AS 2008 1833
Ordinanza sull'attestazione dell'origine non preferenziale delle merci
Ordinanza sull’attestazione dell’origine non preferenziale delle merci (OAO)
del 9 aprile 2008
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 3 capoverso 2, 4 capoverso 1, 5 e 7 capoverso 5 della legge federale del 25 giugno 19821 sulle misure economiche esterne; in applicazione dell’Accordo del 15 aprile 19942 relativo alle regole in materia di origine (Allegato 1A.11 dell’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio) e dell’articolo 11 della Convenzione internazionale del 3 novembre 19233 per la semplificazione delle formalità doganali nonché dell’articolo 2 della Convenzione internazionale del 18 maggio 19734 per la semplificazione e l’armonizzazione dei regimi doganali, ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione 1 La presente ordinanza disciplina la redazione e l’utilizzo delle prove documentali e delle dichiarazioni d’origine nell’ambito nel commercio esterno. 2 La presente ordinanza si applica in Svizzera e nelle sue enclavi doganali (territorio interno).
Art. 2 Definizioni Ai sensi della presente ordinanza si intende per: a. fabbricazione: ogni processo di lavorazione o trasformazione di una merce, compresi il montaggio o procedimenti specifici; b. prodotto: la merce fabbricata, anche se destinata ad essere utilizzata ulte- riormente per un altro procedimento di fabbricazione; c. materiali: gli ingredienti, materie prime, componenti o parti utilizzati nella fabbricazione di un prodotto; d. merci: sia i materiali sia i prodotti;
RS 946.31
4 Versione del Protocollo del 26 giugno 1999 di emendamento della Convenzione;
RS 0.631.21
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e. valore in dogana: il valore determinato conformemente all’Accordo del 15 aprile 19945 relativo all’applicazione dell’articolo VII dell’Accordo gene- rale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (Accordo OMC sul valore in dogana); f. prezzo franco fabbrica: il prezzo della merce franco fabbrica, dedotte tutte le tasse interne che possono essere restituite all’esportazione del prodotto; g. valore dei materiali: il valore in dogana dei materiali impiegati, al momento dell’importazione oppure, se questo non può essere determinato, il primo prezzo determinabile pagato per questi materiali sul territorio interno; h. capitoli e posizioni del Sistema armonizzato: i capitoli e le voci a quattro cifre della nomenclatura conformemente alla Convenzione internazionale del 14 giugno 19836 sul Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci.
Art. 3 Prove documentali dell’origine
1 Le prove documentali dell’origine (prove documentali) servono a comprovare
l’origine, il valore e il prezzo di una merce; possono contenere anche ulteriori indi- cazioni necessarie a identificare la merce.
2 Per prove documentali si intendono:
a. il certificato d’origine, redatto sull’apposito modulo; b. l’attestazione d’origine, redatta su fatture commerciali o su altri documenti commerciali rilasciati dal fornitore; c. l’attestazione interna, redatta su fatture commerciali o su altri documenti commerciali rilasciati dal fornitore, vale unicamente quale documento di riferimento sul territorio interno.
Art. 4 Altre attestazioni d’origine Gli uffici emittenti possono attestare altri fatti documentabili nell’ambito dell’atte- stazione dell’origine, in particolare: a. lavorazioni o trasformazioni della merce avvenute sul territorio interno che però non conferiscono l’origine; b. la spedizione di merce.
Art. 5 Dichiarazione d’origine
1 La dichiarazione d’origine serve a comprovare l’origine svizzera di una merce.
Essa può essere riportata sulla fattura commerciale o su un altro documento com- merciale del fornitore con domicilio o sede sul territorio interno.
2 Essa vale solamente quale documento di riferimento sul territorio interno.
5 RS 0.632.20 Allegato 1A.9
6 RS 0.632.11
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Art. 6 Uffici emittenti 1 Il Dipartimento federale dell’economia (DFE) determina gli uffici emittenti e la loro giurisdizione.
2 Gli uffici emittenti rilasciano prove documentali a persone e imprese che:
a. fabbricano o commercializzano merci; e b. hanno il proprio domicilio o la propria sede nella loro giurisdizione. 3 Gli uffici emittenti possono rilasciare prove documentali a persone e imprese che non hanno domicilio o sede nella loro giurisdizione se: a. la merce in questione è stata fabbricata nella loro giurisdizione; e b. l’ufficio competente è d’accordo.
4 L’Amministrazione federale delle dogane (Amministrazione delle dogane) può
autorizzare altre eccezioni.
Art. 7 Informazioni sull’origine Su richiesta scritta, l’Amministrazione delle dogane rilascia informazioni per iscritto sull’origine non preferenziale delle merci; è applicabile l’articolo 20 capoversi 2–5 della legge del 18 marzo 20057 sulle dogane (LD).
Art. 8 Emolumenti 1 Gli uffici emittenti riscuotono emolumenti per il rilascio delle prove documentali e per altre prestazioni nell’ambito della presente ordinanza. 2 L’importo degli emolumenti degli uffici emittenti è soggetto all’approvazione del DFE.
3 L’Amministrazione delle dogane percepisce emolumenti secondo l’ordinanza del
4 aprile 20078 sugli emolumenti dell’Amministrazione federale delle dogane. 4 Per il resto sono applicabili le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre
20049 sugli emolumenti.
Sezione 2: Criteri d’origine
Art. 9 Origine svizzera Un prodotto è reputato di origine svizzera se è stato totalmente ottenuto o fabbricato sul territorio interno o se ivi è stato oggetto di lavorazioni o trasformazioni suffi- cienti.
7 RS 631.0 8 RS 631.035 9 RS 172.041.1
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Art. 10 Ottenimento o fabbricazione totale Sono considerati totalmente ottenuti o fabbricati sul territorio interno: a. i prodotti minerali estratti dal suo suolo; b. i prodotti del regno vegetale ivi raccolti od ottenuti da colture cellulari vege- tali; c. animali vivi, nati o le cui uova si sono schiuse sul territorio interno e ivi sono stati allevati; d. prodotti provenienti da animali vivi allevati sul territorio interno o prove- nienti da colture cellulari animali; e. i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate; f. i prodotti della pesca marittima e altri prodotti del mare che sono stati estratti da navi svizzere; g. i prodotti fabbricati a bordo delle navi-officina svizzere esclusivamente a partire dai prodotti indicati alla lettera f; h. gli articoli usati ivi raccolti per il recupero di materie prime; i. gli scarti e i residui che provengono da procedimenti di fabbricazione ivi effettuati; j. i prodotti ivi ottenuti esclusivamente a partire dai prodotti riportati alle lettere a–i.
Art. 11 Lavorazione o trasformazione sufficienti
1 Un prodotto è considerato sufficientemente lavorato o trasformato se:
a. il valore di tutti i materiali d’origine estera utilizzati per la sua fabbricazione non supera il 50 per cento del suo prezzo franco fabbrica; b. la lavorazione o la trasformazione ha per effetto di classificare il prodotto in una voce diversa del Sistema armonizzato rispetto a quella in cui sono clas- sificati i prodotti d’origine estera utilizzati per la sua fabbricazione; o c. vengono eseguite eventuali lavorazioni o trasformazioni particolari di cui al capoverso 2 allo scopo di conferire l’origine. 2 Per determinati prodotti il DFE può stabilire lavorazioni o trasformazioni particola- ri che conferiscono l’origine. Esso può inoltre escludere, per alcuni di questi prodot- ti, l’applicabilità del capoverso 1 lettere a e b. 3 Il Dipartimento può fissare una tolleranza per i prodotti di cui a capoversi 1 lette- ra b e 2.
Art. 12 Materiali del territorio interno
1 Un prodotto che ha subito una lavorazione o una trasformazione sufficiente sul
territorio interno e che viene impiegato per la fabbricazione di un altro prodotto è
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considerato materiale di origine svizzera. È irrilevante se il materiale sia stato fab- bricato nella stessa impresa o in un’altra. 2 I materiali di origine estera impiegati per la fabbricazione di materiale del territorio interno secondo il capoverso 1 non vengono considerati per la determinazione dell’origine dell’altro prodotto.
