AS 2008 1765
Ordinanza relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili
Ordinanza relativa alla tassa d’incentivazione sui composti organici volatili (OCOV)
Modifica del 2 aprile 2008
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 12 novembre 19971 relativa alla tassa d’incentivazione sui composti organici volatili è modificata come segue:
1 La Direzione generale delle dogane esegue la presente ordinanza; fanno eccezione le disposizioni sulla distribuzione del prodotto della tassa. 1bis Per l’esecuzione si avvale dell’aiuto dei Cantoni, salvo quando l’obbligo di paga- re la tassa riguarda la Confederazione. I Cantoni verificano in particolare i bilanci dei COV (art. 10). 2bis Le autorità esecutive ricevono insieme l’1,5 per cento del prodotto complessivo (prodotto lordo) a titolo di indennità per il lavoro svolto.
Art. 7 L’aliquota della tassa è fissata a franchi 3 per ogni chilogrammo di COV.
1I COV impiegati in impianti stazionari ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 e dell’allegato 1 cifra 32 dell’ordinanza del 16 dicembre 19852 contro l’inquinamento atmosferico (OIAt) sono esenti dalla tassa fino al 31 dicembre 2012 se: a la quantità delle emissioni annue di COV di detti impianti è stata ridotta, a seguito dell’adozione di provvedimenti, di almeno il 50 per cento rispetto alla quantità di COV che sarebbe stata emessa all’anno per la medesima pro- duzione rispettando la quantità massima ammessa conformemente alla limi- tazione preventiva delle emissioni secondo gli articoli 3 e 4 dell’OIAt; e
2007-0959 1765
Tassa d’incentivazione sui composti organici volatili RU 2008
b. il dispositivo di abbattimento degli effluenti gassosi (dispositivo di abbatti- mento) impiegato a tal fine è tecnicamente in buono stato e disponibile durante il periodo d’esercizio secondo i valori indicati qui di seguito:
1. nel caso di impianti di recupero: 93 per cento,
2. nel caso di altri dispositivi di abbattimento: 95 per cento.
1bis Se, a causa di un evento straordinario, durante un anno d’esercizio non è stata raggiunta la disponibilità del dispositivo di abbattimento richiesta secondo il capo- verso 1 lettera b, i COV emessi al di fuori dei periodi di interruzione di detto dispo- sitivo sono esenti dalla tassa. 1ter Se, a causa della sostituzione del dispositivo di abbattimento, durante un anno d’esercizio non è stata raggiunta la disponibilità del dispositivo di abbattimento richiesta secondo il capoverso 1 lettera b, i COV emessi al di fuori dei periodi di interruzione di detto dispositivo sono esenti dalla tassa soltanto se: a. l’autorità cantonale è stata previamente informata della prevista interruzione del dispositivo di abbattimento; e b. i lavori di sostituzione sono stati effettuati durante le vacanze aziendali o in periodi di bassa produzione.
1 La tassa viene restituita soltanto se l’avente diritto attesta che i COV sono stati impiegati in modo tale che siano esenti dalla tassa. 3bis Diversi aventi diritto possono unirsi in un gruppo e presentare una domanda collettiva di restituzione. L’importo della restituzione è versato al rappresentante designato dal gruppo.
4 L’avente diritto deve provare l’avvenuto pagamento della tassa.
Art. 22 cpv. 3 Abrogato
Art. 22b Presentazione di un bilancio dei COV incompleto 1 Se un bilancio dei COV è presentato in maniera incompleta o oltre il termine di scadenza, l’autorizzazione secondo l’articolo 21 è sospesa per tre anni a decorrere dall’inizio dell’anno d’esercizio successivo. 2 La Direzione generale delle dogane stabilisce una proroga per la presentazione di un bilancio dei COV completo. 3 Per le tasse che secondo l’articolo 22 capoverso 2 sono da pagare posticipatamente sulla base del bilancio presentato oltre il termine di scadenza è dovuto un interesse di mora. Tale interesse è dovuto a decorrere dalla scadenza del termine di consegna conformemente all’articolo 22 capoverso 1.
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4 Se il periodo di proroga secondo il capoverso 2 trascorre inutilizzato, la Direzione generale delle dogane stabilisce la tassa da pagare posticipatamente in base a una valutazione coscienziosa e in considerazione delle uscite degli anni precedenti gravate dalla tassa.
Art. 23 1 Gli assicuratori distribuiscono, su incarico e sotto la vigilanza dell’Ufficio fede- rale, il prodotto della tassa alla popolazione. Il prodotto della tassa è distribuito annualmente quale prodotto di un anno, costituito dall’ammontare delle entrate al 31 dicembre, compresi gli interessi. La distribuzione avviene due anni dopo (anno di distribuzione).
