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AS 2008 1049

Ordinanza del DFI sull'aggiunta di sostanze essenziali o fisiologicamente utili a derrate alimentari

Ordinanza del DFI sull’aggiunta di sostanze essenziali o fisiologicamente utili a derrate alimentari

Modifica del 7 marzo 2008

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ordina:

I L’ordinanza del DFI del 23 novembre 20051 sull’aggiunta di sostanze essenziali o fisiologicamente utili a derrate alimentari è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1 1 La presente ordinanza disciplina l’aggiunta alle derrate alimentari di sostanze essenziali o fisiologica-mente utili come vitamine, sali minerali e altre sostanze, nonché la loro caratterizzazione e le menzioni pubblicitarie.

Art. 2 Aggiunte permesse e vietate 1 Per conservare o migliorare il valore nutritivo oppure per tutelare la salute della popolazione, è permesso aggiungere alle derrate alimentari le vitamine, i sali mine- rali e le altre sostanze che figurano nell’allegato 1.

2 Sono ammessi i composti di vitamine, sali minerali e altre sostanze secondo

l’allegato 2. 3 È vietato aggiungere vitamine, sali minerali e altre sostanze alle derrate alimentari che figurano nell’allegato 4.

4 Sono fatte salve le disposizioni concernenti le singole derrate alimentari.

Art. 6 cpv. 1bis e 2–4 1bis Le derrate alimentari alle quali sono aggiunti vitamine, sali minerali o altre sostanze devono obbligatoriamente recare una caratterizzazione del valore nutritivo conformemente agli articoli 22–29 dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 20052 sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari. È eccettuato l’utilizzo di sale commestibile, sale da cucina o sale iodato oppure di sale commestibile, sale da cucina o sale fluorato. 2 Il tenore di vitamine indicato non può essere superiore alla dose giornaliera racco- mandata nella razione giornaliera, anche nel caso di un dosaggio in eccesso secondo l’articolo 4.

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2007-1221 1049

Aggiunta di sostanze essenziali o fisiologicamente utili a derrate alimentari RU 2008

3 Concerne soltanto il testo tedesco e francese

4 Il sale commestibile iodato o fluorato deve essere designato come «sale commesti- bile/sale da cucina/sale iodato» oppure come «sale commestibile/sale da cucina/sale fluorato».

Art. 7 cpv. 2 e 3 2 L’UFSP verifica l’ineccepibilità per la salute, l’idoneità allo scopo, la caratterizza- zione e le menzioni pubblicitarie delle aggiunte in questione. 3 Per la procedura di autorizzazione si applicano per analogia gli articoli 5 capo- versi 3 e 4 e 6 capoversi 1, 2 e 4 ODerr.

Art. 8 Adeguamento degli allegati L’UFSP adegua regolarmente gli allegati della presente ordinanza allo stato della scienza e della tecnica, nonché al diritto dei più importanti partner commerciali della Svizzera. A tal fine tiene conto delle decisioni dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (European Food Safety Authority, EFSA).

II

Disposizione transitoria della modifica del 7 marzo 2008 Le derrate alimentari non conformi alle modifiche del 7 marzo 2008 della presente ordinanza possono essere importate, fabbricate e caratterizzate secondo il diritto anteriore fino al 31 marzo 2010. Possono essere consegnate ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.

III

1 Gli allegati 1 e 2 sono sostituiti dalla versione qui annessa.

2 Alla presente ordinanza è aggiunto un nuovo allegato 4 conformemente alla ver-

sione qui annessa.

IV La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2008.

