prevedere che il concessionario del servizio universale tenga un elenco di tutti i clienti di prestazioni del servizio univer- sale (elenco universale);

Art. 18 Abrogato

Art. 19 Indennità finanziaria 1 Qualora prima del rilascio della concessione risulti che i costi per la fornitura del servizio universale in una determinata zona non possono essere coperti nonostante una gestione efficace, il concessionario ha diritto a un’indennità finanziaria. 2 Il concessionario che riceve un’indennità finanziaria deve comunicare ogni anno all’Ufficio federale tutte le informazioni necessarie ai fini della valutazione e del controllo dei costi, in particolare le informazioni finanziarie e contabili.

3 Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Art. 19a Trasferimento e modifica della concessione Al trasferimento e alla modifica della concessione per il servizio universale si appli- cano gli articoli 24d e 24e.

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Art. 19b Pubblicazione da parte dell’Ufficio federale Per quanto non vi si oppongano interessi pubblici o privati preponderanti, l’Ufficio federale pubblica il nome e l’indirizzo del concessionario, l’oggetto della conces- sione, nonché i diritti e gli obblighi derivanti dalla concessione.

Titolo prima dell’art. 20 Sezione 3: Obblighi derivanti dalla fornitura di servizi specifici

Art. 20 Accesso ai servizi d’emergenza I fornitori di prestazioni del servizio universale devono organizzare l’accesso ai ser- vizi d’emergenza in modo tale che sia possibile identificare l’ubicazione di chi chiama.

Art. 21 Messa a disposizione degli elenchi 1 I fornitori di prestazioni del servizio universale tengono un elenco dei loro clienti.

2 Essi permettono ad altri fornitori di servizi di telecomunicazione o di servizi che si basano sui dati degli elenchi di accedere al contenuto minimo di cui all’articolo 12d capoverso 2; permettono di accedere elettronicamente a questo contenuto minimo anche se non hanno pubblicato gli elenchi. 3 L’accesso è garantito secondo le norme internazionali, a condizioni trasparenti e non discriminatorie e a prezzi stabiliti in funzione dei costi. Alla composizione delle controversie si applicano gli articoli 11a e 11b.

Art. 21a Interoperabilità 1 I fornitori di prestazioni del servizio universale devono garantire la capacità di comunicazione fra tutti gli utenti di queste prestazioni (interoperabilità). 2 Il Consiglio federale può estendere quest’obbligo ad altri servizi di telecomunica- zione accessibili al pubblico che rispondono a un bisogno diffuso. Può prescrivere interfacce per garantire un accesso alle prestazioni conforme alle norme internazio- nali. L’Ufficio federale emana le necessarie prescrizioni tecniche e amministrative. 3 I fornitori tenuti a garantire l’interoperabilità devono offrire l’interconnessione anche se non detengono una posizione dominante sul mercato. Alle convenzioni e alle decisioni relative all’interconnessione si applicano gli articoli 11 capoverso 4, 11a capoversi 1 e 3 e 11b. Il Consiglio federale può imporre altri obblighi ai fornito- ri tenuti a garantire l’interoperabilità.

Art. 21b Linee affittate La Commissione può obbligare i fornitori di servizi di telecomunicazione a fornire in determinate zone linee affittate conformi alle norme internazionali e a prezzi sta- biliti in funzione dei costi. Essa pubblica le sue decisioni.

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Art. 24 cpv. 2–4 2 Il Consiglio federale disciplina la procedura. La procedura è conforme ai principi di obiettività, non discriminazione e trasparenza e salvaguarda il carattere confiden- ziale di tutte le informazioni fornite dai richiedenti. 3 Per la procedura di prima istanza concernente la pubblica gara e per la procedura di ricorso, in particolare per valutare le richieste e per tutelare segreti d’affari, il Consi- glio federale può derogare alle seguenti disposizioni della legge federale del 20 dicembre 19685 sulla procedura amministrativa (PA) concernenti: a. l’accertamento dei fatti (art. 12); b. la cooperazione delle parti (art. 13); c. l’esame degli atti (art. 26–28); d. il diritto di essere sentiti (art. 30 e 31); e. la notifica e la motivazione delle decisioni (art. 34 e 35). 4 Le decisioni ordinatorie e le altre decisioni incidentali pronunciate in un procedi- mento concernente la pubblica gara non sono impugnabili a titolo indipendente.