2 Per assicuratori si intendono:
a. gli assicuratori dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie secondo la legge del 18 marzo 19943 sull’assicurazione malattie (LAMal); b. l’assicurazione militare secondo la legge federale del 19 giugno 19924 sull’assicurazione militare (LAM). 3 Gli assicuratori distribuiscono il prodotto di un anno detraendolo dai premi degli assicurati esigibili nell’anno di distribuzione. Informano gli assicurati a tale riguardo in occasione della comunicazione dei nuovi premi per l’anno di distribuzione. 4 Gli assicuratori distribuiscono equamente il prodotto di un anno a tutte le persone che al 1° gennaio dell’anno di distribuzione: a. sono assoggettate all’obbligo d’assicurazione secondo la LAMal o secondo l’articolo 2 capoverso 1 o 2 LAM; e b. sono domiciliate o dimorano abitualmente in Svizzera. 5 Gliassicuratori comunicano all’Ufficio federale della sanità pubblica, entro il 20 marzo dell’anno di distribuzione, il numero delle persone che soddisfano i pre- supposti secondo il capoverso 4. 6 Il prodotto della tassa è versato agli assicuratori, in rapporto alla loro quota, entro il 30 aprile dell’anno di distribuzione. 7 Per l’onere da loro assunto, gli assicuratori sono indennizzati con gli interessi di cui beneficiano in seguito al versamento anticipato della loro quota del prodotto della tassa.
II Gli allegati 1 e 2 sono sostituiti dalla versione qui annessa.
3 RS 832.10 4 RS 833.1
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III La modifica del diritto vigente è disciplinata nel nuovo allegato 3 conformemente all’annesso.
IV 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2009.
2 La modifica dell’articolo 22 capoverso 3 e il nuovo articolo 22b entrano in vigore il 1° giugno 2008
2 aprile 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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Allegato 1 (art. 2 lett. a)
Elenco delle sostanze (composti organici volatili, COV, che sono soggetti alla tassa)
N. di tariffa5 COV N.-CAS
ex6 2915.3980 acetato di 2-n-butossietile 112-07-2 ex 2915.3980 acetato di 1-metossi-2-propile 108-65-6 ex 2915.3980 acetato di 2-metossietile 110-49-6
2915.3100 acetato di etile 141-78-6
2915.3980 acetato di isobutile 110-19-0
ex 2915.3980 acetato di isopropile 108-21-4 ex 2915.3980 acetato di metile 79-20-9
2915.3300 acetato di n-butile 123-86-4
ex 2915.3980 acetato di n-propile 109-60-4
2914.1100 acetone 67-64-1
2915.2100 acido acetico 64-19-7
2915.2400 anidride acetica 108-24-7
2707.1090 + 2902.2090 benzene 71-43-2
2710.1191 benzina e sue frazioni (miscele d’idrocarburi diversi
principalmente non aromatici)
2905.1300 butan-1-olo (alcole butilico) 71-36-3
ex 2905.1490 butan-2-olo (alcole sec-butilico) 78-92-2
2711.1390 + ex 2901.1019 n-butano 106-97-8
2914.1200 butanone (etilmetilchetone, metiletilchetone) 78-93-3
ex 2932.2900 4-butirrolattone (tetrahydro-2-furanon) 96-48-0 ex 2909.4390 2-n-butossietanolo 111-76-2 ex 2909.4390 2-(2-n-butossietossi) etanolo (etere mono- 112-34-5 butilico di dietilenglicole) ex 2909.4999 1-n-butossipropan-2-olo 5131-66-8 ex 2909.4999 1-tert-butossipropan-2-olo 57018-52-7 ex 2909.4999 butossipropanolo (miscele di isomeri) diversi
2902.1190 cicloesano 110-82-7
ex 2914.2200 cicloesanone 108-94-1 ex 2902.9099 + ex 3805.9000 p-cimene 99-87-6
2902.7090 cumene (isopropilbenzene) 98-82-8
5 RS 632.10, All.
6 «ex» qui sta per «a» ciò significa che solo le sostanze esplicitamente menzionate e corrispondenti al numero di tariffa indicato sono soggette alla tassa sui COV.
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N. di tariffa COV N.-CAS
2903.1200 diclorometano (dicloruro di metilene, 75-09-2
cloruro di metilene) ex 2909.1999 1,2-dietossietano (etere dietilico 629-14-1 di etilenglicole) ex 2909.1999 1,2-dimetossietano 110-71-4 ex 2932.9980 1,4-diossano (diossido di dietilene) 123-91-1 ex 2901.1099 eptano 142-82-5 ex 2901.1099 esano 110-54-3 ex 2905.1980 esan-1-olo 111-27-3 etanolo, se si tratta di alcool impropri al 64-17-5 consumo come bevande o generi voluttuari (art. 31, legge sull’alcool)
2902.6090 etilbenzene 100-41-4
ex 2909.4480 2-etossietanolo (etere monoetilico 110-80-5 di etilenglicole, glicole etilico) ex 2909.4999 1-etossipropan-2-olo 1569-02-4 (etere 1-etilico di alfa-propilenglicole)
2912.1100 formaldeide (metanale) 50-00-0
ex 2915.1300 formiato di etile 109-94-4 ex 2915.1300 formiato di metile 107-31-3 ex 2902.1999 D-limonene ((R)-p-menta-1,8-dien) 5989-27-5 ex 2902.1999 DL-limonene ((RS)-p-menta-1,8-dien) 138-86-3 ex 2902.1999 L-limonene ((S)-p-menta-1,8-dien) 5989-54-8 D-, DL- e L-limoneni derivati da oli essenziali terpenati (ad es. oli essenziali terpenati di arancio, dipentene)
2905.1190 metanolo (alcole metilico) 67-56-1
ex 2901.1099 2-metilbutano (isopentano) 78-78-4 ex 2902.1999 metilcicloesano 108-87-2
2914.1300 4-metilpentan-2-one 108-10-1
(metilisobutilchetone) ex 2933.7900 1-metil-2-pirrolidone (1-metil-2-pirrolidinona) 872-50-4 ex 2901.1099 2-metilpentano (isoesano) 107-83-5
2711.1390 + ex 2901.1019 2-metilpropan (isobutano) 75-28-5
ex 2905.1490 2-metilpropan-1-olo 78-83-1 (alcole isobutilico, isobutanolo) ex 2909.4480 2-metossietanolo 109-86-4 (glicole metilico, metilossitolo) ex 2909.4999 1-metossipropan-2-olo 107-98-2 (etere 1-metilico di alfa-propilenglicole)
2707.5090 miscele d’idrocarburi aromatici diversi
(tra cui solvente nafta)*
2710.1199 oli leggeri e preparazioni* diversi
* Frazioni sino a 240 °C.
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N. di tariffa COV N.-CAS
2909.1100 ossido di dietile (etere, etere etilico, 60-29-7
etere dietilico) ex 2909.1999 ossido di diisopropile 108-20-3 ex 2909.1999 ossido di dimetile 115-10-6 ex 2919.1980 pentan-1-olo (alcole pentilico) 71-41-0 ex 2919.1980 pentan-2-olo (metilpropilcarbinolo) 6032-29-7 ex 2901.1099 pentano 109-66-0 ex 2919.1980 pentanolo (miscele d’isomeri) diversi
2710.1991 petrolio (principalmente miscele d’idrocarburi diversi
non-aromatici)* ex 2905.1290 propan-1-olo (alcole propilico, 71-23-8 n-propanolo) ex 2905.1290 propan-2-olo (alcole isopropilico) 67-63-0
2711.1290 + ex 2711.2990 propano 74-98-6
ex 2909.4480 2-propossietanolo 2807-30-9
2902.5000 stirene 100-42-5
2903.2300 tetracloroetilene (percloroetilene) 127-18-4
2932.1100 tetraidrofurano (ossolano) 109-99-9
2707.2090 + 2902.3090 toluene 108-88-3
2903.2200 tricloroetilene 79-01-6
ex 2902.9099 trimetilbenzene (1,2,3-,1,2,4- e 526-73-8 1,3,5-trimetilbenzene) 95-63-6 108-67-8
2710.1192 white spirits (principalmente miscele diversi
d’idrocarburi non aromatici)*
2902.4190 o-xilene 95-47-6
2902.4290 m-xilene 108-38-3
2902.4390 p-xilene 106-42-3
2707.3090 + 2902.4490 xilene (miscele d’isomeri) diversi
* Frazioni sino a 240 °C.
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Allegato 2 (art. 2 lett. b)
Elenco dei prodotti (miscele o oggetti importati contenenti COV soggetti alla tassa)
N. di tariffa7 Prodotto(i)/Gruppo(i) di prodotti
ex8 2207. Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico di 80 % vol o più; alcole etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo; non atti al consumo come bevande o generi voluttuari
1000 – alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico di
80 % vol o più
2000 – alcole etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo
ex 2208. Alcole etilico, non denaturato con titolo alcolometrico vomulico inferiore a
80 %; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione:
non atti al consumo come bevande o generi voluttuari – altri:
9010 – – alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico
inferiore a 80 % vol ex 2209. 0000 Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall’acido acetico non destinati a scopi alimentari 2710. Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti in peso 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali questi oli costituiscono l’elemento base: – destinati a altri usi: 1994 – – distillati di oli minerali di cui meno del 20 % in volume distilla prima di 300 °C, miscelati
1999 – – altri distillati e prodotti
2711. Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi:
– liquefatti: – – altri
1990 – – – altri
2715. 0000 Miscele bituminose a base di asfalto o di bitumi naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio, mastici bituminosi, «cut-backs») 3201. Estratti per concia di origine vegetale; tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati:
1000 – estratto di quebracho
2000 – estratto di mimosa
9000 – altri
3202. Prodotti per concia organici sintetici; prodotti per concia inorganici;
preparazioni per concia, anche contenenti prodotti per concia naturali; preparazioni enzimatiche per preconcia:
7 RS 632.10, All.
8 «ex» qui sta per «a» ciò significa che solo le merci esplicitamente menzionate e corrispondenti al numero di tariffa indicato sono soggette alla tassa sui COV.
