AS 2008 1189
Ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di Origine animale
Ordinanza concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA)
Modifica del 7 marzo 2008
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 23 giugno 20041 concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 2 lett. a e 2bis
2 Essa non si applica a:
a. abrogata 2bis Essa si applica ai resti alimentari soltanto se questi ultimi:
a. provengono da mezzi di trasporto impiegati nel traffico transfrontaliero; b. sono destinati all’alimentazione animale; oppure c. sono destinati a essere utilizzati in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio, salvo che provengano dalle economie domestiche private e vengano consegnati alla raccolta pubblica dei rifiuti organici.
Art. 3 cpv. 1, 2bis, 6 e 7 1 Sono considerati sottoprodotti di origine animale i corpi di animali, le carcasse di animali e i prodotti di origine animale non destinati all’uso alimentare, nonché i resti alimentari, interi o in parti, greggi o trasformati; 2bis Sono considerati resti alimentari i resti di cucina e di ristorazione provenienti da installazioni in cui si producono derrate alimentari per il consumo immediato quali ristoranti, imprese di catering e cucine, incluse le cucine centralizzate e le cucine domestiche. I resti alimentari sono considerati greggi finché non vengono trasforma- ti con uno dei metodi di cui all’allegato 4. 6 Sono considerati impianti di produzione di biogas gli impianti professionali in cui si eliminano biologicamente i sottoprodotti di origine animale in condizioni anaero- biche.
1 RS 916.441.22
2007-2948 1189
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7 Sono considerati impianti di compostaggio gli impianti professionali in cui si
eliminano biologicamente i sottoprodotti di origine animale in condizioni aerobiche.
Art. 4 lett. g I sottoprodotti di origine animale della categoria 1 sono: g. resti alimentari provenienti da mezzi di trasporto impiegati nel traffico tran- sfrontaliero (resti alimentari provenienti dall’estero).
Art. 6 lett. e ed f I sottoprodotti di origine animale della categoria 3 sono: e. derrate alimentari di origine animale o contenenti prodotti di origine ani- male, ad eccezione dei resti alimentari, che non sono più destinate al con- sumo umano ma non rappresentano un rischio per la salute umana né per quella animale; f. resti alimentari diversi da quelli menzionati all’articolo 4 lettera g (resti ali- mentari provenienti dalla Svizzera).
Art. 9 cpv. 2 lett. f–j
2 Non è necessaria un’autorizzazione per:
f. l’utilizzo di sottoprodotti di origine animale a fini diagnostici, didattici e di ricerca, nonché a fini tassidermici e per la produzione di trofei; g. la raccolta e l’immagazzinamento intermedio di resti alimentari nel luogo in cui sono prodotti; h. l’utilizzo di resti alimentari nell’economia domestica in cui sono prodotti; i. l’incenerimento di resti alimentari in impianti di incenerimento dei rifiuti, salvo che provengano dal traffico aereo transfrontaliero; j. la valorizzazione di resti alimentari in impianti di biogas o di compostaggio nella cui area non si trova un’azienda di allevamento di animali.
Art. 11a Raccolta, immagazzinamento intermedio, trasporto e identificazione dei resti alimentari 1 Gli articoli 10 e 11 si applicano soltanto ai resti alimentari provenienti dall’estero prodotti nell’ambito del traffico aereo transfrontaliero. 2 Per tutti gli altri resti alimentari si applicano, per quanto riguarda la raccolta, l’immagazzinamento intermedio, il trasporto e l’identificazione, soltanto i requisiti relativi ai veicoli e ai contenitori di cui all’allegato 1 cifra 2.
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Art. 13 cpv. 2, primo periodo, e 3 2 I corpi di animali e parti di essi possono essere utilizzati allo stato greggio per alimentare animali carnivori, pesci di allevamento e uccelli necrofagi, a condizione che non presentino segni di una malattia trasmissibile all’uomo o agli animali. … 3 I sottoprodotti di origine animale della categoria 1 possono essere utilizzati a fini diagnostici, didattici e di ricerca, nonché a fini tassidermici e per la produzione di trofei.