Art. 24a Autorità concedente

1 L’autorità concedente è la Commissione.

2 Essa può delegare singoli compiti all’Ufficio federale.

Art. 24b Prescrizioni particolari per la concessione Se per una determinata fattispecie soggetta all’obbligo della concessione non esisto- no prescrizioni, l’autorità concedente le fissa di caso in caso.

Art. 24c Durata della concessione La concessione è rilasciata per un periodo determinato. L’autorità concedente stabi- lisce la durata in funzione del genere e dell’importanza della concessione.

Art. 24d Trasferimento della concessione 1 La concessione può essere trasferita integralmente o parzialmente a un terzo sol- tanto con il consenso dell’autorità concedente. Lo stesso vale anche per il trasferi- mento economico della concessione.

2 Vi è trasferimento economico della concessione quando un’impresa acquisisce il

controllo sul concessionario secondo le disposizioni della legislazione sui cartelli.

5 RS 172.021

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Art. 24e Modifica e revoca della concessione 1 L’autorità concedente può modificare o revocare la concessione se le condizioni di fatto o di diritto sono mutate e se la modifica o la revoca è necessaria per salvaguar- dare importanti interessi pubblici. 2 Il concessionario è indennizzato in modo adeguato se i diritti trasferiti sono revoca- ti o ridotti in modo sostanziale.

Art. 24f Informazione da parte dell’Ufficio federale 1 Per quanto non vi si oppongano interessi pubblici o privati preponderanti, l’Ufficio federale fornisce informazioni riguardanti il nome e l’indirizzo del concessionario, l’oggetto della concessione, i diritti e gli obblighi derivanti dalla concessione, l’attri- buzione delle frequenze, nonché le stazioni emittenti. 2 L’Ufficio federale può pubblicare tali informazioni e renderle accessibili mediante procedura di richiamo se ne sussiste un interesse pubblico.

Art. 27 Elaborazione dei dati e assistenza amministrativa Sono applicabili gli articoli 13a e 13b sull’elaborazione dei dati e sull’assistenza amministrativa.

Art. 28 cpv. 2bis 2bis Il Consiglio federale può prescrivere una procedura alternativa obbligatoria per la composizione delle controversie che oppongono i titolari di elementi d’indirizzo e terzi. Esso disciplina la procedura, i suoi effetti e le sue conseguenze sulla procedura civile, in particolare in materia di sospensione della prescrizione e di onere della prova. Sono salve le azioni civili dei titolari di elementi d’indirizzo e di terzi.

Art. 31 Offerta, immissione in commercio e messa in servizio 1 Il Consiglio federale può stabilire prescrizioni tecniche sull’offerta, sull’immissio- ne in commercio e sulla messa in servizio d’impianti di telecomunicazione, in parti- colare per quanto riguarda le esigenze basilari di tecnica delle telecomunicazioni, nonché la valutazione della conformità, il certificato e la dichiarazione di conformi- tà, il contrassegno, la registrazione e l’obbligo di certificazione (art. 3 della LF del

6 ott. 19956 sugli ostacoli tecnici al commercio).

2 Se il Consiglio federale ha stabilito esigenze fondamentali di tecnica delle tele- comunicazioni secondo il capoverso 1, l’Ufficio federale, di regola, le concretizza: a. definendo norme tecniche dal cui rispetto si presume che siano adempite anche le esigenze fondamentali; oppure b. dichiarando vincolanti norme tecniche o altre regole.

6 RS 946.51

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3 Nell’ambito dell’attuazione del capoverso 2, l’Ufficio federale tiene conto delle norme internazionali; le deroghe richiedono l’approvazione del Segretariato di Stato dell’economia. 4 Se il Consiglio federale non ha stabilito esigenze fondamentali di tecnica delle telecomunicazioni secondo il capoverso 1 o se l’Ufficio federale non le ha concretiz- zate conformemente al capoverso 2, la persona che offre, immette in commercio o mette in servizio un impianto di telecomunicazione deve provvedere affinché quest’ultimo corrisponda alle regole riconosciute della tecnica delle telecomunica- zioni. Regole di questo tipo sono, in primo luogo, le norme tecniche armonizzate sul piano internazionale. In mancanza di tali norme, devono essere rispettate le specifi- che tecniche dell’Ufficio federale e, se anche queste mancano, le norme nazionali. 5 Per motivi di sicurezza di tecnica delle telecomunicazioni, l’Ufficio federale può prescrivere che gli impianti di telecomunicazione possono essere ceduti solamente a persone particolarmente qualificate. Esso può definire i dettagli di tale cessione.

Art. 32 secondo periodo … Il Consiglio federale può prevedere eccezioni.

Art. 32a Impianti di telecomunicazione destinati a garantire la sicurezza pubblica Il Consiglio federale disciplina l’offerta, l’immissione in commercio, la messa in servizio, l’installazione e l’esercizio di impianti di telecomunicazione che le autorità devono impiegare per garantire la sicurezza pubblica.

Art. 34 cpv. 1bis e 1ter 1bis Se diversi impianti di telecomunicazione dello stesso modello interferiscono con il traffico delle telecomunicazioni o con la radiodiffusione, l’Ufficio federale può temporaneamente limitarne o vietarne l’offerta e l’immissione in commercio, anche se questo modello è conforme alle prescrizioni in materia di offerta e immissione in commercio. 1ter Il Consiglio federale stabilisce le condizioni in cui la polizia e le autorità incari- cate dell’esecuzione delle pene possono, nell’interesse della sicurezza pubblica, installare, mettere in servizio o esercitare un impianto di telecomunicazione che provoca interferenze. Se interferenze lecite ledono eccessivamente altri interessi pubblici o interessi di terzi è applicabile il capoverso 1.

Art. 34a Elaborazione dei dati e assistenza amministrativa Gli articoli 13a e 13b sull’elaborazione dei dati e sull’assistenza amministrativa sono applicabili agli articoli 31–34.

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Art. 35 rubrica, cpv. 1, 2 primo periodo, 3 e 4 secondo periodo Utilizzazione di aree d’uso comune 1 Il proprietario di un’area d’uso comune (quali strade, sentieri, piazze pubbliche, fiumi, laghi e rive) è tenuto ad autorizzare i fornitori di servizi di telecomunicazione a utilizzare tale area per la costruzione e l’esercizio di linee e di telefoni pubblici, per quanto tali installazioni non pregiudichino l’uso comune. 2 I fornitori di servizi di telecomunicazione prendono in considerazione la destina- zione e l’utilizzazione del fondo interessato e sopportano le spese per il ripristino dello stato originario. … 3 Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare l’obbligo di coordinazione dei fornitori, nonché le condizioni per lo spostamento delle linee e dei telefoni pub- blici. 4 ... Oltre alle tasse a copertura delle spese, non è possibile chiedere un indennizzo per l’utilizzazione di un’area d’uso comune, a meno che tale uso ne sia pregiudicato.

Art. 36 cpv. 2 e 3 2 Per ragioni di pubblico interesse, segnatamente per tener conto degli imperativi della pianificazione del territorio, della protezione del paesaggio, del patrimonio sto- rico e artistico, dell’ambiente, della natura e degli animali o di difficoltà tecniche, l’Ufficio federale può, su richiesta, obbligare i fornitori di servizi di telecomunica- zione a consentire a terzi, dietro adeguata retribuzione, la coutenza dei loro impianti di telecomunicazione e di altri impianti, come canalizzazioni di cavi e stazioni emittenti, a condizione che gli impianti dispongano di capacità sufficienti. 3 Alle stesse condizioni, l’Ufficio federale può obbligare i fornitori di servizi di telecomunicazione a installare e a utilizzare congiuntamente impianti di telecomu- nicazione e altri impianti, come canalizzazioni di cavi e stazioni emittenti.

Art. 37 Proprietà di linee

1 Le linee per la trasmissione di informazioni mediante telecomunicazione e le

canalizzazioni di cavi sono di proprietà dei fornitori di servizi di telecomunicazione che le hanno installate o acquisite da terzi. 2 Il proprietario che sul proprio fondo danneggia la linea o la canalizzazione dei cavi di un fornitore di servizi di telecomunicazione è responsabile del danno se causato intenzionalmente o per negligenza grave.

Art. 38 Tassa destinata a finanziare il servizio universale 1 L’Ufficio federale riscuote dai fornitori di servizi di telecomunicazione una tassa il cui provento è utilizzato esclusivamente per finanziare i costi non coperti del servi- zio universale secondo l’articolo 16 e i costi per la gestione del meccanismo di finanziamento.