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N. di tariffa Prodotto(i)/Gruppo(i) di prodotti
1000 – prodotti per concia organici sintetici
9000 – altri
3203. Sostanze coloranti di origine vegetale o animale (compresi gli estratti per tinta ma esclusi i neri di origine animale), anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti di origine vegetale o animale previste nella nota 3 di questo capitolo:
0010 – – prodotti delle liste contenuti nella parte 1b
0090 – – altri
3204. Sostanze coloranti organiche sintetiche, anche di costituzione chimica
definita; preparazioni a base di sostanze coloranti organiche sintetiche previste nella nota 3 di questo capitolo; prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come «agenti fluorescenti di avvivaggio» o come «sostanze luminescenti», anche di costituzione chimica definita: – sostanze coloranti organiche sintetiche e preparazioni a base di tali sostanze coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo:
1100 – – coloranti in dispersione e preparazioni a base di tali coloranti
– – coloranti acidi, anche metallizzati, e preparazioni a base di tali coloranti; coloranti a mordente e preparazioni a base di tali coloranti:
1210 – – – prodotti delle liste contenuti nella parte 1b
1290 – – – altri
– – coloranti basici e preparazioni a base di tali coloranti:
1310 – – – prodotti delle liste contenuti nella parte 1b
1390 – – – altri
1400 – – coloranti diretti e preparazioni a base di tali coloranti
1500 – – coloranti al tino (compresi quelli utilizzabili in tale stato come
coloranti pigmentari) e preparazioni a base di tali coloranti
1600 – – coloranti reattivi e preparazioni a base di tali coloranti
1700 – – coloranti pigmentari e preparazioni a base di tali coloranti
– – altri, comprese le miscele di sostanze coloranti di almeno due delle voci da 3204.11 a 3204.19:
1910 – – prodotti delle liste contenuti nella parte 1b
1990 – – altri
2000 – prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come «agenti fluorescenti di avvivaggio» – altri:
9010 – – prodotti delle liste contenuti nella parte 1b
9090 – – altri
3205. 0000 Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo
3206. Altre sostanze coloranti; preparazioni previste nella nota 3 di questo
capitolo, diverse da quelle delle voci 3203, 3204 o 3205; prodotti inorganici dei tipi utilizzati come «sostanze luminescenti», anche di costituzione chimica definita: – pigmenti e preparazioni a base di diossido di titanio: 1100 – – contenenti, in peso, 80 % o più di diossido di titanio calcolato sulla materia secca
1900 – – altri
2000 – pigmenti e preparazioni a base di composti del cromo
– altre sostanze coloranti e altre preparazioni:
4100 – – oltremare e sue preparazioni
4200 – – litopone, altri pigmenti e preparazioni a base di solfuro di zinco
4900 – – altri
5000 – prodotti inorganici dei tipi utilizzati come «sostanze luminescenti»
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N. di tariffa Prodotto(i)/Gruppo(i) di prodotti
3207. Pigmenti, opacizzanti e colori preparati, preparazioni vetrificabili, ingobbi, lustri liquidi e preparazioni simili, dei tipi utilizzati per la ceramica, la smalteria o la vetreria; fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi:
1000 – pigmenti, opacizzanti e colori preparati, e preparazioni simili
2000 – preparazioni vetrificabili, ingobbi e preparazioni simili
3000 – lustri liquidi e preparazioni simili
4000 – fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi
3208. Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali
modificati, dispersi o disciolti in un veicolo non acquoso; soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo:
1000 – a base di poliesteri
2000 – a base di polimeri acrilici o vinilici
9000 – altre
3209. Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali
modificati, dispersi o disciolti in un veicolo acquoso:
1000 – a base di polimeri acrilici o vinilici
9000 – altre
3210. 0000 Altre pitture e vernici; pigmenti all’acqua preparati dei tipi utilizzati per la rifinitura del cuoio.
3211. 0000 Siccativi preparati
3212. Pigmenti (compresi le polveri e i fiocchi metallici) dispersi in veicoli non acquosi, sotto forma di liquido o di pasta, dei tipi utilizzati per la preparazione di pitture; fogli per l’impressione a caldo (carta pastello); tinture e altre sostanze coloranti presentate in forme o imballaggi per la vendita al minuto:
1000 – fogli per l’impressione a caldo (carta pastello)
9000 – altri
3213. Colori per la pittura artistica, l’insegnamento, la pittura di insegne,
la modifica delle gradazioni di tinta, il divertimento e colori simili, in pastiglie, tubetti, barattoli, flaconi, scodellini o confezioni simili:
1000 – colori in assortimenti
9000 – altri
3214. Mastice da vetraio, cementi di resina e altri mastici; stucchi utilizzati nella pittura; intonaci (stucchi) non refrattari dei tipi utilizzati nella muratura: 1000 – mastice da vetraio, cementi di resina ed altri mastici; stucchi utilizzati nella pittura
9000 – altri
3215. Inchiostri da stampa, inchiostri per scrivere o da disegno e altri inchiostri, anche concentrati o in forme solide: – inchiostri da stampa:
1100 – – neri
1900 – – altri