Art. 17 Eliminazione dei residui di incenerimento e di fermentazione L’eliminazione dei residui di incenerimento provenienti da impianti di incenerimen- to, di biogas e di compostaggio è disciplinata dalla legislazione in materia di prote- zione dell’ambiente e in materia di agricoltura, in particolare dall’ordinanza tecnica del 10 dicembre 19902 sui rifiuti, dall’ordinanza del 22 giugno 20053 sul traffico di rifiuti, dall’ordinanza del 18 maggio 20054 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici e dall’ordinanza del 10 gennaio 20015 sui concimi.
Art. 18 cpv. 1
1 A eccezione dei pesci, gli animali non possono essere alimentati con proteine
derivate da animali della loro stessa specie. Il foraggiamento con prodotti a base di sangue, latte, prodotti a base di latte, colostro, gelatina, proteine idrolizzate, fosfato bi- e tricalcico, collagene, uova e loro sottoprodotti nonché resti alimentari non rientra nel divieto summenzionato.
Art. 18a lett. h I prodotti a base di sangue possono essere utilizzati come componenti di alimenti per suini, pollame e pesce se: h. l’utilizzo e la conservazione di foraggio che contiene prodotti a base di san- gue avviene soltanto in effettivi in cui non vi sono ruminanti.
Art. 18c Resti alimentari provenienti dalla Svizzera I resti alimentari provenienti dalla Svizzera possono essere utilizzati come compo- nenti di alimenti per suini e pollame se: a. sono raccolti e trasformati in impianti che soddisfano le disposizioni degli allegati 2 e 3 oppure sono valorizzati nell’economia domestica privata in cui sono stati prodotti; e b. sono stati trasformati conformemente all’allegato 4 cifra 39a.
2 RS 814.600 3 RS 814.610 4 RS 814.81 5 RS 916.171
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Art. 20 Alimentazione dei suini Per alimentare i suini possono essere utilizzati: a. alimenti liquidi derivati da sottoprodotti di origine animale della categoria 3 che sono stati sottoposti a sterilizzazione a pressione conformemente all’allegato 4; b. resti alimentari provenienti dalla Svizzera e prodotti di cui all’articolo 6 let- tera e che sono stati sottoposti al trattamento di cui all’allegato 4 cifra 39a.
Art. 21 cpv. 1 lett. a e b, nonchè 2 1 Per alimentare animali la cui carne non è ammessa come derrata alimentare posso- no essere utilizzati: a. sottoprodotti di origine animale della categoria 3 greggi o trasformati con- formemente all’allegato 4; b. Abrogata 2 Per alimentare animali carnivori e uccelli necrofagi possono essere utilizzati anche i corpi di animali o parti di essi ammessi a tale scopo secondo l’articolo 13 capo- verso 2.
Art. 22 cpv. 1 Abrogato
Art. 24 cpv. 5 5 L’autorità cantonale può autorizzare deroghe ai requisiti elencati negli allegati 2 e 3 nei casi in cui sia dimostrato che non si possono diffondere agenti patogeni e che è garantita la tutela dell’ambiente. In particolare deve essere garantita la separazione tra le fasi di lavorazione sporche e quelle pulite e deve essere esclusa una conta- minazione dei sottoprodotti di origine animale trasformati.
Art. 28 cpv. 1bis lett. c 1bis Nell’autorizzazione d’esercizio essa definisce:
c. la capacità di esercizio massima ammessa sulla base della capacità di tra- sporto, di ricezione, di immagazzinamento e di trasformazione tecnica;
Art. 29 cpv. 1 1 Gli impianti a bassa capacità di trasformazione fabbricati in serie possono essere offerti o venduti soltanto se sono stati autorizzati dall’Ufficio federale.
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Art. 34 cpv. 3 3 Il controllo della produzione e della messa in commercio di alimenti per animali è disciplinato inoltre dall’ordinanza del 26 maggio 19996 sugli alimenti per animali.
