AS 2008 1187
Ordinanza sui prodotti del tabacco e gli articoli per fumatori con succedanei del tabacco
Ordinanza sui prodotti del tabacco e gli articoli per fumatori con succedanei del tabacco (Ordinanza sul tabacco, OTab)
Modifica del 7 marzo 2008
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 27 ottobre 20041 sul tabacco è modificata come segue:
Art. 6 cpv. 1 lett. b 1 Senza autorizzazione possono essere consegnati soltanto prodotti del tabacco che, oltre al tabacco greggio, contengono unicamente le seguenti sostanze, e questo fino a concorrenza delle percentuali in massa indicate (le quantità si riferiscono alla sostanza secca del prodotto finito, senza eventuali involucri in materiali estranei al tabacco): b. sostanze umidificanti: in una quantità totale non superiore al 10 per cento in massa e al 60 per cento in massa nel tabacco per pipe ad acqua; sono auto- rizzate: glicerina, sorbitolo, glicole 1,2-propilenico, glicole 1,3-butilenico, glicole trietilenico, acido ortofosforico e acido alfa-glicerofosforico e i loro sali di sodio, potassio, calcio e magnesio;
Art. 16 cpv. 1 lett. d 1 Il testo delle indicazioni relative al tenore di catrame, nicotina e monossido di carbonio e delle avvertenze deve essere apposto come segue: d. contornato da un bordo nero con uno spessore minimo di 3 mm e massimo di 4 mm, che non interferisca in alcun modo con la leggibilità dell’avver- tenza o dell’informazione fornita; sui prodotti del tabacco di cui all’arti- colo 12 capoverso 6 non dev’essere apposto alcun bordo.
1 RS 817.06
2007-1212 1187
Ordinanza sul tabacco RU 2008
II La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2008.
7 marzo 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova