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AS 2008 1607

Legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati

Legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati (LAV)

del 23 marzo 2007

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 123 e 124 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 9 novembre 20052, decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Principi 1 Ogni persona la cui integrità fisica, psichica o sessuale è stata direttamente lesa a causa di un reato (vittima) ha diritto all’aiuto conformemente alla presente legge (aiuto alle vittime). 2 Hanno diritto all’aiuto alle vittime anche il coniuge, i figli e i genitori della vittima, nonché le altre persone unite alla vittima da legami analoghi (congiunti).

3 Il diritto sussiste indipendentemente dal fatto che l’autore:

a. sia stato rintracciato; b. si sia comportato in modo colpevole; c. abbia agito intenzionalmente o per negligenza.

Art. 2 Forme dell’aiuto alle vittime L’aiuto alle vittime comprende: a. la consulenza e l’aiuto immediato; b. l’aiuto a più lungo termine fornito dai consultori; c. il contributo alle spese per l’aiuto a più lungo termine fornito da terzi; d. l’indennizzo; e. la riparazione morale; f. l’esenzione dalle spese processuali; g. la protezione e i diritti particolari nel procedimento penale.

RS 312.5

2004-1159 1607

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Art. 3 Campo d’applicazione territoriale

1 L’aiuto alle vittime è concesso se il reato è stato commesso in Svizzera.

2 Se il reato è stato commesso all’estero, le prestazioni dei consultori sono accordate alle condizioni di cui all’articolo 17; non vengono concessi indennizzi né riparazioni morali.

Art. 4 Sussidiarietà dell’aiuto alle vittime 1 Le prestazioni dell’aiuto alle vittime sono accordate definitivamente solo se l’au- tore del reato o un’altra persona o istituzione debitrice non versa prestazioni o versa prestazioni insufficienti. 2 Chi chiede un contributo alle spese per l’aiuto a più lungo termine fornito da terzi, un indennizzo o una riparazione morale deve rendere attendibile che sono soddis- fatte le condizioni di cui al capoverso 1, eccetto che, in considerazione di circostanze particolari, non si possa pretendere che egli si adoperi per ottenere prestazioni da terzi.

Art. 5 Consulenza ed aiuto gratuiti La consulenza, l’aiuto immediato e l’aiuto a più lungo termine fornito dai consultori sono gratuiti per la vittima e i suoi congiunti.

Art. 6 Considerazione dei redditi nella concessione di altre prestazioni 1 Hanno diritto a un contributo alle spese per l’aiuto a più lungo termine fornito da terzi e all’indennizzo solo le vittime e i loro congiunti i cui redditi determinanti non superano il quadruplo dell’importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale conformemente all’articolo 10 capoverso 1 lettera a della legge federale del 6 otto- bre 20063 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i super- stiti e l’invalidità (LPC).4 2 I redditi computabili dell’avente diritto sono calcolati secondo l’articolo 11 LPC; sono determinanti i redditi probabili dopo il reato.5 3 La riparazione morale è concessa indipendentemente dai redditi dell’avente diritto.

Art. 7 Trasferimento dei diritti al Cantone 1 Se, conformemente alla presente legge, un Cantone fornisce aiuto alle vittime, le pretese a prestazioni analoghe spettanti alla vittima o ai suo congiunti in ragione del reato passano al Cantone fino a concorrenza delle prestazioni cantonali. 2 Queste pretese sono prioritarie rispetto ad altre che l’avente diritto può far valere e rispetto alle pretese di regresso di terzi.

3 RS 831.30

4 v. art 49 (Coordinamento con la LPC).

5 v. art 49 (Coordinamento con la LPC).

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3 Il Cantone rinuncia a far valere le proprie pretese nei confronti dell’autore del reato se ne risultassero pregiudicati gli interessi degni di protezione della vittima o dei suoi congiunti o la reintegrazione sociale dell’autore del reato.

Art. 8 Informazione sull’aiuto alle vittime e annuncio dei casi

1 In occasione della prima audizione, la polizia informa la vittima su:

a. l’indirizzo e i compiti dei consultori; b. la possibilità di chiedere diverse prestazioni dell’aiuto alle vittime; c. il termine per la presentazione di una domanda d’indennizzo e di riparazione morale.