Art. 13 Lavorazione o trasformazione insufficienti Sono considerati insufficienti per il conferimento dell’attestazione originale: a. i trattamenti destinati a conservare lo stato dei prodotti durante il trasporto o l’immagazzinamento (arieggiare, stendere, asciugare, refrigerare, congelare, mettere in salamoia o in acqua addizionata con zolfo o con altre sostanze, eliminare parti avariate nonché trattamenti analoghi); b. semplici operazioni come spolverare, setacciare, selezionare, classificare, riordinare (compresa la disposizione dell’assortimento), lavare, verniciare, tagliare a pezzi; c. semplici lavori di imballaggio, in particolare:
1. la sostituzione dell’imballaggio, la suddivisione o il raggruppamento di
colli,
2. il semplice riempimento di bottiglie, bottigliette, sacchi, astucci, scato-
le, il fissaggio su tavolette, il confezionamento sottovuoto o in atmo- sfera protettiva; d. l’apposizione di marche, etichette o altri segni distintivi simili sui prodotti stessi o sui loro imballaggi; e. la semplice mescolanza di prodotti, anche di tipi diversi, se uno o diversi elementi della miscela non soddisfano le condizioni per poterlo considerare un prodotto originario; f. semplici operazioni di assemblaggio di parti per ottenere un prodotto com- pleto; g. concorso di due o più trattamenti riportati alle lettere a–f; h. la macellazione di animali e la riduzione in pezzi (sezionamento, sminuzza- mento, macinazione) di carne.
Art. 14 Unità determinante per la definizione dell’origine 1 Un prodotto costituito da diverse parti vale quale unità se è attribuito a un’unica posizione del Sistema armonizzato.
2 Ogni gruppo o composizione di diversi prodotti al quale è attribuita un’unica
posizione del Sistema armonizzato è considerato unità determinante nella sua tota- lità. 3 Nel caso di un invio composto da prodotti fra loro uguali, classificati nella mede- sima posizione del Sistema armonizzato, per determinarne l’origine occorre consi- derare ogni prodotto singolarmente.
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Art. 15 Elementi neutri Per la determinazione dell’origine non devono essere considerati i seguenti elementi utilizzati nella fabbricazione: a. energia e combustibili; b. impianti ed equipaggiamento; c. macchine e attrezzature; d. prodotti che non entrano, né sono destinati a entrare, nella composizione definitiva del prodotto.
Art. 16 Traffico di perfezionamento Un prodotto del territorio interno temporaneamente esportato per essere lavorato, trasformato o migliorato mantiene l’origine svizzera se il valore aggiunto all’estero non supera il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto per il quale si intende ottenere l’attestazione originale.
Art. 17 Origine estera 1 Per l’attestazione dell’origine estera di una merce deve essere presentata all’ufficio emittente una prova documentale (certificato di base o certificato di transito) rila- sciata da un organo competente del Paese di origine o di transito della merce.
2 Sul territorio interno l’origine estera della merce è da dimostrare:
a. tramite il certificato di base o il certificato di transito intestato al fornitore del territorio interno; oppure b. tramite l’attestazione interna.
Sezione 3: Rilascio di prove documentali e istituzione di dichiarazioni d’origine
Art. 18 Rilascio di prove documentali
1 Le prove documentali vengono rilasciate su richiesta.
2 Se il richiedente è un’impresa, esso deve essere iscritto nel registro di commercio.
3 La prova documentale non viene emessa se il richiedente non ha corrisposto l’emo- lumento previsto o non offre garanzie per il pagamento.
Art. 19 Inoltro della richiesta 1 La richiesta per il rilascio di una prova documentale è da inoltrare in forma carta- cea o elettronica all’ufficio emittente competente. 2 Il richiedente deve fornire all’ufficio emittente e, eventualmente, all’Ammini- strazione delle dogane le informazioni necessarie, la possibilità di consultare i documenti e il libero accesso ai locali aziendali.
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3 Il DFE stabilisce:
a. la procedura; b. i requisiti contenutistici delle richieste e dei documenti da presentare.
