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AS 2007 987

Ordinanza della Commissione federale delle comunicazioni concernente la legge sulle telecomunicazioni

Ordinanza della Commissione federale delle comunicazioni concernente la legge sulle telecomunicazioni

Modifica del 28 febbraio 2007

La Commissione federale delle comunicazioni ordina:

I L’ordinanza della Commissione federale delle comunicazioni del 17 novembre

19971 concernente la legge sulle telecomunicazioni è modificata come segue:

Ingresso visti gli articoli 11a capoverso 4, 24a capoverso 2 e 28 capoverso 4 della legge del 30 aprile 19972 sulle telecomunicazioni (LTC),

Art. 1 1 L’Ufficio federale delle comunicazioni (Ufficio federale) rilascia le concessioni di radiocomunicazione che: a. non sono oggetto di una pubblica gara; b. hanno riservato almeno il 50 per cento della capacità trasmissiva disponibile alla diffusione di programmi radiotelevisivi con diritto d’accesso e almeno il

75 per cento alla diffusione di programmi con e senza diritto d’accesso.

2 Per quanto riguarda le altre concessioni di radiocomunicazione, l’Ufficio federale prepara le procedure di pubblica gara ed esamina le domande in base alle istruzioni della Commissione federale delle comunicazioni, sottoponendo a quest’ultima le proposte sul seguito da dare ad esse.

Art. 3 cpv. 2 lett. b

2 Sono considerate categorie di servizi:

b. la telefonia mobile

Art. 6 cpv. 1 1 I fornitori di servizi di telecomunicazione possono offrire ai loro utenti la possibili- tà di mantenere il loro numero di chiamata, in caso di cambiamento dell’ubicazione del collegamento.

2006-3334 987

Ordinanza della Commissione federale delle comunicazioni RU 2007 concernente la legge sulle telecomunicazioni

Titolo prima dell’art. 13a Sezione 3a: Produzione e presentazione di informazioni contabili e finanziarie

Art. 13a Il genere e la forma delle informazioni contabili e finanziarie che i fornitori di servi- zi di telecomunicazione che detengono una posizione dominante sul mercato devono presentare nell’ambito di una procedura di cui all’articolo 11a LTC sono definiti nell’appendice 3.

Art. 14 Abrogato

II Le appendici3 sono modificate come segue: Appendice 2: Prescrizioni tecniche e amministrative concernenti la libera scelta del fornitore di collegamenti nazionali e internazionali (6a edizione) Appendice 3: Esigenze concernenti il genere e la forma delle informazioni contabili e finanziarie presentate dai fornitori di servizi di tele- comunicazione che detengono una posizione dominante (1a edizione)

III La presente modifica entra in vigore contemporaneamente alla modifica del 24 marzo 20064 della legge del 30 aprile 19975 sulle telecomunicazioni.

28 febbraio 2007 Commissione federale delle comunicazioni: Il presidente, Marc Furrer

3 Le appendici non sono pubblicate nella RU. Possono essere ottenute presso l’Ufficio federale delle comunicazioni, rue de l’Avenir 44, casella postale, 2501 Bienne oppure scaricate dal sito Internet www.ufcom.ch. 4 RU 2007 921 5 RS 784.10

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