2 La polizia trasmette a un consultorio il nome e l’indirizzo della vittima se

quest’ultima vi acconsente. 3 Se residente in Svizzera, chi è vittima di un reato all’estero può rivolgersi a una rappresentanza svizzera o a un ente incaricato della protezione consolare svizzera. Questi enti informano la vittima nel senso del capoverso 1 e, con il suo consenso, ne comunicano nome e indirizzo a un consultorio.

4 I capoversi 1–3 si applicano per analogia ai congiunti della vittima.

Capitolo 2: Prestazioni dei consultori Sezione 1: Consultori

Art. 9 Offerta 1 I Cantoni provvedono affinché siano a disposizione consultori privati o pubblici autonomi nel loro settore di attività. Tengono conto al riguardo dei bisogni particola- ri delle diverse categorie di vittime.

2 I consultori possono essere istituiti in comune da più Cantoni.

Art. 10 Diritto di esaminare gli atti 1 I consultori possono esaminare gli atti delle autorità di perseguimento penale e dei tribunali riguardanti procedimenti ai quali la vittima o i suoi congiunti partecipano, per quanto essi vi acconsentano. 2 Il diritto di esaminare gli atti può essere negato ai consultori soltanto se, secondo il diritto procedurale determinante, tale rifiuto potrebbe essere opposto anche alla parte lesa.

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Art. 11 Obbligo del segreto 1 Le persone che lavorano per un consultorio devono mantenere il segreto, nei con- fronti delle autorità e dei privati, circa le loro constatazioni. L’obbligo del segreto sussiste anche dopo la cessazione del lavoro per il consultorio.

2 L’obbligo del segreto decade se la persona consigliata vi acconsente.

3 Se l’integrità fisica, psichica o sessuale di una vittima minorenne o di un’altra per- sona minorenne è seriamente minacciata, il consultorio può informare l’autorità tutoria o denunciare il reato all’autorità di perseguimento penale. 4 Chi viola l’obbligo del segreto è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Sezione 2: Consulenza e aiuto dei consultori e contributi alle spese

Art. 12 Consulenza 1 I consultori consigliano la vittima e i suoi congiunti e li aiutano a far valere i loro diritti. 2 Se ricevono un avviso secondo l’articolo 8 capoverso 2 o 3, i consultori si mettono in contatto con la vittima o con i suoi congiunti.

Art. 13 Aiuto immediato e aiuto a più lungo termine 1 I consultori forniscono immediatamente alla vittima e ai suoi congiunti un aiuto per alleviare le necessità più urgenti dovute al reato (aiuto immediato). 2 Se necessario, forniscono loro un aiuto supplementare, fintanto che lo stato di salute dell’interessato non si sia stabilizzato e le altre conseguenze del reato non siano, per quanto possibile, eliminate o compensate (aiuto a più lungo termine).

3 I consultori possono fornire queste loro prestazioni per il tramite di terzi.

Art. 14 Entità delle prestazioni 1 Le prestazioni comprendono l’assistenza medica, psicologica, sociale, materiale e giuridica adeguata di cui la vittima o i suoi congiunti hanno bisogno in Svizzera a seguito del reato. Se necessario, i consultori procurano un alloggio d’emergenza alla vittima o ai suoi congiunti. 2 Una persona domiciliata all’estero che è stata vittima di un reato in Svizzera ha inoltre diritto a contributi alle spese di cura nel suo luogo di domicilio.

Art. 15 Accesso ai consultori 1 I Cantoni provvedono affinché alla vittima e ai suoi congiunti sia garantito entro un termine adeguato l’aiuto immediato di cui necessitano.

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2 La vittima e i suoi congiunti possono rivolgersi a un consultorio indipendentemen- te dal momento della commissione del reato. 3 La vittima e i suoi congiunti possono rivolgersi al consultorio di loro scelta.

Art. 166 Contributi alle spese per l’aiuto a più lungo termine fornito da terzi I contributi alle spese per l’aiuto a più lungo termine fornito da terzi coprono i costi: a. integralmente se, conformemente all’articolo 6 capoversi 1 e 2, i redditi determinanti dell’avente diritto non superano il doppio dell’importo destina- to alla copertura del fabbisogno vitale; b. proporzionalmente se, conformemente all’articolo 6 capoversi 1 e 2, i redditi determinanti dell’avente diritto si situano tra il doppio e il quadruplo del- l’importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale.