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2 La tassa deve coprire complessivamente i costi menzionati nel capoverso 1 ed è

stabilita proporzionalmente alle cifre d’affari realizzate con i servizi di telecomu- nicazione offerti. 3 Il Consiglio federale può esentare i fornitori di servizi di telecomunicazione dal pagamento della tassa se la cifra d’affari che realizzano con questi servizi è inferiore a un importo determinato. 4 Esso disciplina i dettagli della fornitura delle informazioni necessarie per la riparti- zione e il controllo dei costi menzionati nel capoverso 1.

Art. 397 cpv. 2 lett. a e 3 primo periodo 2 L’importo della tassa per le concessioni di radiocomunicazione si calcola secondo:

a. la gamma di frequenze attribuita, la classe di frequenze e il valore delle fre- quenze;

3 Se le concessioni di radiocomunicazione sono aggiudicate all’asta, la tassa di

concessione corrisponde all’importo offerto dedotta la tassa amministrativa per la pubblica gara e il rilascio della concessione di radiocomunicazione. ...

Art. 408 Tasse amministrative 1 L’autorità competente riscuote tasse amministrative a copertura dei costi delle sue decisioni e prestazioni, in particolare per: a. la registrazione dei fornitori di servizi di telecomunicazione e la vigilanza sugli stessi; b. le decisioni in materia di accesso, messa a disposizione di elenchi, interope- rabilità, linee affittate e coutenza di impianti; c. la composizione di controversie tra clienti e fornitori di servizi di telecomu- nicazione o di servizi a valore aggiunto; d. il rilascio, la sorveglianza, la modifica e la soppressione di concessioni per il servizio universale e di concessioni di radiocomunicazione; e. l’amministrazione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze e delle posizioni orbitali dei satelliti; f. l’amministrazione, l’attribuzione e la revoca di elementi d’indirizzo; g. la registrazione e il controllo degli impianti di telecomunicazione. 2 Se le attività enumerate nel capoverso 1 sono affidate a terzi, questi possono essere obbligati a sottoporre i prezzi dei loro servizi all’Ufficio federale per approvazione, in particolare se per questi servizi non vi è concorrenza. 3 Il Dipartimento può fissare limiti massimi di prezzo, segnatamente se il livello dei prezzi su un determinato mercato fa supporre che vi saranno abusi.

7 V. anche la cifra III qui appresso.

8 V. anche la cifra III qui appresso.

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Art. 41 rubrica (concerne soltanto il testo tedesco) e cpv. 1 1 Il Consiglio federale disciplina la riscossione delle tasse; fissa le modalità di finan- ziamento del servizio universale e le tasse per le concessioni di radiocomunicazione.

Titolo prima dell’art. 43 Capitolo 7: Segreto delle telecomunicazioni e protezione dei dati

Art. 45 cpv. 2 2 Chiunque abbisogni di questi dati per l’identificazione di comunicazioni stabilite abusivamente o di pubblicità di massa effettuata in modo sleale può richiedere al fornitore del servizio di telecomunicazione di fornirgli informazioni sul nome e l’indirizzo degli utenti mediante il cui collegamento sono state stabilite le comuni- cazioni.

Art. 45a Pubblicità di massa effettuata in modo sleale 1 I fornitori di servizi di telecomunicazione lottano contro la pubblicità di massa effettuata in modo sleale (art. 3 lett. o della LF del 19 dic. 19869 contro la concor- renza sleale). 2 Il Consiglio federale può determinare le misure di lotta appropriate e necessarie.

Art. 45b Dati relativi all’ubicazione I fornitori di servizi di telecomunicazione possono elaborare dati relativi all’ubica- zione dei loro clienti soltanto per fornire e fatturare servizi di telecomunicazione; possono farlo anche per servizi d’altro genere se i clienti hanno dato previamente il loro consenso oppure se i dati sono previamente resi anonimi.

Art. 45c Dati memorizzati su apparecchi di terzi L’elaborazione, attraverso la trasmissione mediante telecomunicazione, di dati memorizzati su apparecchi di terzi è autorizzata unicamente: a. per fornire e fatturare servizi di telecomunicazione; oppure b. se gli utenti sono informati dell’elaborazione medesima e del suo scopo ed è data loro la possibilità di rifiutarla.

Art. 48a Sicurezza e disponibilità Il Consiglio federale può emanare prescrizioni tecniche e amministrative sulla sicu- rezza e la disponibilità delle infrastrutture e dei servizi di telecomunicazione.