9000 – altri
3301. Oli essenziali (deterpenati o no), compresi quelli detti «concreti» o
«assoluti»; resinoidi; oleoresine d’estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali: – altri
9090 – – altri
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N. di tariffa Prodotto(i)/Gruppo(i) di prodotti
3302. Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l’industria: altre preparazioni a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati nell’industria delle bevande:
9000 – altri
3303. 0000 Profumi e acque da toeletta
3304. Prodotti di bellezza o per il trucco preparati e preparazioni per la
conservazione o la cura della pelle, diversi dai medicamenti, comprese le preparazioni antisolari e le preparazioni per abbronzature; preparazione per manicure o pedicure:
1000 – prodotti per il trucco delle labbra
2000 – prodotti per il trucco degli occhi
3000 – preparazioni per manicure o pedicure
– altri:
9100 – – ciprie, comprese quelle compatte
9900 – – altri
3305. Preparazioni per capelli:
1000 – sciampo
2000 – preparazioni per l’ondulazione o la stiratura, permanenti
3000 – lacche per capelli
9000 – altre
3306. Preparazioni per l’igiene della bocca o dei denti, comprese le polveri e
creme per facilitare l’adesione delle dentiere; fili utilizzati per pulire gli spazi fra i denti, imballati per la vendita al minuto (fili dentari):
1000 – dentifrici
2000 – fili utilizzati per pulire gli spazi fra i denti (fili dentari)
– altri:
9010 – – prodotti per facilitare l’adesione delle dentiere
9090 – altri
3307. Preparazioni prebarba, da barba o dopobarba, deodoranti per la persona,
preparazioni per il bagno, prodotti depilatori, altri prodotti per profumeria o per toeletta preparati e altre preparazioni cosmetiche, non nominati né compresi altrove; deodoranti per locali, preparati, anche non profumati, aventi o no proprietà disinfettanti:
1000 – preparazioni prebarba, da barba o dopobarba
2000 – deodoranti per la persona o contro il sudore
3000 – sali profumati e altre preparazioni per il bagno
– preparazioni per profumeria o deodoranti per locali, ivi compresi preparazioni odorifere per cerimonie religiose:
4100 – – «agarbatti» e altre preparazioni odorifere attive tramite combustione
4900 – – altri
– altri:
9010 – – soluzioni liquide per lenti a contatto o per occhi artificiali
9090 – altri
ex 3401. Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi da usare come sapone, in barre, pani, pezzi o forme ottenute a stampo, anche contenenti sapone; prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle, sotto forma di liquido o di crema, condizionati per la vendita al minuto, anche contenenti sapone; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di sapone o di detergenti: – saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi, in barre, pani, pezzi o forme ottenute a stampo; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, im- pregnati, spalmati o ricoperti di sapone o di detergenti:
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N. di tariffa Prodotto(i)/Gruppo(i) di prodotti
1100 – – da toeletta (compresi quelli ad uso medicinale)
– – altri:
1990 – – – altri (oltre ai saponi ordinari)
3000 – prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle, sotto forma di liquido o di crema, condizionati per la vendita al minuto, anche contenenti sapone ex 3402. Agenti organici di superficie (diversi dai saponi); preparazioni tensioattive, preparazioni per liscivie (comprese le preparazioni ausiliarie per lavare) e preparazioni per pulire, anche contenenti sapone, diverse da quelle della voce 3401; tranne i detersivi per tessili pronti all’uso delle voci di tariffa 3402.2000/9000. – agenti organici di superficie, anche condizionati per la vendita al minuto: – – anionici:
1110 – – – solfoleati
1190 – – – altri
– – cationici:
1210 – – – prodotti delle liste contenuti nella parte 1b
1290 – – – altri
– – non ionici:
1310 – – – prodotti delle liste contenuti nella parte 1b
1390 – – – altri
1900 – – altri
2000 – preparazioni condizionate per la vendita al minuto
9000 – altri
3403. Preparazioni lubrificanti (compresi gli oli da taglio, le preparazioni per
eliminare il grippaggio dei dadi, le preparazioni antiruggine o anti- corrosione e le preparazioni per la sformatura, a base di lubrificanti) e preparazioni dei tipi utilizzati per l’ensimaggio delle materie tessili, per oliare o ingrassare il cuoio, le pelli o altre materie, escluse quelle contenenti come costituenti di base 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi: – contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi:
1100 – – preparazioni per il trattamento delle materie tessili, del cuoio,
delle pelli o di altre materie . 1900 – – altre – altre:
9100 – – preparazioni per il trattamento delle materie tessili, del cuoio,
delle pelli o di altre materie
9900 – – altre
3405. Lucidi e creme per calzature, encaustici, lucidi per carrozzerie, per vetro o metalli, paste e polveri per pulire e lucidare e preparazioni simili (anche in forma di carta, ovatte, feltri, stoffe non tessute, materia plastica o gomma alveolari, impregnati, spalmati o ricoperti di tali preparazioni), escluse le cere della voce 3404:
