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AS 2008 1181

Ordinanza del DFI concernente l'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari

Ordinanza del DFI concernente l’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari

Modifica del 7 marzo 2008

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ordina:

I L’ordinanza del DFI del 23 novembre 20051 concernente l’esecuzione della legisla- zione sulle derrate alimentari è modificata come segue:

Art. 55 frase introduttiva e lett. b Le autorità di esecuzione notificano all’UFSP le contestazioni da esse intimate e i casi che sono loro comunicati conformemente all’articolo 54 ODerr se: b. le derrate alimentari o gli oggetti d’uso interessati sono stati distribuiti a un numero indeterminato di consumatori e la popolazione di parecchi Cantoni o all’estero è stata messa in pericolo o potrebbe esserlo.

Art. 73 cpv. 1 frase introduttiva (concerne soltanto il testo tedesco) e lett. c nonché 2 1 Su richiesta, la competente autorità di esecuzione cantonale controlla e attesta che:

c. un’azienda alimentare è assoggettata al suo controllo. 2 Essa può subordinare il rilascio dell’attestazione di cui al capoverso 1 lettere a o b alla presentazione: a. delle prescrizioni legali del Paese di destinazione che sono applicabili alle merci in questione; o b. di una perizia o di un rapporto d’analisi rilasciato da un servizio accreditato.

II La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2008.

7 marzo 2008 Dipartimento federale dell’interno: Pascal Couchepin

1 RS 817.025.21

2007-1226 1181

Esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari RU 2008

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