AS 2008 1745
Regolamento di esecuzione della Convenzione sul brevetto europeo
Regolamento di esecuzione del 7 dicembre 2006 della Convenzione sul brevetto europeo (RE CBE 2000)
RS 0.232.142.21; RU 2007 6541
Modifica del regolamento di esecuzione Approvata dal Consiglio d’amministrazione il 6 marzo 2008 Entrata in vigore il 1° aprile 2008
Traduzione1
Art. 1 Il regolamento di esecuzione della CBE è modificato come segue:
1. Il nuovo testo della regola 45(1) CBE è il seguente:
(1) Se una domanda di brevetto europeo contiene più di quindici rivendicazioni, per la sedicesima rivendicazione e per ogni rivendicazione ulteriore devono essere versate tasse di rivendicazione conformemente al regolamento relativo alle tasse.
2. Il nuovo testo della regola 71(6) CBE è il seguente:
(6) Se il testo previsto per la concessione del brevetto europeo comporta più di quindici rivendicazioni, la divisione d’esame invita il richiedente a pagare entro il termine previsto dal paragrafo 3 e, se del caso, dal paragrafo 5, le tasse di rivendica- zione per tutte le rivendicazioni supplementari, nella misura in cui tali tasse non siano già state pagate in virtù della regola 45 o della regola 162.
3. Il nuovo testo della regola 162(1) CBE è il seguente:
(1) Se i documenti della domanda sui quali si fonda la procedura di concessione europea contengono più di quindici rivendicazioni, per la sedicesima rivendicazione e per ogni rivendicazione ulteriore devono essere versate tasse di rivendicazione conformemente al regolamento relativo alle tasse entro il termine previsto dalla regola 159 paragrafo 1.
Art. 2 Il testo delle regole 45(1), 71(6) e 162(1) CBE introdotto dalla presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2008.
1 Dai testi originali tedesco e francese (AS/RO 2008 1745).
2008-0757 1745
Regolamento di esecuzione della Convenzione sul brevetto europeo RU 2008
1746