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AS 2008 1813

Ordinanza del DATEC sulle ipotesi di pericolo e le misure di sicurezza per impianti nucleari e materiali nucleari

Ordinanza del DATEC sulle ipotesi di pericolo e le misure di sicurezza per impianti nucleari e materiali nucleari

del 16 aprile 2008

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, visto l’articolo 9 capoverso 3 dell’ordinanza del 10 dicembre 20041 sull’energia nucleare (OENu), ordina:

Sezione 1: Oggetto e obiettivi di protezione

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza stabilisce i principi per le ipotesi di pericolo e per le esigenze edilizie, tecniche, organizzative e amministrative delle misure di sicurezza allo scopo di raggiungere gli obiettivi di sicurezza.

Art. 2 Obiettivi di protezione

1 Gli obiettivi di protezione sono:

a. la protezione degli impianti nucleari da interventi non autorizzati; b. la protezione dei materiali nucleari da sottrazione e interventi non autoriz- zati; c. la protezione delle persone e dell'ambiente da danni radiologici causati da interventi non autorizzati.

2 Il titolare di una licenza d’esercizio per un impianto nucleare o di un’auto-

rizzazione per il trasporto di materiali nucleari deve dimostrare che, tramite le misu- re di sicurezza adottate, gli obiettivi di sicurezza sono rispettati.

Sezione 2: Ipotesi di pericolo

Art. 3 1 Le ipotesi di pericolo servono quale base e misura per la sicurezza degli impianti nucleari e dei materiali nucleari.

RS 732.112.1 1 RS 732.11

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Ipotesi di pericolo e misure di sicurezza per impianti nucleari RU 2008 e materiali nucleari

2 Le ipotesi di pericolo si riferiscono in particolare a:

a. il terrorismo mondiale e l’estremismo violento; b. la situazione di minaccia specifica per la Svizzera; c. il potenziale di pericolo degli oggetti da proteggere; d. lo stato della tecnica di attacco; e. il possibile comportamento dell’autore del reato. 3 L’autorità di vigilanza ai sensi dell'articolo 6 OENu (autorità di vigilanza) è incari- cata di disciplinare in una direttiva segreta le ipotesi di pericolo determinanti, tenen- do conto delle categorie dei materiali nucleari e delle ripercussioni radiologiche.

Sezione 3: Misure di sicurezza

Art. 4 Misure di sicurezza Le misure di sicurezza hanno in particolare lo scopo di: a. tenere lontano i potenziali autori di atti illeciti contro materiali nucleari o impianti nucleari; b. assicurare l’accesso controllato di persone e veicoli all’impianto nucleare; c. controllare il flusso di materiale da e per le zone di sicurezza; d. intercettare e impedire l’accesso ai non addetti nelle zone di sicurezza; e. creare buone condizioni per l’intervento della polizia.

Art. 5 Misure di sicurezza edilizie e tecniche 1 Per le misure di sicurezza edilizie valgono i requisiti di cui all’allegato 2 OENu.

2 Le misure tecniche di sicurezza comprendono in particolare i sistemi di intercetta- zione, di comunicazione e di controllo dell’accesso. 3 L’autorità di vigilanza è incaricata di disciplinare gli ulteriori dettagli in una diret- tiva segreta.

Art. 6 Misure di sicurezza organizzative e amministrative 1 Le misure di sicurezza organizzative e amministrative comprendono in particolare:

a. l’organizzazione della sicurezza; b. disposizioni concernenti i controlli del traffico di persone, veicoli e materiali da e per l’impianto; c. accordi ed esercitazioni con la polizia; d. accordi ed esercitazioni con l’esercito.

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2 L’autorità di vigilanza è incaricata di disciplinare gli ulteriori dettagli in una diret- tiva segreta.

Sezione 4: Collaborazione tra gli uffici federali

Art. 7 Servizi d’informazione 1 I servizi d’informazione svizzeri mettono a disposizione dell'autorità di vigilanza i dati di base per formulare le ipotesi di pericolo. 2 Informano periodicamente l’autorità di vigilanza sulla situazione di pericolo. Informano prontamente l’autorità di vigilanza nel caso di cambiamenti importanti e improvvisi della situazione di pericolo. 3 L’autorità di vigilanza disciplina in un accordo la collaborazione e lo scambio di informazioni con i servizi d’informazione.

Art. 8 Centrale nazionale d’allarme L’autorità di vigilanza disciplina in un accordo la collaborazione e lo scambio di informazioni con la Centrale nazionale d’allarme, in particolare per quanto concerne il trasporto di materiali nucleari.

Sezione 5: Entrata in vigore

Art. 9 La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2008.

16 aprile 2008 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Moritz Leuenberger

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