AS 2007 993
Regolamento interno della Commissione federale delle comunicazioni
Regolamento interno della Commissione federale delle comunicazioni
Modifica del 12 dicembre 2006 Approvata dal Consiglio federale il 9 marzo 2007
La Commissione federale delle comunicazioni ordina:
I Il regolamento interno del 6 novembre 19971 della Commissione federale delle comunicazioni è modificato come segue:
Art. 2 cpv. 1
1 La Commissione è composta dai membri nominati dal Consiglio federale. Ha sede
a Berna.
Art. 4 Commissione La Commissione è competente in particolare per: a. rilasciare le concessioni per il servizio universale e le concessioni di radio- comunicazione (art. 14 cpv. 1 e 24a cpv. 1 LTC); b. pronunciare una decisione in materia di accesso e disporre i necessari prov- vedimenti cautelari (art. 11a cpv. 1 LTC); c. disciplinare la portabilità dei numeri e la libera scelta del fornitore di colle- gamenti nazionali e internazionali (art. 28 cpv. 4 LTC); d. approvare i piani nazionali di numerazione (art. 28 cpv. 3 LTC); e. definire il genere e la forma delle informazioni contabili e finanziarie che i fornitori di servizi di telecomunicazione che detengono una posizione domi- nate sul mercato devono presentare nell’ambito di una procedura in materia di accesso (art. 11a cpv. 4 LTC); f. obbligare un fornitore di servizi di telecomunicazione a fornire linee affittate conformi alle norme internazionali e a prezzi stabiliti in funzione dei costi (art. 21b LTC); g. prendere provvedimenti di vigilanza e sanzioni amministrative (art. 58 cpv. 4 e art. 60 cpv. 2 LTC);
1 RS 784.101.115
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Regolamento interno della Commissione federale delle comunicazioni RU 2007
h. vietare a imprese organizzate secondo il diritto di un altro Paese la fornitura di servizi di telecomunicazione in Svizzera se non è concessa la reciprocità (art. 5 LTC).
Art. 8 cpv. 1 lett. a, b, c, e, f, g ed i 1 L’Ufficio federale prepara gli affari della Commissione, le presenta proposte e ne esegue le decisioni. Svolge questi compiti in modo autonomo, fatte salve competen- ze della Commissione e il potere di quest’ultima di emanare istruzioni. In particolare esso: a. rilascia le concessioni di radiocomunicazione su delega della Commissione (art. 24a cpv. 2 LTC); b. prepara e istruisce le procedure relative alle concessioni rilasciate dalla Commissione, segnatamente le procedure di pubblica gara; c. è l’autorità d’istruzione delle domande di decisione in materia di accesso (art. 11a cpv. 1 LTC); e. Abrogata f. consulta la Commissione della concorrenza per questioni concernenti la posizione dominante sul mercato (art. 11a cpv. 2 LTC); g. svolge le procedure di vigilanza di competenza della Commissione (art. 58 cpv. 4 e 60 cpv. 2 LTC) ed esegue le misure decise da quest’ultima; i. pubblica informazioni sui concessionari del servizio universale e di radio- comunicazione (art. 19b e 24f LTC).
Art. 17 cpv. 1 e 3 nonchè art. 18 Abrogati
II La presente modifica entra in vigore contemporaneamente alla modifica del 24 marzo 20062 della LTC.
12 dicembre 2006 Commissione federale delle comunicazioni: Il presidente, Marc Furrer
2 RS 784.10; RU 2007 921
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