7 marzo 2008 Dipartimento federale dell’interno: Pascal Couchepin

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Aggiunta di sostanze essenziali o fisiologicamente utili a derrate alimentari RU 2008

Allegato 1 (art. 2 cpv. 1 e art. 3)

Vitamine, sali minerali e altre sostanze ammessi e dosi giornaliere raccomandate per adulti

Sostanza Dose giornaliera raccomandata per adulti

Vitamine Vitamina A 800 μg Β-Carotene (provitamina A) 4,8 mg Vitamina D 5 μg Vitamina E 10 mg Vitamina C 60 mg Vitamina K 0,1 mg Vitamina B1 (tiamina) 1,4 mg Vitamina B2 (riboflavina) 1,6 mg Niacina (vitamina PP) 18 mg Vitamina B6 2 mg Acido folico/folacina 200 μg Vitamina B12 1 μg Biotina 150 μg Acido pantotenico 6 mg

Sali minerali Calcio 800 mg Fosforo 800 mg Ferro 14 mg Magnesio 300 mg Zinco 15 mg Iodio 150 μg Selenio 50 μg

Altre sostanze Acidi grassi: Acido linoleico 6.0 g Acido alfalinoleico 1,2 g Acidi grassi omega-3 1,7 g Somma dell’acido eicosapentaenoico e 0,5 g dell’acido docosaesaenoico (EPA + DHA)

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Aggiunta di sostanze essenziali o fisiologicamente utili a derrate alimentari RU 2008

Allegato 2 (art. 2 cpv. 2)

Composti ammessi di vitamine, sali minerali e altre sostanze

Categoria 1: Vitamine Vitamina A Retinolo Acetato di retinile Palmitato di retinile Beta-carotene

Vitamina D Vitamina D3 (colecalciferolo) Vitamina D2 (ergocalciferolo)

Vitamina E D-alfa-tocoferolo DL-alfa-tocoferolo D-alfa-tocoferilacetato DL-alfa-tocoferilacetato D-alfa-tocoferil succinato

Vitamina K Fillochinone (fitomenadione)

Vitamina B1 Tiamina cloridrato Tiamina mononitrato

Vitamina B2 Riboflavina Riboflavina-5’-fosfato di sodio

Niacina Acido nicotinico Nicotinamide

Acido pantotenico D-pantotenato di calcio D-pantotenato di sodio Dexpantenolo

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Aggiunta di sostanze essenziali o fisiologicamente utili a derrate alimentari RU 2008

Vitamina B6 Piridossina cloridrato Piridossina-5’-fosfato Dipalmitato di piridossina

Acido folico Acido pteroilglutammico

Vitamina B12 Cianocobalamina Idrossocobalamina

Biotina D-biotina

Vitamina C Acido L-ascorbico L-ascorbato di sodio L-ascorbato di calcio L-ascorbato di potassio 6-palmitato di L-ascorbile

Categoria 2: Sali minerali Calcio Carbonato Cloruro Sali dell’acido citrico Gluconato Glicerofosfato Lattato Sali dell’acido ortofosforico Idrossido Ossido Solfato

Magnesio Acetato Carbonato Cloruro Sali dell’acido citrico Gluconato Glicerofosfato Sali dell’acido ortofosforico Lattato

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Aggiunta di sostanze essenziali o fisiologicamente utili a derrate alimentari RU 2008

Idrossido Ossido Solfato

Ferro Carbonato di ferro Citrato ferroso Citrato ferrico ammoniacale Gluconato ferroso Fumarato ferroso Difosfato ferrico di sodio Lattato ferroso Solfato ferroso Difosfato ferrico (pirofosfato ferrico) Saccarato ferrico Ferro elementare (Carbonil + elettrolitico + idrogeno-ridotto)

Iodio Ioduro di potassio Iodato di potassio Ioduro di sodio Iodato di sodio

Zinco Acetato Cloruro Citrato Gluconato Lattato Ossido Carbonato Solfato

Selenio Selenato di sodio Selenito acido di sodio Selenito di sodio

Categoria 3: Altre sostanze Acidi grassi Oli vegetali Oli di pesce Oli di alghe

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Aggiunta di sostanze essenziali o fisiologicamente utili a derrate alimentari RU 2008

Allegato 4 (art. 2 cpv. 3)

Elenco delle derrate alimentari a cui non devono essere aggiunti vitamine, sali minerali o altre sostanze

Alle seguenti derrate alimentari non devono essere aggiunti vitamine, sali minerali o altre sostanze:

1. frutta, verdure, carne compreso il pollame e pesce;

2. bevande con un tenore alcolico superiore a 1,2 per cento in volume.

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Aggiunta di sostanze essenziali o fisiologicamente utili a derrate alimentari RU 2008

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