1000 – lucidi, creme e preparazioni simili per calzature o per cuoio
2000 – encaustici e preparazioni simili per la manutenzione dei mobili di legno, dei pavimenti o di altri rivestimenti di legno 3000 – lucidi e preparazioni simili per carrozzerie, diversi dai lucidi per metalli
4000 – paste, polveri e altre preparazioni per pulire e lucidare
9000 – altri
3506. Colle e altri adesivi preparati, non nominati né compresi altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi, di peso netto non eccedente 1 kg:
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N. di tariffa Prodotto(i)/Gruppo(i) di prodotti
1000 – prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi, di peso netto non eccedente 1 kg – altri: – – adesivi a base di gomma o di materie plastiche (comprese le resine artificiali):
9110 – – – in solventi organici
9120 – – – in acqua
9190 – – – altri
– – altri:
9910 – – – per l’alimentazione di animali
9990 – – – altri
3707. Preparazioni chimiche per usi fotografici, diverse dalle vernici, dalle colle, dagli adesivi e dalle preparazioni simili; prodotti non miscelati, presentati in dosi per usi fotografici oppure condizionati per la vendita al minuto per gli stessi usi e pronti per l’impiego:
1000 – emulsioni per sensibilizzare le superfici
9000 – altri
3805. Essenze di trementina, di legno di pino o di cellulosa al solfato e altre
essenze terpeniche provenienti dalla distillazione o da altri trattamenti del legno di conifere; dipentene greggio; essenza di cellulosa al bisolfito e altri paracimeni greggi; olio di pino contenente, come componente principale, alfa-terpineolo:
1000 – essenze di trementina, di legno di pino o di cellulosa al solfato
9000 – altri
3808. Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e rego- latori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide: – merci indicate nella nota di sottovoci 1 di questo capitolo:
5010 – – a base di zolfo o di prodotti cuprici
5090 – – altri
– altri: – – insetticidi:
9110 – – – a base di zolfo o di prodotti cuprici
9190 – – – altri
– – fungicidi:
9210 – – – a base di zolfo o di prodotti cuprici
9290 – – – altri
– – diserbanti, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante:
9310 – – – a base di zolfo o di prodotti cuprici
9390 – – – altri
– – disinfettanti:
9410 – – – prodotti delle liste contenute nella parte 1b
9490 – – – altri
9900 – – altri
3809. Agenti di apprettatura o di finitura, acceleratori di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (p. es., bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove: – a base di sostanze amilacee:
1010 – – per l’alimentazione di animali
1090 – – altri
– altri:
9100 – – dei tipi utilizzati nell’industria tessile o nelle industrie simili
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N. di tariffa Prodotto(i)/Gruppo(i) di prodotti
9200 – – dei tipi utilizzati nell’industria della carta o nelle industrie simili
9300 – – dei tipi utilizzati nell’industria del cuoio o nelle industrie simili
3810. Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per
saldare o brasare e altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura: 1000 – preparazioni per il decapaggio dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti
9000 – altre
3814. Solventi e diluenti organici compositi, non nominati né compresi altrove;
preparazioni per togliere pitture e vernici:
0090 – altri
3815. Preparazioni atte a iniziare o accelerare una reazione e preparazioni cataliti- che, non nominate né comprese altrove – catalizzatori su supporti:
1100 – – aventi come sostanza attiva il nichel o un composto del nichel
1200 – – aventi come sostanza attiva un metallo prezioso o un composto di un
metallo prezioso
1900 – – altri
9000 – altri
3817. Alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele, diversi da quelli delle voci 2707 o 2902:
0090 – altri
3820. 0000 Preparazioni anticongelanti e liquidi preparati per lo sbrinamento
3824. Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e
preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele naturali), non nominati né compresi altrove: – leganti preparati per forme o per anime da fonderia:
1010 – – per l’alimentazione di animali
1090 – – altri
3000 – carburi metallici non agglomerati, miscelati tra loro o con leganti
metallici
4000 – additivi preparati per cementi, malte o calcestruzzo
5000 – malte e calcestruzzo, non refrattari
6000 – sorbitolo diverso da quello della voce 2905.44
– miscugli contenenti derivati alogenati del metano, dell’etano o del propano: 7100 – – contenenti clorofluorocarburi (CFC), anche contenenti idroclorofluoro- carburi (HCFC), perfluorocarburi (PFC) o idrofluorocarburi (HFC)
7200 – – contenenti bromoclorodifluorometano, bromotrifluorometano o
dibromotetrafluoroetani
7300 – – contenenti idrobromofluorocarburi (HBFC)
7400 – – contenenti idroclorofluorocarburi (HCFC), anche contenenti perfluoro-
carburi (PFC) o idrofluorocarburi (HFC), ma non contenenti cloro- fluorocarburi (CFC)
7500 – – contenenti tetracloruro di carbonio
7600 – – contenenti tricloroetano-1,1,1 metilcloroformio)
7700 – – contenenti bromometano (bromuro di metile) o bromoclorometano
7800 – – contenenti perfluorocarburi (PFC) o idrofluorocarburi (HFC), ma non