Art. 20 Accordi sulla semplificazione della procedura 1 Gli uffici emittenti possono concludere, con persone e imprese, accordi sulla sem- plificazione della procedura per il rilascio di prove documentali. Il DFE disciplina i dettagli.
2 Gli accordi sulla semplificazione della procedura devono essere approvati
dall’Amministrazione delle dogane.
Art. 21 Procedura di autenticazione elettronica 1 Gli uffici emittenti possono prevedere la possibilità di emissione elettronica delle prove documentali. 2 La procedura deve essere svolta regolarmente e garantire la sicurezza dei dati.
3 Gli uffici emittenti stipulano l’accordo di cui all’articolo 20 con persone e imprese alle quali è stata accordata la procedura di autenticazione elettronica.
Art. 22 Esame della richiesta 1 L’ufficio emittente verifica l’esattezza dei dati del richiedente che saranno attestati nella prova documentale. 2 In caso di sospetto fondato o se si accerta una violazione delle prescrizioni della presente ordinanza, l’ufficio emittente ne dà comunicazione all’Amministrazione delle dogane consegnandole i mezzi di prova. 3 Gli organi, gli impiegati e gli incaricati dell’ufficio emittente sottostanno alle disposizioni della legge del 14 marzo 195810 sulla responsabilità e sono tenuti a tutelare il segreto d’ufficio secondo l’articolo 320 del Codice penale11.
Art. 23 Controlli a posteriori dell’ufficio emittente e dell’Amministrazione delle dogane 1 L’ufficio emittente può, in ogni tempo, controllare a posteriori i dati riportati nella domanda di attestazione o nella prova documentale e richiedere informazioni in merito all’ubicazione e alla spedizione delle merci, nonché esigere campioni. 2 L’Amministrazione delle dogane può, in ogni tempo, disporre controlli a posteriori da parte dell’ufficio emittente o procedere lei stessa a tali controlli.
3 I costi dei controlli a posteriori sono a carico del richiedente.
10 RS 170.32 11 RS 311.0
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Art. 24 Certificati d’origine e attestazioni d’origine per offerte nel settore degli appalti pubblici 1 Nel caso degli appalti pubblici, se l’origine svizzera delle merci da consegnare costituisce un criterio d’assegnazione, l’ufficio emittente rilascia i certificati d’ori- gine e le attestazioni d’origine necessari. I certificati e le attestazioni sono da con- trassegnare con un’apposita annotazione e valgono solo per la presentazione dell’offerta.
2 Il DFE stabilisce la procedura.
Art. 25 Istituzione di dichiarazioni d’origine
1 Il DFE stabilisce forma e contenuto delle dichiarazioni d’origine.
2 Gli articoli 19 capoverso 2, 22 capoversi 2 e 3 nonché 23 si applicano per analogia ai fornitori che istituiscono dichiarazioni d’origine.
Art. 26 Obbligo di conservare 1 Il richiedente conserva per un minimo di cinque anni i giustificativi delle domande di attestazione, le copie delle dichiarazioni d’origine e i relativi giustificativi. 2 Gli uffici emittenti conservano le domande di attestazione per un minimo di cinque anni. 3 Per la forma della conservazione e le misure organizzative e di sicurezza valgono gli articoli 97 e 98 dell’ordinanza del 1° novembre 200612 sulle dogane.
Sezione 4: Sorveglianza e controllo
Art. 27 Competenza dell’Amministrazione delle dogane L’Amministrazione delle dogane esercita la sorveglianza sugli uffici emittenti.
Art. 28 Richiamo e revoca di prove documentali 1 In caso di prove documentali rilasciate a torto, l’ufficio emittente ne ordina il ri- chiamo. 2 Se il richiamo resta senza esito o se la prova documentale rilasciata indebitamente non si trova più sul territorio interno, essa è revocata per decisione dell’Ammi- nistrazione delle dogane. 3 Se la revoca è passata in giudicato, l’Amministrazione delle dogane può notificarla anche al destinatario della merce e alle autorità competenti del Paese destinatario.
