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AS 2008 1655

Ordinanza del DFAE concernente l'ordinanza sul personale federale

Ordinanza del DFAE concernente l’ordinanza sul personale federale (O-OPers-DFAE)

Modifica del 7 aprile 2008

Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze (DFF), ordina:

I L’ordinanza del DFAE del 20 settembre 20021 concernente l’ordinanza sul perso- nale federale è modificata come segue:

Art. 13 In generale (art. 24 OPers)

1 Il candidato ai servizi di carriera deve:

a. avere al massimo:

1. 35 anni al momento in cui svolge il concorso di ammissione per il ser-

vizio diplomatico e per il servizio consolare, settore funzioni di gestio- ne delle attività,

2. 32 anni al momento in cui svolge il concorso di ammissione per il ser-

vizio consolare, settore servizi consolari e amministrazione; b. avere l’esercizio dei diritti civili ed essere capace di esercitare una carica pubblica; c. essere incensurato; d. avere la cittadinanza svizzera; e. dichiararsi disposto ad adempiere l’obbligo di trasferimento. 2 Il candidato al servizio diplomatico, oltre ad adempiere le condizioni di cui al capoverso 1, deve avere una licenza o un master rilasciati da un’università svizzera o una formazione equivalente. 3 Il candidato al servizio consolare, settore funzioni di gestione delle attività, oltre ad adempiere le condizioni di cui al capoverso 1, deve avere un diploma di una scuola specializzata superiore di economia e di amministrazione o un titolo equivalente e almeno due anni di esperienza professionale comprovata in funzione dirigenziale.

1 RS 172.220.111.343.3

2008-0530 1655

Ordinanza del DFAE concernente l’ordinanza sul personale federale RU 2008

4 Il candidato al servizio consolare, settore servizi consolari e amministrazione, oltre ad adempiere le condizioni di cui al capoverso 1, deve avere una formazione di base conclusa in ambito commerciale, profilo E o M, o una formazione equivalente e almeno due anni di esperienza professionale comprovata. 5 Il capo del DFAE può derogare alle disposizioni di cui ai capoversi 1 e 2 e di cui all’articolo 16 capoverso 3 per assicurarsi la collaborazione di persone particolar- mente qualificate per il servizio diplomatico. 6 Il direttore della DRE può derogare alle disposizioni di cui ai capoversi 1, 3 e 4 e di cui all’articolo 16 capoverso 3 per assicurarsi la collaborazione di persone parti- colarmente qualificate per il servizio consolare.

Art. 16 Concorso di ammissione (art. 24 OPers) 1 L’assunzione a tempo indeterminato nei servizi diplomatico e consolare ha luogo, fatto salvo l’articolo 13 capoversi 5 e 6, dopo il superamento del concorso di ammis- sione. Quest’ultimo si compone di un esame di ammissione, di una formazione interna e di un esame finale. 2 Nel concorso di ammissione vengono esaminate l’idoneità generale, la personalità e le necessarie conoscenze di due lingue straniere.

3 Il concorso di ammissione non può essere ripetuto.

4 L’assunzione nel servizio di segreteria e specializzato ha luogo mediante procedura individuale.

Art. 17 cpv. 2

2 Le commissioni si compongono di 21 membri al massimo.

Art. 19 cpv. 3

3 Lo stipendio iniziale è stabilito come segue:

a. nel quadro della classe di stipendio 20 per i candidati al servizio diplomatico e al servizio consolare, settore funzioni di gestione delle attività; b. nel quadro della classe di stipendio 12 per i candidati al servizio consolare, settore servizi consolari e amministrazione.

II L’allegato 2 è modificato secondo la versione qui annessa.

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Ordinanza del DFAE concernente l’ordinanza sul personale federale RU 2008

III La presente modifica entra in vigore il 15 aprile 2008.

7 aprile 2008 Dipartimento federale degli affari esteri: Micheline Calmy-Rey

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Ordinanza del DFAE concernente l’ordinanza sul personale federale RU 2008

Allegato 2 (art. 27 e 34)

Assegnazione alle fasce di funzione e alle classi di stipendio nei servizi di carriera

B2, frase introduttiva e B2.1, frase introduttiva

B2 Fascia di funzione 2 Dopo aver superato il concorso d’ammissione per il servizio consolare, settore funzioni di gestione delle attività, o dopo aver superato le tappe di sviluppo e di qualifica indispensabili per la carriera:

B2.1 Console classe di stipendio 20 Collaboratore consolare Impiegati del servizio consolare, settore funzioni di gestione delle attività, che hanno superato il concorso d’ammissione per questo settore e impiegati del servizio conso- lare, settore servizi consolari e amministrazione, che hanno svolto un’attività di almeno due anni nella classe di stipendio 18, e che:

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