Art. 35 cpv. 2 2 Chi affida a terzi l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale, ad eccezione dei resti alimentari, è tenuto a dimostrare al Cantone, presentando accordi scritti, che l’eliminazione è garantita per almeno due anni. Gli accordi contengono dati concer- nenti le quantità e le condizioni di recesso.
Art. 36 cpv. 1 1 La responsabilità per l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale non risul- tanti dalla macellazione o dalla trasformazione della carne effettuate a titolo profes- sionale spetta al Cantone; i resti alimentari costituiscono un’eccezione.
Art. 39 cpv. 3 3 Per le pelli e i pelami immagazzinabili, per i resti alimentari e per i sottoprodotti di origine animale che sono stati sottoposti a sterilizzazione a pressione non è necessa- ria la garanzia di presa a carico.
Art. 44 cpv. 4 4 Dopo l’entrata in vigore della modifica del 7 marzo 20087 gli impianti in cui si producono alimenti liquidi devono essere adeguati ai requisiti edilizi (all. 2 cifra 241) entro 12 mesi, gli impianti di produzione di biogas e di compostaggio entro
24 mesi.
II Gli allegati 1–4 sono modificati secondo le versioni qui annesse.
III L’ordinanza del 27 giugno 19958 sulle epizoozie è modificata come segue:
Art. 41–46 Abrogati
IV
6 RS 916.307 7 RU 2008 1189 8 RS 916.401
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1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2008.
2 Le cifre 12 e 13 dell’allegato 1 entrano in vigore il 1° luglio 2008.
7 marzo 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelleria della Confederazione, Corina Casanova
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Allegato 1 (art. 10, 11, 11a e 21)
Cifre 12 e 13
12 Durante il trasporto, un’etichetta applicata al veicolo, al contenitore, al
cartone o ad altro materiale di imballaggio deve indicare chiaramente la categoria di sottoprodotti di origine animale. Sull’etichetta devono inoltre figurare i colori e le scritte seguenti: a. il colore rosso e la scritta «destinato solo all’incenerimento» nel caso di sottoprodotti di origine animale della categoria 1; b. il colore giallo e la scritta «non destinato al consumo animale» nel caso di sottoprodotti di origine animale della categoria 2; c. il colore rosso e la scritta «destinato all’alimentazione di (nome della categoria specifica di animali a cui è destinato il materiale)» nel caso di sottoprodotti di origine animale della categoria 1 ammessi per l’ali- mentazione degli animali carnivori (art. 13 cpv. 2); d. il colore verde e la scritta «non destinato al consumo umano» nel caso di sottoprodotti di origine animale della categoria 3. 13 Il materiale delle categorie 1 e 2 che viene sottoposto a una sterilizzazione a pressione deve essere marcato con trieptanoato di glicerina (GHT) rispettan- do le condizioni seguenti: a. il GHT deve essere aggiunto dopo che il materiale è stato igienizzato con una temperatura di almeno 80 °C. b. deve essere garantita una ripartizione uniforme del GHT. c. la concentrazione minima nel materiale trasformato deve essere di
250 mg GHT per chilo di grasso.
Se dopo la sterilizzazione a pressione il materiale trasformato viene incene- rito direttamente nello stesso impianto oppure viene portato all’inceneri- mento mediante un sistema chiuso, la marcatura con il GHT non è neces- saria.
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Allegato 2 (art. 18c e 24)
Cifra 231 231 Devono essere soddisfatti i requisiti di cui agli articoli 43–45 dell’ordinanza tecnica del 10 dicembre 19909 sui rifiuti e quelli di cui all’allegato 2.6 dell’ordinanza del 18 maggio 200510 concernente la riduzione dei rischi ine- renti ai prodotti chimici.