Sezione 3: Reato commesso all’estero

Art. 17 1 Se il reato è commesso all’estero, hanno diritto a un aiuto conformemente al pre- sente capitolo: a. la vittima, se era domiciliata in Svizzera al momento del reato e al momento in cui ha depositato la domanda; b. i congiunti della vittima, se erano anch’essi domiciliati in Svizzera al momento del reato e al momento in cui hanno depositato la domanda. 2 L’aiuto è accordato solo se lo Stato sul cui territorio è stato commesso il reato non fornisce prestazioni o fornisce prestazioni insufficienti.

Sezione 4: Ripartizione delle spese tra i Cantoni

Art. 18 1 Il Cantone che fornisce prestazioni secondo il presente capitolo a favore di una persona domiciliata in un altro Cantone è indennizzato da quest’ultimo. 2 Se non esiste alcun disciplinamento intercantonale sulla ripartizione delle spese, il Cantone di domicilio versa contributi forfettari al Cantone che ha versato le presta- zioni. La base di calcolo è data dalla somma delle spese di tutti i Cantoni per le prestazioni ai sensi del presente capitolo, divisa per il numero di beneficiari di queste prestazioni.

6 v. art. 49 (Coordinamento con la LPC).

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Capitolo 3: Indennizzo e riparazione morale da parte del Cantone Sezione 1: Indennizzo

Art. 19 Diritto all’indennizzo 1 La vittima e i suoi congiunti hanno diritto a un indennizzo per il danno subito a seguito della lesione o della morte della vittima. 2 Il danno è stabilito secondo gli articoli 45 (risarcimento in caso di morte) e 46 (risarcimento in caso di lesione corporale) del Codice delle obbligazioni7. Sono fatti salvi i capoversi 3 e 4. 3 Non sono considerati i danni materiali e i danni che possono dar luogo a presta- zioni di aiuto immediato e di aiuto a più lungo termine secondo l’articolo 13. 4 I danni all’economia domestica e i danni legati all’incapacità di fornire assistenza ai propri congiunti sono considerati solo se comportano costi supplementari o una diminuzione dell’attività lucrativa.

Art. 20 Calcolo dell’indennizzo 1 Le prestazioni che il richiedente ha ottenuto da terzi a titolo di risarcimento del danno sono computate sull’importo del danno.

2 L’indennizzo copre il danno:

a. integralmente se, conformemente all’articolo 6 capoversi 1 e 2, i redditi determinanti dell’avente diritto non superano l’importo destinato alla coper- tura del fabbisogno vitale; b. proporzionalmente se, conformemente all’articolo 6 capoversi 1 e 2, i redditi determinanti dell’avente diritto si situano tra l’importo destinato alla coper- tura del fabbisogno vitale e il quadruplo di tale importo.8

3 L’importo dell’indennizzo è di 120 000 franchi al massimo; non è versato un

indennizzo se risultasse inferiore a 500 franchi.

4 L’indennizzo può essere versato in più rate.

Art. 21 Acconto L’autorità cantonale accorda un acconto se: a. l’avente diritto ha bisogno immediatamente di aiuto finanziario; e b. le conseguenze del reato non sono determinabili a breve termine con suffi- ciente certezza.

7 RS 220

8 v. art. 49 (Coordinamento con la LPC).

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Sezione 2: Riparazione morale

Art. 22 Diritto alla riparazione morale 1 La vittima e i suoi congiunti hanno diritto a una somma a titolo di riparazione morale se la gravità della lesione lo giustifica; gli articoli 47 e 49 del Codice delle obbligazioni9 si applicano per analogia.

2 Il diritto alla riparazione morale non è trasmissibile per successione.

Art. 23 Calcolo della riparazione morale

1 La riparazione morale è calcolata in base alla gravità della lesione.

2 La riparazione morale ammonta al massimo a:

a. 70 000 franchi per la vittima; b. 35 000 franchi per i congiunti.

3 Le prestazioni ricevute da terzi a titolo di riparazione morale sono dedotte.

Sezione 3: Disposizioni comuni

Art. 24 Domanda Chiunque intenda far valere il suo diritto a un indennizzo o a una riparazione morale o ottenere un acconto su un indennizzo deve presentare una domanda all’autorità cantonale competente.

Art. 25 Termini

1 La vittima e i suoi congiunti devono presentare la domanda di indennizzo e di

riparazione morale entro cinque anni dal reato o dalla conoscenza del reato; in caso contrario cadono in perenzione.