contenenti clorofluorocarburi (CFC) o idroclorofluorocarburi (HCFC)
7900 – – altri
– miscugli e preparazioni contenenti ossirano (ossido di etilene), polibro- mobifenili (PBB), policlorobifenili (PCB), policlorotrifenili (PCT) o fosfato di tris(2,3-dibromopropile):
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N. di tariffa Prodotto(i)/Gruppo(i) di prodotti
8100 – – contenenti ossirano (ossido di etilene)
8200 – – contenenti polibromobifenili (PBB), policlorotrifenili (PCT) o
policlorobifenili (PCB)
8300 – – contenenti fosfato di tris(2,3-dibromopropile)
– altri: – – preparazioni per usi farmaceutici, preparazioni per le industrie alimentari:
9011 – – – prodotti delle liste contenuti nella parte 1b
9019 – – – altri
– – altri:
9091 – – – per l’alimentazione di animali
9098 – – – altri
3825. Prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove; rifiuti urbani; fanghi di depurazione; altri rifiuti menzionati alla nota 6 del presente capitolo (esclusi rifiuti speciali contenenti COV [con bolletta di scorta per rifiuti speciali]):
1000 – rifiuti urbani
2000 – fanghi di depurazione
3000 – rifiuti clinici
– residui di solventi organici:
4100 – – alogenati
4900 – – altri
5000 – residui di liquidi decapanti per metalli, di liquidi idraulici, di liquidi per freni e di liquidi antigelo – altri rifiuti delle industrie chimiche o delle industrie connesse:
6100 – – contenenti principalmente costituenti organici
6900 – – altri
– altri:
9010 – – per l’alimentazione di animali
9090 – – altri
3901. Polimeri di etilene, in forme primarie:
1000 – polietilene di densità inferiore a 0,94
2000 – polietilene di densità uguale o superiore a 0,94
3000 – copolimeri di etilene e di acetato di vinile
– altri:
9010 – – prodotti delle liste contenuti nella parte 1b
9090 – – altri
3902. Polimeri di propilene o di altre olefine, in forme primarie:
1000 – polipropilene
2000 – poliisobutilene
3000 – copolimeri di propilene
– altri:
9010 – – prodotti delle liste contenuti nella parte 1b
9090 – – altri
3903. Polimeri di stirene, in forme primarie:
– polistirene (polistirolo):
1100 – – espansibile
1900 – – altri
2000 – copolimeri di stirene-acrilonitrile (SAN)
3000 – copolimeri di acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)
9000 – altri
3904. Polimeri di cloruro di vinile o di altre olefine alogenate, in forme primarie:
1000 – poli(vinilcloruro), non miscelato con altre sostanze
– altro poli(vinilcloruro):
2100 – – non plastificato
2200 – – plastificato
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N. di tariffa Prodotto(i)/Gruppo(i) di prodotti
3000 – copolimeri di cloruro di vinile e di acetato di vinile
4000 – altri copolimeri di cloruro di vinile
5000 – polimeri di cloruro di vinilidene
– polimeri fluorurati:
6100 – – politetrafluoroetilene:
6900 – – altri
9000 – altri
3905. Polimeri di acetato di vinile o di altri esteri di vinile, in forme primarie; altri polimeri di vinile, in forme primarie: – poli(vinilacetato):
1200 – – in dispersione acquosa
1900 – – altri
– copolimeri di acetato di vinile:
2100 – – in dispersione acquosa
2900 – – altri
3000 – poli(vinilalcool), anche contenente gruppi di acetato non idrolizzato
– altri:
9100 – – copolimeri
– – altri:
9910 – – – prodotti delle liste contenuti nella parte 1b
9990 – – – altri
3906. Polimeri acrilici in forme primarie:
1000 – poli(metilmetacrilato)
– altri:
9010 – – prodotti delle liste contenuti nella parte 1b
9090 – – altri
3907. Poliacetali, altri polieteri e resine epossidiche, in forme primarie;
policarbonati, resine alchidiche, poliesteri allilici e altri poliesteri, in forme primarie: – poliacetali:
1010 – – prodotti delle liste contenuti nella parte 1b
1090 – – altri
– altri polieteri:
2010 – – prodotti delle liste contenuti nella parte 1b
2090 – – altri
– resine epossidiche:
3010 – – prodotti delle liste contenuti nella parte 1b
3090 – – altri
4000 – policarbonati
5000 – resine alchidiche
6000 – poli(etilenetereftalato)
7000 – poli(acido lattico)
– altri poliesteri:
9100 – – non saturi
– – altri:
9910 – – – prodotti delle liste contenuti nella parte 1b
9980 – – – altri
3908. Poliammidi in forme primarie:
1000 – poliammidi -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 o -6, 12:
9000 – – altri
3909. Resine amminiche, resine fenoliche e poliuretani, in forme primarie:
– resine ureiche; resine di tiourato:
1010 – prodotti delle liste contenuti nella parte 1b
1090 – altri
2000 – resine melamminiche
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N. di tariffa Prodotto(i)/Gruppo(i) di prodotti
3000 – altre resine amminiche
– resine fenoliche:
4010 – – prodotti delle liste contenuti nella parte 1b
4090 – – altri
5000 – poliuretani
3910. 0000 Siliconi in forme primarie:
3911. Resine di petrolio, resine di cumarone-indene, politerpeni, polisolfuri,
polisolfoni e altri prodotti nominati nella nota 3 di questo capitolo, non nominati né compresi altrove, in forme primarie: – resine di petrolio, resine cumaroniche, resine indeniche, resine di cumarone-indene e politerpeni:
1010 – – dispersi o disciolti in veicoli non acquosi
1090 – – altri
– altri:
9010 – – prodotti delle liste contenuti nella parte 1b