Cifra 232 232 I requisiti generali di cui alla cifra 1 non si applicano agli impianti di produ- zione di biogas e agli impianti di compostaggio che trasformano pelli, pela- mi, pellicce, corna, setole, piume o peli della categoria 3 o prodotti del metabolismo. Una contaminazione del prodotto finito deve essere evitata mediante provvedimenti di tipo edilizio o gestionale.
Cifra 24
24 Requisiti degli impianti sulla cui area si trova un’azienda
di allevamento di animali
241 Se sulla stessa area di un impianto si trova un’azienda di allevamento di
animali da reddito, nelle vie di accesso e di uscita occorre adottare provve- dimenti edilizi e gestionali atti a separare il settore appartenente all’azienda.
242 Gli animali da reddito non possono venire in contatto né direttamente né
indirettamente con i veicoli e i contenitori usati per il trasporto di sottopro- dotti di origine animale greggi.
243 È consentito il trasporto della merce igienizzata secondo l’allegato 4
cifre 12, 342 o 39a al settore della produzione di energia o di alimenti per animali tramite un sistema chiuso di condotte o tubi.
9 RS 814.600 10 RS 814.81
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Allegato 3 (art. 18c e 24)
Cifra 33 33 I requisiti di cui alla cifra 13 non si applicano agli impianti di produzione di biogas e agli impianti di compostaggio che trasformano pelli, pelami, pellic- ce, corna, setole, piume o peli della categoria 3 o prodotti del metabolismo. Una contaminazione del prodotto finito deve essere evitata mediante prov- vedimenti di tipo edilizio o gestionale.
Allegato 4 (art. 12–15, 18a, 18c, 20 e 21 cpv. 1 e 1bis)
Cifra 323 323 Gli articoli da masticare per animali devono essere sottoposti a un trattamen- to in grado di distruggere gli organismi patogeni.
Cifra 34 Valorizzazione in impianti di produzione di biogas e di compostaggio
341 Prima o durante la valorizzazione in un impianto di produzione di biogas o
di compostaggio, il materiale della categoria 3 deve essere sottoposto a steri- lizzazione a pressione conformemente alla cifra 12. 342 È escluso dall’obbligo di sterilizzazione a pressione il materiale della cate- goria 3 che fermenta in un impianto di depurazione e successivamente viene portato all’incenerimento mediante un sistema chiuso. 343 Pelli, pelami, pellicce, zoccoli, corna, setole, piume e peli, i resti alimentari provenienti dalla Svizzera e i prodotti di cui all’articolo 6 lettera e sono esclusi dall’obbligo di sterilizzazione a pressione se prima o durante la fer- mentazione o il compostaggio sono stati sottoposti per almeno un’ora, sotto forma di particelle di 12 mm al massimo, a un trattamento termico con una temperatura interna di 70 °C. 344 Per i resti alimentari è ammesso, al posto del trattamento termico di cui alla cifra 343, un processo di fermentazione termofilo a 53 °C per una durata di almeno 24 ore.
345 Per le piume è anche ammessa, al posto del trattamento termico di cui alla
cifra 343, una calcinatura con calce spenta ad una concentrazione del 2–5 per cento.
346 Possono essere autorizzati anche altri metodi di trasformazione, purché la
loro efficacia igienica sia equivalente. La prova comprende una valutazione del rischio relativa al pericolo costituito dalle materie prime, una definizione delle condizioni di trasformazione e una validazione attestante che viene raggiunta la seguente riduzione complessiva del rischio:
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a. in caso di processi termici e chimici, una riduzione di 5 unità log10 per i batteri non sporigeni e i virus non termoresistenti nonché una riduzione di 3 unità log10 per i virus termoresistenti, qualora questi ultimi siano risultati essere un pericolo rilevante; b. in caso di processi chimici, una riduzione di 3 unità log10 per gli stadi di parassiti in grado di sopravvivere.
Cifra 39a 39a Resti alimentari destinati all’alimentazione animale I resti alimentari utilizzati come alimenti per animali devono essere sotto- posti a un trattamento la cui efficacia corrisponda a quella di un riscalda- mento a temperatura di ebollizione per almeno 20 minuti.
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