2 La vittima può presentare la domanda fino al compimento dei 25 anni di età:

a. per i reati di cui all’articolo 97 capoverso 2 del Codice penale10 e all’arti- colo 55 capoverso 2 del Codice penale militare del 13 giugno 192711; b. per omicidio tentato ai danni di giovani di età inferiore ai 16 anni. 3 Se hanno fatto valere pretese civili in un procedimento penale prima dello scadere dei termini di cui ai capoversi 1 o 2, la vittima o i suoi congiunti possono ancora presentare una domanda d’indennizzo o riparazione morale entro un anno dalla decisione definitiva concernente le pretese civili o l’abbandono del procedimento penale.

9 RS 220 10 RS 311.0 11 RS 321.0

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Art. 26 Cantone competente

1 È competente il Cantone sul cui territorio è stato commesso il reato.

2 Se il reato è stato commesso in più luoghi o se l’evento si è verificato in più luoghi, è competente: a. il Cantone nel quale è stata aperta per prima l’istruzione penale; b. il Cantone di domicilio dell’avente diritto se non è stata aperta un’istruzione penale; c. il Cantone nel quale è stata depositata la prima domanda d’indennizzo o di riparazione morale se non è stata aperta un’istruzione penale e se l’avente diritto non è domiciliato in Svizzera.

Art. 27 Riduzione o esclusione delle prestazioni 1 L’indennizzo e la riparazione morale destinati alla vittima possono essere ridotti o esclusi se la vittima ha contribuito a causare o ad aggravare la lesione. 2 L’indennizzo e la riparazione morale destinati ai congiunti possono essere ridotti o esclusi se i congiunti o la vittima hanno contribuito a causare o ad aggravare la lesione. 3 La riparazione morale può essere ridotta se l’avente diritto è domiciliato all’estero e, in base al costo della vita nel luogo di domicilio, risultasse sproporzionata.

Art. 28 Interessi Non sono dovuti interessi per l’indennizzo e la riparazione morale.

Art. 29 Procedura

1 I Cantoni prevedono una procedura semplice e rapida. La decisione concernente

l’acconto è presa dopo un esame sommario della domanda di indennizzo.

2 L’autorità cantonale competente accerta d’ufficio i fatti.

3 I Cantoni designano un’autorità di ricorso unica, indipendente dall’amministra- zione; tale autorità ha pieno potere cognitorio.

Capitolo 4: Esenzione dalle spese processuali

Art. 30 1 Per i loro procedimenti concernenti la concessione di consulenza, aiuto immediato, aiuto a più lungo termine, indennizzo o riparazione morale le autorità amministrative e giudiziarie non riscuotono spese dalla vittima e dai suoi congiunti.

2 È fatto salvo l’addossamento delle spese in caso di procedimenti temerari.

3 La vittima e i suoi congiunti non devono rimborsare le spese derivanti da gratuito patrocinio.

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Capitolo 5: Prestazioni finanziarie e compiti della Confederazione

Art. 31 Formazione 1 La Confederazione accorda aiuti finanziari per promuovere la formazione specifica del personale dei consultori e delle persone incaricate dell’aiuto alle vittime. 2 Tiene conto dei bisogni particolari di alcune categorie di vittime, in particolare delle esigenze dei minorenni vittime di reati contro l’integrità sessuale.

Art. 32 Eventi straordinari 1 Se, a seguito di eventi straordinari, un Cantone deve sostenere spese particolar- mente elevate, la Confederazione può accordargli indennità. 2 In caso di eventi straordinari, la Confederazione, in collaborazione con i Cantoni, coordina se necessario l’attività dei consultori e delle autorità cantonali competenti.

Art. 33 Valutazione Il Consiglio federale provvede a far valutare periodicamente l’adeguatezza, l’effi- cacia e l’economicità delle misure previste dalla presente legge.

Capitolo 6: Protezione speciale e diritti speciali nel procedimento penale Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 34 Protezione della personalità della vittima 1 In ogni fase del procedimento penale le autorità tutelano i diritti della personalità della vittima. 2 Al di fuori di un procedimento giudiziario pubblico, autorità e privati possono ren- dere nota l’identità della vittima soltanto se necessario nell’interesse del persegui- mento penale o se la vittima lo consente. 3 Il giudice ordina l’udienza a porte chiuse se lo esigono interessi preponderanti della vittima. 4 Se la vittima lo domanda, le autorità le evitano di incontrare l’imputato. In tal caso, garantiscono in altro modo all’imputato il diritto di essere sentito. Un confronto può essere ordinato se il diritto dell’imputato di essere sentito non può essere garantito in altro modo oppure se un interesse preponderante del perseguimento penale lo esige imperativamente.