9 RS 241

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Art. 52 cpv. 1 lett. a e c

1 È punito con l’arresto o con la multa fino a 100 000 franchi chiunque:

a. viola l’obbligo di notifica di cui all’articolo 4; c. mette in servizio elementi d’indirizzo che non gli sono stati attribuiti;

Art. 58 Vigilanza 1 L’Ufficio federale vigila affinché il diritto internazionale delle telecomunicazioni, la presente legge, le prescrizioni d’esecuzione e le concessioni siano rispettati. Può delegare singoli compiti di vigilanza a organizzazioni di diritto privato e collaborare con esse.

2 Se accerta una violazione del diritto, l’Ufficio federale può:

a. esigere che la persona fisica o giuridica responsabile della violazione vi ponga rimedio o prenda i provvedimenti necessari per evitare ch’essa abbia a ripeter- si; questa persona deve comunicare all’Ufficio federale le disposizioni prese; b. esigere che la persona fisica o giuridica responsabile della violazione versi alla Confederazione i proventi così conseguiti; c. completare la concessione con oneri; d. limitare, sospendere, revocare o ritirare la concessione oppure limitare, sospendere o vietare completamente l’attività della persona fisica o giuridica responsabile della violazione. 3 L’Ufficio federale ritira la concessione se le condizioni essenziali per il suo rilascio non sono più adempiute.

4 Se la concessione è stata rilasciata dalla Commissione, quest’ultima prende i

provvedimenti corrispondenti su richiesta dell’Ufficio federale.

5 L’autorità competente può disporre provvedimenti cautelari.

Art. 59 cpv. 1, 2, 2bis e 2ter 1 Le persone sottostanti alla presente legge devono fornire all’autorità competente le informazioni necessarie alla sua esecuzione. 2 I fornitori di servizi di telecomunicazione che soggiacciono all’obbligo di notifica secondo l’articolo 4 sono tenuti a presentare regolarmente all’Ufficio federale i dati necessari all’allestimento di una statistica ufficiale sulle telecomunicazioni. 2bis I dati raccolti o comunicati a scopi statistici possono essere utilizzati per altri scopi unicamente se: a. una legge federale lo permette espressamente; b. la persona interessata vi acconsente per scritto; c. essi servono per valutare la legislazione sulle telecomunicazioni; o d. essi servono quale base per l’adozione delle necessarie decisioni regolatrici. 2ter L’Ufficio federale può pubblicare le quote di mercato.

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Art. 60 Sanzioni amministrative 1 L’impresa che viola il diritto applicabile, la concessione o una decisione passata in giudicato può essere tenuta a pagare un importo che può raggiungere il 10 per cento della cifra d’affari media realizzata in Svizzera nel corso degli ultimi tre esercizi. 2 L’Ufficio federale accerta le infrazioni. Esso giudica i casi che esulano dal settore di competenza della Commissione secondo l’articolo 58 capoverso 4. 3 Per valutare l’importo della sanzione, l’autorità competente tiene conto in partico- lare della gravità della violazione e delle condizioni finanziarie dell’impresa.

Art. 68a Disposizioni transitorie relative alla modifica del 24 marzo 2006 1 I servizi offerti nell’ambito di una concessione di servizi di telecomunicazione al momento dell’entrata in vigore della modifica della presente legge del 24 marzo 2006 sono considerati notificati ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1. Le concessioni di radiocomunicazione che fanno parte delle concessioni di servizi di telecomuni- cazione soppresse rimangono valide e assumono gli oneri e le condizioni di queste ultime. 2 La concessione per il servizio universale rilasciata secondo il vecchio diritto è retta da questo sino alla scadenza.

II

Modifica del diritto vigente La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.

III

Coordinamento con la legge federale del 24 marzo 200610 sulla radiotelevisione Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la presente modifica di legge o la legge del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione, all’atto della seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due leggi le disposi- zioni qui appresso della presente modifica ricevono il seguente tenore:

Art. 6 Requisiti per i fornitori di servizi di telecomunicazione Chiunque fornisce un servizio di telecomunicazione deve: a. disporre delle necessarie capacità tecniche; b. rispettare il diritto applicabile, segnatamente la presente legge, la legge fede- rale del 24 marzo 200611 sulla radiotelevisione e le relative disposizioni d’esecuzione;

10 RS 784.40; RU 2007 737 11 RS 784.40; RU 2007 737

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c. osservare le prescrizioni attinenti al diritto del lavoro e garantire le condizio- ni di lavoro abituali nel settore; d. offrire un adeguato numero di posti di tirocinio.

