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AS 2008 1219

Ordinanza dell'Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari

Ordinanza dell’Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari

Modifica del 20 marzo 2008

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto dell’Ufficio del Consiglio degli Stati del 16 novembre 20071; visto il parere del Consiglio federale del 7 dicembre 20072, decreta:

I L’ordinanza dell’Assemblea federale del 18 marzo 19883 concernente la legge sulle indennità parlamentari è modificata come segue:

Art. 11 cpv. 2, primo e quarto periodo 2 I periti e le altre persone consultate dalle commissioni e dalle delegazioni ricevono di norma la stessa indennità dei parlamentari, sempreché non diano informazioni nel loro proprio interesse. … La Delegazione amministrativa può stabilire altre inden- nità, segnatamente per periti stranieri e in casi speciali.

II La Conferenza di coordinamento determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 20 marzo 2008 Consiglio nazionale, 20 marzo 2008 Il presidente: Christoffel Brändli Il presidente: André Bugnon Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Entrata in vigore La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2008.

20 marzo 2008 Conferenza di coordinamento dell’Assemblea federale