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Art. 35 Vittima di reati contro l’integrità sessuale Le vittime di reati contro l’integrità sessuale possono esigere che: a. in ogni fase del procedimento siano interrogate da una persona del loro stes- so sesso; b. del collegio giudicante faccia parte almeno una persona del loro stesso sesso; c. un’eventuale traduzione dell’interrogatorio sia fatta da una persona del loro stesso sesso, sempre che sia possibile senza ritardare indebitamente il proce- dimento; d. un confronto con l’imputato non possa essere ordinato contro la loro volon- tà, eccetto che il diritto dell’imputato di essere sentito non possa essere garantito in altro modo; e. il giudice ordini l’udienza a porte chiuse.

Art. 36 Assistenza e diritto di non rispondere 1 La vittima interrogata in qualità di testimone o di persona informata sui fatti può farsi accompagnare da una persona di fiducia. 2 La vittima può altresì rifiutarsi di rispondere a domande inerenti alla sua sfera intima.

Art. 37 Diritti procedurali

1 La vittima può partecipare al procedimento penale. Segnatamente può:

a. far valere le sue pretese civili; b. chiedere la decisione di un giudice in caso di non luogo a procedere o di abbandono del procedimento; c. impugnare la decisione del giudice con gli stessi rimedi giuridici riconosciuti all’imputato, sempreché abbia partecipato già prima al procedimento e la decisione concerna le sue pretese civili o possa influire sul loro giudizio. 2 In tutte le fasi procedurali, le autorità informano la vittima sui suoi diritti. A sua richiesta, le comunicano gratuitamente decisioni e sentenze.

Art. 38 Pretese civili 1 Per quanto l’imputato non sia prosciolto o il procedimento non sia abbandonato, il giudice penale decide anche in merito alle pretese civili della vittima. 2 Il giudice può dapprima giudicare gli aspetti penali e trattare in seguito le pretese civili. 3 Qualora il giudizio completo delle pretese civili comportasse un onere sproporzio- nato, il giudice può limitarsi a pronunciare sulle stesse una decisione di principio, rinviando per il resto al foro civile. Per quanto possibile, le pretese di esigua entità sono nondimeno giudicate interamente in sede penale.

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4 Per quanto concerne le pretese civili, i Cantoni possono emanare disposizioni

derogatorie per la procedura del decreto di accusa e per i procedimenti contro fan- ciulli e adolescenti.

Art. 39 Pretese dei congiunti Gli articoli 34–38 si applicano per analogia ai congiunti della vittima, per quanto queste persone possano far valere pretese civili contro l’autore del reato.

Art. 40 Procedura penale militare Per i procedimenti secondo la procedura penale militare del 23 marzo 197912 si applicano le corrispondenti disposizioni speciali relative alla protezione speciale e ai diritti speciali della vittima e dei suoi congiunti.

Sezione 2: Disposizioni speciali riguardanti la protezione dei minorenni

Art. 41 Minorenne Ai sensi della presente sezione il termine minorenne designa la vittima che al momento dell’apertura del procedimento penale non ha ancora compiuto i 18 anni.

Art. 42 Confronto tra il minorenne e l’imputato 1 In caso di reati contro l’integrità sessuale di un minorenne, le autorità non possono mettere a confronto la vittima con l’imputato. 2 In caso di altri reati, il confronto è escluso qualora appaia ch’esso potrebbe esporre il minorenne a una grave pressione psicologica. 3 Il confronto è nondimeno ammissibile se il diritto dell’imputato di essere sentito non può essere garantito in altro modo.

Art. 43 Audizione del minorenne 1 Durante tutto il procedimento, il minorenne non può essere sottoposto, di regola, a più di due audizioni.

2 La prima audizione deve avvenire il più presto possibile.

3 Si procede a una seconda audizione se, nel corso della prima audizione, le parti non hanno potuto esercitare i loro diritti o se ciò è indispensabile nell’interesse delle indagini o del minorenne. Per quanto possibile, chi interroga è la stessa persona che ha effettuato la prima audizione. 4 L’audizione è condotta in presenza di uno specialista da un funzionario inquirente appositamente formato. Le parti esercitano i loro diritti per il tramite di chi interroga.