Art. 11 Concessione dell’accesso da parte dei fornitori che detengono una posizione dominante sul mercato 1 I fornitori di servizi di telecomunicazione che detengono una posizione dominante sul mercato devono concedere agli altri fornitori, a condizioni trasparenti e non discriminatorie e a prezzi stabiliti in funzione dei costi, le seguenti prestazioni d’ac- cesso ai loro dispositivi e servizi: a. accesso completamente disaggregato alla rete locale; b. per quattro anni, accesso a flusso di bit ad alta velocità; c. fatturazione per l’uso della rete locale; d. interconnessione; e. linee affittate; f. accesso alle canalizzazioni di cavi, se queste dispongono di capacità suffi- cienti. 2 Essi sono tenuti a presentare separatamente le condizioni e i prezzi delle singole prestazioni.

3 Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

4 I fornitori di servizi di telecomunicazione consegnano all’Ufficio federale una copia dei loro accordi relativi all’accesso. Per quanto non vi si oppongano interessi preponderanti pubblici o privati, l’Ufficio federale consente la consultazione di que- sti accordi.

5 Per la diffusione di programmi radiotelevisivi non sussiste alcun obbligo

d’accesso.

Art. 39 Tasse della concessione di radiocomunicazione 1 L’autorità concedente riscuote una tassa per le concessioni di radiocomunicazione. Non è riscossa nessuna tassa per le concessioni di radiocomunicazione destinate alla diffusione di programmi radiotelevisivi secondo le disposizioni della legge federale del 24 marzo 200612 sulla radiotelevisione. 2 L’importo della tassa per le concessioni di radiocomunicazione si calcola secondo:

a. la gamma di frequenze attribuita, la classe di frequenze e il valore delle fre- quenze; b. la larghezza di banda attribuita;

12 RS 784.40; RU 2007 737

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c. la copertura territoriale; e d. la durata di utilizzazione. 3 Se una frequenza può essere utilizzata simultaneamente per diffondere programmi radiotelevisivi e per trasmettere altre informazioni, per la trasmissione di queste altre informazioni è riscossa una tassa di concessione proporzionale. 4 Se le concessioni di radiocomunicazione sono aggiudicate all’asta, la tassa di con- cessione corrisponde all’importo offerto dedotta la tassa amministrativa per la pub- blica gara e il rilascio della concessione di radiocomunicazione. L’autorità con- cedente può stabilire un’offerta minima. 5 A condizione che non siano forniti servizi di telecomunicazione e nell’ambito di un’utilizzazione razionale delle frequenze, il Consiglio federale può esentare dalla tassa per le concessioni di radiocomunicazione: a. le autorità nonché gli enti di diritto pubblico e gli stabilimenti della Confede- razione, dei Cantoni e dei Comuni qualora utilizzino lo spettro delle fre- quenze solo per le mansioni che sono gli unici ad adempiere; b. le imprese pubbliche di trasporto; c. le rappresentanze diplomatiche, le missioni permanenti, le sedi consolari e le organizzazioni intergovernative; d. gli enti privati, purché salvaguardino interessi pubblici su mandato della Confederazione, di un Cantone o di un Comune.

Art. 40 Tasse amministrative 1 L’autorità competente riscuote tasse amministrative a copertura dei costi delle sue decisioni e prestazioni, in particolare per: a. la registrazione dei fornitori di servizi di telecomunicazione e la vigilanza sugli stessi; b. le decisioni in materia di accesso, messa a disposizione di elenchi, interope- rabilità, linee affittate e coutenza di impianti; c. la composizione di controversie tra clienti e fornitori di servizi di telecomu- nicazione o di servizi a valore aggiunto; d. il rilascio, la sorveglianza, la modifica e la soppressione di concessioni per il servizio universale e di concessioni di radiocomunicazione; e. l’amministrazione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze e delle posizioni orbitali dei satelliti; f. l’amministrazione, l’attribuzione e la revoca di elementi d’indirizzo; g. la registrazione e il controllo degli impianti di telecomunicazione. 2 Se un’attività ai sensi del capoverso 1 riguarda servizi di telecomunicazione o con- cessioni di radiocomunicazione che servono interamente o parzialmente alla diffu- sione di programmi radiotelevisivi, l’autorità può tener conto della limitata capacità

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finanziaria dell’emittente titolare di un diritto d’accesso che viene direttamente o indirettamente gravata dalla tassa. 3 Se le attività enumerate nel capoverso 1 sono trasferite a terzi, questi possono essere obbligati a sottoporre i prezzi dei loro servizi all’Ufficio federale per appro- vazione, in particolare se per questi servizi non vi è concorrenza. 4 Il Dipartimento può fissare limiti massimi di prezzo, segnatamente se il livello dei prezzi su un determinato mercato fa supporre che vi saranno abusi.