9090 – altri
3912. Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove,
in forme primarie: – acetati di cellulosa:
1100 – – non plastificati
1200 – – plastificati
2000 – nitrati di cellulosa (compresi i collodi)
– eteri di cellulosa: – – carbossimetilcellulosa e suoi sali:
3110 – – – prodotti delle liste contenuti nella parte 1b
3190 – – – altri
– – altri:
3910 – – – prodotti delle liste contenuti nella parte 1b
3990 – – – altri
– altri:
9010 – – prodotti delle liste contenuti nella parte 1b
9090 – – altri
3913. Polimeri naturali (p. es., acido alginico) e polimeri naturali modificati
(p. es., proteine indurite, derivati chimici della gomma naturale), non nominati né compresi altrove, in forme primarie:
1000 – acido alginico, suoi sali e suoi esteri
– altri:
9010 – – prodotti delle liste contenuti nella parte 1b
9090 – – altri
3914. Scambiatori di ioni a base di polimeri delle voci da 3901 a 3913, in forme
primarie:
0010 – prodotti delle liste contenuti nella parte 1b
0090 – altri
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Allegato 3 (n. III)
Modifiche del diritto vigente:
Le ordinanze seguenti sono modificate come segue:
1. Ordinanza del 12 novembre 19979 relativa alla tassa d’incentivazione
sull’olio da riscaldamento «extra leggero» con un tenore di zolfo superiore allo 0,1 per cento
Art. 4 Distribuzione del prodotto della tassa 1 Gli assicuratori distribuiscono, su incarico e sotto la vigilanza dell’Ufficio federale, il prodotto della tassa alla popolazione. Il prodotto della tassa è distribuito annualmente quale prodotto di un anno, costituito dall’ammontare delle entrate al 31 dicembre, compresi gli interessi. La distribuzione avviene due anni dopo (anno di distribuzione).
2 Per assicuratori si intendono:
a. gli assicuratori dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie secondo la legge del 18 marzo 199410 sull’assicurazione malattie (LAMal); b. l’assicurazione militare secondo la legge federale del 19 giugno 199211 sull’assicurazione militare (LAM). 3 Gli assicuratori distribuiscono il prodotto di un anno detraendolo dai premi degli assicurati esigibili nell’anno di distribuzione. Informano gli assicurati a tale riguardo in occasione della comunicazione dei nuovi premi per l’anno di distribuzione. 4 Gli assicuratori distribuiscono equamente il prodotto di un anno a tutte le persone che al 1° gennaio dell’anno di distribuzione: a. sono assoggettate all’obbligo d’assicurazione secondo la LAMal o secondo l’articolo 2 capoverso 1 o 2 LAM; e b. sono domiciliate o dimorano abitualmente in Svizzera. 5 Gliassicuratori comunicano all’Ufficio federale della sanità pubblica, entro il 20 marzo dell’anno di distribuzione, il numero delle persone che soddisfano i pre- supposti secondo il capoverso 4. 6 Il prodotto della tassa è versato agli assicuratori, in rapporto alla loro quota, entro il 30 aprile dell’anno di distribuzione. 7 Per l’onere da loro assunto, gli assicuratori sono indennizzati con gli interessi di cui beneficiano in seguito al versamento anticipato della loro quota del prodotto della tassa.
9 RS 814.019 10 RS 832.10 11 RS 833.1
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2. Ordinanza del 15 ottobre 200312 concernente la tassa
d’incentivazione sulla benzina e sull’olio diesel con un tenore di zolfo superiore allo 0,001 per cento
Art. 5 Distribuzione del prodotto della tassa 1 Gli assicuratori distribuiscono, su incarico e sotto la vigilanza dell’Ufficio federale, il prodotto della tassa alla popolazione. Il prodotto della tassa è distribuito annualmente quale prodotto di un anno, costituito dall’ammontare delle entrate al 31 dicembre, compresi gli interessi. La distribuzione avviene due anni dopo (anno di distribuzione).
2 Per assicuratori si intendono:
a. gli assicuratori dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie secondo la legge del 18 marzo 199413 sull’assicurazione malattie (LAMal); b. l’assicurazione militare secondo la legge federale del 19 giugno 199214 sull’assicurazione militare (LAM). 3 Gli assicuratori distribuiscono il prodotto di un anno detraendolo dai premi degli assicurati esigibili nell’anno di distribuzione. Informano gli assicurati a tale riguardo in occasione della comunicazione dei nuovi premi per l’anno di distribuzione. 4 Gli assicuratori distribuiscono equamente il prodotto di un anno a tutte le persone che al 1° gennaio dell’anno di distribuzione: a. sono assoggettate all’obbligo d’assicurazione secondo la LAMal o secondo l’articolo 2 capoverso 1 o 2 LAM; e b. sono domiciliate o dimorano abitualmente in Svizzera. 5 Gliassicuratori comunicano all’Ufficio federale della sanità pubblica, entro il 20 marzo dell’anno di distribuzione, il numero delle persone che soddisfano i pre- supposti secondo il capoverso 4. 6 Il prodotto della tassa è versato agli assicuratori, in rapporto alla loro quota, entro il 30 aprile dell’anno di distribuzione. 7 Per l’onere da loro assunto, gli assicuratori sono indennizzati con gli interessi di cui beneficiano in seguito al versamento anticipato della loro quota del prodotto della tassa.
12 RS 814.020 13 RS 832.10 14 RS 833.1
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