12 RS 322.1

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5 L’audizione si svolge in un locale appropriato. È registrata su video. Chi interroga e lo specialista riportano le loro osservazioni particolari in un rapporto. 6 L’autorità può escludere dal procedimento la persona di fiducia di cui all’arti- colo 36 capoverso 1 nel caso in cui quest’ultima possa esercitare un influsso deter- minante sul minorenne.

Art. 44 Abbandono del procedimento 1 A titolo eccezionale, l’autorità competente può abbandonare il procedimento se:

a. l’interesse del minorenne lo esige imperativamente e tale interesse prevale manifestamente sull’interesse dello Stato al perseguimento penale; e b. il minorenne o, qualora il minorenne sia incapace di discernimento, il suo rappresentante legale vi acconsente.

2 In caso di abbandono del procedimento, l’autorità competente provvede affinché

siano presi se del caso provvedimenti a tutela del minorenne interessato. 3 Contro la decisione di abbandono presa in ultima istanza cantonale è ammissibile il ricorso in materia penale al Tribunale federale. L’imputato, il minorenne o il suo rappresentante legale e il pubblico ministero sono legittimati a ricorrere.

Capitolo 7: Disposizioni finali

Art. 45 Competenza normativa del Consiglio federale 1 Il Consiglio federale adegua periodicamente al rincaro gli importi massimi e mini- mi di cui all’articolo 20 capoverso 3; può adeguare periodicamente al rincaro anche gli importi massimi e minimi di cui all’articolo 23 capoverso 2. 2 Esso emana prescrizioni per il calcolo dei contributi forfettari cantonali di cui all’articolo 18 capoverso 2 e per i rilevamenti statistici necessari a tal fine. 3 Il Consiglio federale può altresì emanare prescrizioni sulle modalità dei contributi alle spese per l’aiuto a più lungo termine fornito da privati, dell’indennizzo e della riparazione morale; può in particolare introdurre forfait o tariffe per la riparazione morale. In tal ambito, può derogare al disciplinamento previsto dalla LPC13 per tener conto della situazione particolare della vittima e dei suoi congiunti.

Art. 46 Diritto vigente: abrogazione La legge federale del 4 ottobre 199114 concernente l’aiuto alle vittime di reati è abrogata.

13 RS 831.30 14 RU 1992 2465, 1997 2952, 2002 2997, 2005 5685

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Art. 47 Modifica del diritto vigente La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.

Art. 48 Disposizioni transitorie Sono retti dal diritto vigente: a. il diritto all’indennizzo o alla riparazione morale per reati commessi prima dell’entrata in vigore della presente legge; per il diritto all’indennizzo o alla riparazione morale per reati commessi meno di due anni prima dell’entrata in vigore della presente legge sono determinanti i termini previsti dall’arti- colo 25; b. le domande pendenti di contributi alle spese presentate prima dell’entrata in vigore della presente legge.

Art. 49 Coordinamento della presente legge (nuova LAV) con la legge federale del 6 ottobre 200615 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (nuova LPC) Indipendentemente dal fatto che entri in vigore prima la nuova LAV o la nuova LPC, all’atto della seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea, le disposizioni della nuova LAV ricevono il seguente tenore:16 Art. 6 cpv. 1 e 2 … Art. 16 … Art. 20 cpv. 2 …

15 RS 831.30

16 La LPC è entrata in vigore il 1° gen. 2008.

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Art. 50 Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 23 marzo 2007 Consiglio degli Stati, 23 marzo 2007 La presidente: Christine Egerszegi-Obrist Il presidente: Peter Bieri Il segretario: Ueli Anliker Il segretario: Christoph Lanz

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 12 luglio 2007.17

2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2009.

27 febbraio 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

17 FF 2007 2099

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Allegato (art. 47)

Modifica del diritto vigente

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 15 giugno 193418 sulla procedura penale

La protezione e i diritti della vittima e dei suoi congiunti sono disciplinati dalle disposizioni degli articoli 8 capoversi 2 e 3, 34, 35 lettere a e d, 36 e 37 capoverso 2 della legge federale del 23 marzo 200719 concernente l’aiuto alle vittime di reati.

