AS 2008 1221
Ordinanza del DATEC sulla prova del metodo di produzione e dell'origine dell'elettricità
Ordinanza del DATEC sulla prova del metodo di produzione e dell’origine dell’elettricità
Modifica del 18 marzo 2008
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) ordina:
I L’ordinanza del DATEC del 24 novembre 20061 sulla prova del metodo di produ- zione e dell’origine dell’elettricità è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 2 2 Essa disciplina inoltre la procedura di registrazione, di rilascio, di sorveglianza della trasmissione e di blocco della garanzia d’origine.
Art. 2 cpv. 1 e 2
1 Abrogato
2 Il periodo di produzione determinante per la registrazione dell’elettricità prodotta e immessa in rete è pari a un mese civile, un trimestre o un anno civile.
Art. 3 cpv. 2 2 La base per la registrazione dell’impianto è costituita dai dati di cui all’articolo 2 capoverso 3 lettere c–f. I dati devono essere certificati da un organismo di valuta- zione della conformità (auditor) accreditato per questo settore. Per gli impianti con una potenza di allacciamento inferiore a 30 kVA e per gli impianti che dispon- gono di un contratto ai sensi dell’articolo 28a della legge del 26 giugno 19982 sull’energia, è sufficiente una certificazione da parte dell’esercente del punto di misurazione, a condizione che sia giuridicamente distinto dal produttore.
Art. 4 cpv. 2 e 4 lett. b e c
2 Abrogato
4 I dati di produzione devono essere comunicati all’organismo di rilascio al più tardi:
b. entro la fine del trimestre successivo, in caso di rilevamento trimestrale; c. entro la fine di aprile dell’anno successivo, in caso di rilevamento annuale.
2008-0509 1221
Prova del metodo di produzione e dell’origine dell’elettricità RU 2008
Art. 4a Determinazione della quantità di elettricità prodotta nel caso dell’impiego di pompe 1 Se un impianto idroelettrico impiega pompe per disporre dell’acqua necessaria alla futura produzione di elettricità, la quantità di elettricità prodotta dev’essere calcolata come segue: la quantità di elettricità impiegata per azionare le pompe, moltiplicata per un rendimento dell’83 per cento, va dedotta dalla quantità di elettricità immessa. 2 Devono inoltre essere dedotti eventuali saldi negativi risalenti al periodo prece- dente. 3 Se, nella media annuale, il rendimento è inferiore all’83 per cento, il produttore può chiedere all’UFE l’applicazione di un valore meno elevato. Egli deve dimostrare tale valore in uno studio condotto da un organismo indipendente. Il valore dev’es- sere tale che, al momento della registrazione delle garanzie d’origine, sia presa in considerazione in ogni caso soltanto la quantità di elettricità riconducibile agli affluenti naturali.
4 Ilproduttore può decidere autonomamente dell’impiego di un rendimento più
elevato.
Art. 5 cpv. 2, 7 e 8 2 Amministra una banca dati con tutti i dati necessari per il rilevamento e la gestione dei dati, nonché per la registrazione, il rilascio, la sorveglianza della trasmissione e il blocco delle garanzie d’origine.
7 e 8 Abrogati
II La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2008.
18 marzo 2008 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Moritz Leuenberger