IV

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 24 marzo 2006 Consiglio degli Stati, 24 marzo 2006 Il presidente: Claude Janiak Il presidente: Rolf Büttiker Il segretario: Ueli Anliker Il segretario: Christoph Lanz

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 13 luglio 2006.13

2 La presente legge entra in vigore il 1° aprile 2007.

9 marzo 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

13 FF 2006 3309

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Allegato (cifra II)

Modifica del diritto vigente

Le leggi qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 19 dicembre 198614 contro la concorrenza sleale

Art. 3 lett. o Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque: o. trasmette o fa trasmettere mediante telecomunicazione pubblicità di massa che non ha relazione diretta con un contenuto richiesto e omette di chiedere preliminarmente il consenso dei clienti, di menzionare correttamente il mit- tente o di indicare la possibilità di opporvisi in modo agevole e gratuito; chi, nell’ambito della vendita di merci, opere o prestazioni, ottiene le coordinate dei propri clienti indicando loro che hanno la possibilità di opporsi all’invio di pubblicità di massa mediante telecomunicazione non agisce in modo slea- le se trasmette loro, senza il loro consenso, pubblicità di massa per merci, opere e prestazioni proprie analoghe.

2. Legge federale del 9 ottobre 199215 sulla statistica federale

Art. 10 cpv. 3quater e 3quinquies 3quater L’Ufficio federale tiene un registro di campionamento come strumento ausilia- rio per le rilevazioni presso le economie domestiche e le persone. I fornitori di ser- vizi pubblici di telefonia sono tenuti a comunicare all’Ufficio federale i dati neces- sari relativi ai loro clienti, se disponibili. Essi possono essere indennizzati in parte o interamente per le loro spese. I servizi che collaborano alle rilevazioni non possono utilizzare i dati per propri scopi. I dati del registro di campionamento possono essere utilizzati unicamente per le rilevazioni effettuate conformemente alla presente legge. 3quinquies Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

14 RS 241 15 RS 431.01

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3. Legge federale del 6 ottobre 200016 sulla sorveglianza della

corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

Art. 1 cpv. 1 lett. c 1 La presente legge si applica alla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni qualora sia ordinata ed effettuata: c. nell’ambito della ricerca e del salvataggio di persone disperse.

Art. 3a Sorveglianza al di fuori di un procedimento penale 1 Al di fuori di un procedimento penale, può essere ordinata una sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni limitata all’identificazione degli utenti e ai dati relativi al traffico per ritrovare una persona dispersa. 2 Una persona è considerata dispersa quando la polizia constata che è impossibile rintracciarla, purché seri indizi facciano supporre che la sua salute o la sua vita sono in grave pericolo. 3 I dati relativi a terzi non implicati possono essere consultati unicamente se la gra- vità del pericolo che minaccia la persona dispersa lo giustifica.

Art. 6 lett. d La sorveglianza può essere ordinata: d. nei casi di cui all’articolo 3a: dalle autorità competenti secondo il diritto cantonale.

Art. 8 cpv. 5

5 Le informazioni ottenute nell’ambito di una sorveglianza secondo l’articolo 3a

possono essere utilizzate esclusivamente per salvare la persona dispersa e in seguito devono essere distrutte. In particolare, esse non possono essere utilizzate per il per- seguimento di reati.

Art. 9 cpv. 1bis 1bis Se nel corso di una sorveglianza ai sensi dell’articolo 3a vengono scoperti reati, le informazioni possono essere utilizzate alle condizioni di cui al capoverso 2.

Art. 18 cpv. 2 2 I Cantoni designano le autorità competenti ai sensi dell’articolo 6 lettera d al più tardi un anno dopo l’entrata in vigore della modifica della presente legge del 24 marzo 200617. Fintanto che tali autorità non sono designate, la sorveglianza può essere ordinata da un’autorità ai sensi dell’articolo 6 lettera a numero 4.

16 RS 780.1 17 RU 2007 941

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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

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