Art. 106 cpv. 1bis, primo periodo 1bis Notifica parimenti questa sospensione alla parte lesa e agli aventi diritto secondo l’articolo 1 della legge federale del 23 marzo 200720 concernente l’aiuto alle vittime di reati. …

Art. 120 cpv. 3 n. 3

3 Essa è notificata:

3. agli aventi diritto secondo l’articolo 1 della legge federale del 23 marzo

200721 concernente l’aiuto alle vittime di reati;

2. Procedura penale militare del 23 marzo 197922

Art. 48 cpv. 2 2 Il tribunale può ordinare le porte chiuse in quanto vi sia da temere un pericolo per la difesa nazionale, la sicurezza dello Stato, l’ordine pubblico o la moralità, ovvero quando l’interesse di una persona in causa lo richieda. Il tribunale ordina le porte chiuse se gli interessi preponderanti della vittima lo esigono. La vittima di un reato contro l’integrità sessuale può chiedere che il tribunale ordini le porte chiuse.

18 RS 312.0 19 RS 312.5; RU 2008 1607 20 RS 312.5; RU 2008 1607 21 RS 312.5; RU 2008 1607 22 RS 322.1

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Titolo prima dell’art. 74 Sezione 11: Testimoni e persone informate sui fatti

Titolo prima dell’art. 84a Sezione 11bis: Vittima e congiunti della vittima

Art. 84a 1. Principio 1 L’aiuto alle vittime di reati, compresi quelli giudicati secondo il Codice penale militare del 13 giugno 192723, è retto dalla legge federale del 23 marzo 200724 concernente l’aiuto alle vittime di reati (LAV), sempreché non siano applicabili le disposizioni procedurali speciali della presente legge. 2 La presente sezione si applica per analogia ai congiunti della vittima ai sensi del- l’articolo 1 capoverso 2 LAV nella misura in cui possano far valere pretese civili nei confronti dell’autore del reato.

Art. 84b 2. Informazione della vittima sui suoi diritti e comunicazione

1 Alla prima occasione, l’autorità informa la vittima in merito a:

a. l’indirizzo e i compiti dei consultori; b. la possibilità di chiedere diverse prestazioni d’aiuto; c. il termine per la presentazione di una domanda d’indennizzo e di riparazione del torto morale. 2 Se la vittima vi acconsente, l’autorità trasmette il nome e l’indirizzo della vittima a un consultorio. 3 Se residente in Svizzera, chi è vittima di un reato all’estero può rivolgersi a una rappresentanza svizzera o a un ente incaricato della protezione consolare svizzera. Questi enti informano la vittima nel senso del capoverso 1 e, con il suo consenso, ne comunicano nome e indirizzo a un consultorio.

Art. 84c 3. Protezione della personalità della vittima 1 In ogni fase del procedimento le autorità tutelano i diritti della personalità della vittima. 2 Al di fuori di un procedimento giudiziario pubblico, autorità e privati possono rendere nota l’identità della vittima soltanto se necessario nell’interesse del perse- guimento penale o se la vittima lo consente.

23 RS 321.0 24 RS 312.5; RU 2008 1607

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3 Se la vittima lo domanda, le autorità le evitano di incontrare l’imputato. In tal caso, garantiscono in altro modo all’imputato il diritto di essere sentito. Un confronto può essere ordinato se il diritto dell’imputato di essere sentito non può essere garantito in altro modo oppure se un interesse preponderante del perseguimento penale lo esige imperativamente.

Art. 84d 4. Vittime di reati contro l’integrità sessuale Le vittime di reati contro l’integrità sessuale possono esigere che: a. in ogni fase del procedimento siano interrogate da una persona del loro stes- so sesso; b. del tribunale giudicante faccia parte almeno una persona del loro stesso sesso; c. un’eventuale traduzione dell’interrogatorio sia fatta da una persona del loro stesso sesso, sempre che sia possibile senza ritardare indebitamente il proce- dimento; d. un confronto con l’imputato non possa essere ordinato contro la loro volon- tà, eccetto che il diritto dell’imputato di essere sentito non possa essere garantito in altro modo.

Art. 84e 5. Assistenza e diritto di non rispondere 1 La vittima interrogata in qualità di testimone o di persona informata sui fatti può farsi accompagnare da una persona di fiducia.

2 La vittima può farsi inoltre accompagnare anche da un patrocinatore legale. Se

necessario per la tutela dei suoi diritti, il presidente del tribunale le designa un patro- cinatore d’ufficio. 3 La vittima può altresì rifiutarsi di rispondere a domande inerenti alla sua sfera intima.

