AS 2008 1181
Ordinanza del DFI concernente l'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari
Ordinanza del DFI concernente l’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari
Modifica del 7 marzo 2008
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ordina:
I L’ordinanza del DFI del 23 novembre 20051 concernente l’esecuzione della legisla- zione sulle derrate alimentari è modificata come segue:
Art. 55 frase introduttiva e lett. b Le autorità di esecuzione notificano all’UFSP le contestazioni da esse intimate e i casi che sono loro comunicati conformemente all’articolo 54 ODerr se: b. le derrate alimentari o gli oggetti d’uso interessati sono stati distribuiti a un numero indeterminato di consumatori e la popolazione di parecchi Cantoni o all’estero è stata messa in pericolo o potrebbe esserlo.
Art. 73 cpv. 1 frase introduttiva (concerne soltanto il testo tedesco) e lett. c nonché 2 1 Su richiesta, la competente autorità di esecuzione cantonale controlla e attesta che:
c. un’azienda alimentare è assoggettata al suo controllo. 2 Essa può subordinare il rilascio dell’attestazione di cui al capoverso 1 lettere a o b alla presentazione: a. delle prescrizioni legali del Paese di destinazione che sono applicabili alle merci in questione; o b. di una perizia o di un rapporto d’analisi rilasciato da un servizio accreditato.
II La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2008.
7 marzo 2008 Dipartimento federale dell’interno: Pascal Couchepin
1 RS 817.025.21
2007-1226 1181
Esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari RU 2008
1182