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AS 2008 1721

Ordinanza del DATEC concernente le indicazioni dell'etichetta Energia per le nuove automobili

Ordinanza del DATEC concernente le indicazioni dell’etichetta Energia per le nuove automobili (OEEA)

Modifica del 31 gennaio 2008

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni ordina:

I L’ordinanza del DATEC dell’8 settembre 20041 concernente le indicazioni dell’eti- chetta Energia per le nuove automobili è modificata come segue:

Art. 3 La categoria di efficienza energetica deve essere indicata come segue:

Categoria Coefficiente di valutazione

La quota di emissioni di CO2 senza incidenza sul clima, derivanti dalla miscela di carburante E85 (85 % in volume di etanolo, 15 % in volume di benzina), è pari al

75 per cento.

1 RS 730.011.1

2008-0507 1721

Indicazioni dell’etichetta Energia per le nuove automobili. O del DATEC RU 2008

II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2008.

31 gennaio 2008 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Moritz Leuenberger

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