Art. 84f 6. Diritti procedurali

1 La vittima può partecipare al procedimento penale. Segnatamente può:

a. far valere le sue pretese civili secondo l’articolo 84g; b. chiedere la decisione di un tribunale in caso di non luogo a procedere o di abbandono del procedimento; c. impugnare la decisione del tribunale con gli stessi rimedi giuridici ricono- sciuti all’imputato, sempreché abbia partecipato già prima al procedimento e la decisione concerna le sue pretese civili o possa influire sul loro giudizio. 2 In tutte le fasi procedurali, le autorità informano la vittima sui suoi diritti. A sua richiesta, le comunicano gratuitamente decisioni e sentenze.

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Art. 84g 7. Pretese civili

1 Per quanto la Confederazione non risponda dei danni in virtù dell’articolo 135

della legge militare del 3 febbraio 199525 (LM), la vittima può far valere pretese civili giusta l’articolo 163 dinanzi ai tribunali militari. Essa esercita in tal misura i diritti di parte. 2 Se lo domanda, la vittima che non sia legittimata a far valere pretese civili secondo il capoverso 1 dinanzi ai tribunali militari o vi rinunci dev’essere convocata al dibat- timento. Essa non è però tenuta a comparire, eccetto che sia convocata in veste di testimone o di persona informata sui fatti. In tal caso, le spettano unicamente i diritti in materia d’informazione.

Art. 84h 8. Misure speciali per la protezione dei minorenni Ai sensi degli articoli 84i–84k il termine minorenne designa la vittima che al momento dell’apertura del procedimento penale non ha ancora compiuto i 18 anni.

Art. 84i Confronto tra il minorenne e l’imputato 1 In caso di reati contro l’integrità sessuale di un minorenne, le autorità non possono mettere a confronto la vittima con l’imputato. 2 In caso di altri reati, il confronto è escluso qualora appaia ch’esso potrebbe esporre il minorenne a una grave pressione psicologica. 3 Il confronto è nondimeno ammissibile se il diritto dell’imputato di essere sentito non può essere garantito in altro modo.

Art. 84j Audizione del minorenne 1 Durante tutto il procedimento, il minorenne non può essere sottoposto, di regola, a più di due audizioni.

2 La prima audizione deve avvenire il più presto possibile.

3 Si procede a una seconda audizione se, nel corso della prima audizione, le parti non hanno potuto esercitare i loro diritti o se ciò è indispensabile nell’interesse delle indagini o del minorenne. Per quanto possibile, chi interroga è la stessa persona che ha effettuato la prima audizione. 4 L’audizione è condotta in presenza di uno specialista da un funzionario inquirente appositamente formato. Le parti esercitano i loro diritti per il tramite di chi interroga. 5 L’audizione si svolge in un locale appropriato. È registrata su video. Chi interroga e lo specialista riportano le loro osservazioni particolari in un rapporto. 6 L’autorità può escludere dal procedimento la persona di fiducia e il patrocinatore di cui all’articolo 84e nel caso in cui essi possano esercitare un influsso determinante sul minorenne.

25 RS 510.10

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Art. 84k Abbandono del procedimento 1 A titolo eccezionale, l’autorità competente26 od il giudice può abbandonare il pro- cedimento se: a. l’interesse del minorenne lo esige imperativamente e tale interesse prevale manifestamente sull’interesse dello Stato al perseguimento penale; e b. il minorenne o, qualora il minorenne sia incapace di discernimento, il suo rappresentante legale vi acconsente. 2 In caso di abbandono del procedimento, l’autorità competente od il giudice prov- vede affinché siano presi se del caso provvedimenti a tutela del minorenne interes- sato.

Art. 104 cpv. 3 3 Prima della chiusura dell’assunzione preliminare delle prove, alla vittima ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1 LAV27 dev’essere offerta l’opportunità di chiedere che sia un tribunale a decidere. Se la vittima chiede la decisione di un tribunale, il giu- dice istruttore propone che si proceda all’istruzione preparatoria. Se la sua proposta non è accolta, trasmette gli atti all’uditore in capo affinché questi decida confor- memente all’articolo 101 capoverso 2.

Art. 118 cpv. 2 2 Anche la vittima o i suoi congiunti ai sensi dell’articolo 1 capoversi 1 e 2 LAV28, nella misura in cui possano far valere pretese civili nei confronti dell’autore del reato, possono impugnare la decisione di desistenza.

26 Rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl)

27 RS 312.5; RU 2008 1607 28 RS 312.5; RU 2008 1607

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