12 RS 631.01
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Art. 29 Provvedimenti amministrativi concernenti le dichiarazioni d’origine Indipendentemente dall’avvio di un procedimento penale, l’Amministrazione delle dogane può vietare in modo temporaneo o permanente, mediante decisione, l’isti- tuzione di dichiarazioni d’origine a persone e imprese che hanno istituito dichiara- zioni d’origine illecite.
Art. 30 Misure di sorveglianza degli uffici emittenti
1 L’Ufficio emittente solleva dai propri incarichi chiunque:
a. nonostante un richiamo, si comporti in modo contrario ai propri obblighi; b. sia stato condannato per infrazioni intenzionali alla presente ordinanza. 2 Gli impiegati responsabili delle prove documentali contro i quali è in corso un pro- cedimento penale per infrazione intenzionale alla presente ordinanza sono sollevati dai loro incarichi dall’ufficio emittente per tutta la durata del procedimento. 3 Se un ufficio emittente ha a più riprese rilasciato prove documentali inesatte oppu- re contravvenuto in altro modo alla presente ordinanza, il DFE può revocare a tale ufficio la funzione di ufficio emittente.
Sezione 5: Protezione dei dati e assistenza amministrativa
Art. 31 Sistemi d’informazione degli uffici emittenti 1 Ogni ufficio emittente può disporre di un sistema d’informazione per l’elabora- zione dei dati personali, nella misura in cui risulti necessario per l’applicazione della presente ordinanza. 2 Il sistema d’informazione di un ufficio emittente può contenere i seguenti dati:
a. dati personali e indirizzi di persone e imprese (persone fisiche e giuridiche nonché associazioni di persone) che hanno inoltrato domanda di attestazione o alle quali sono state rilasciate prove documentali o presso le quali sono sta- ti svolti controlli a posteriori; b. indicazioni sul campo di attività di persone e imprese di cui alla lettera a; c. contenuto delle domande di attestazione e dei mezzi di prova da presentare, nonché contenuto e numeri di registrazione delle prove documentali; d. indicazioni circa i motivi, la data e i risultati di controlli a posteriori sull’ori- gine; e. accordi secondo gli articoli 20 e 21 concernenti la semplificazione della pro- cedura e l’autenticazione elettronica; f. dati concernenti i movimenti finanziari relativi alla riscossione e alla gestione degli emolumenti e delle garanzie offerte in tal senso.
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Art. 32 Accesso al sistema d’informazione degli uffici emittenti ed elaborazione dei dati I collaboratori dell’ufficio emittente competente hanno accesso ai dati del sistema d’informazione del rispettivo ufficio e utilizzano tali dati nell’esercizio dei propri compiti.
Art. 33 Comunicazione di dati tratti dai sistemi d’informazione degli uffici emittenti 1 Gli uffici emittenti possono comunicare dati tratti dal proprio sistema d’informa- zione ad altri uffici emittenti per controlli a posteriori sul territorio interno. 2 Su richiesta, gli uffici emittenti comunicano dati tratti dal proprio sistema d’infor- mazione alla sezione Origine e tessili, alla divisione Cause penali della direzione generale delle dogane nonché alla sezione Servizio inquirente di un circondario doganale. 3 La comunicazione di dati ad autorità nazionali o estere da parte dell’Amministra- zione delle dogane è disciplinata dagli articoli 112 e 113 LD13.
Art. 34 Conservazione e cancellazione di dati nel sistema d’informazione degli uffici emittenti I dati contenuti nei sistemi d’informazione degli uffici emittenti devono essere con- servati per cinque anni almeno e cancellati o distrutti al più tardi dopo dieci anni.
Art. 35 Protezione dei dati presso l’Amministrazione delle dogane e comunicazione di dati agli uffici emittenti 1 Per la protezione dei dati si applicano per analogia gli articoli 110–113 LD14.
2 Per l’adempimento dei propri compiti l’Amministrazione delle dogane può elabo-
rare dati del sistema d’informazione degli uffici emittenti. Essa può comunicare i dati conformemente all’articolo 112 LD.
Art. 36 Assistenza amministrativa internazionale 1 Su richiesta, l’Amministrazione delle dogane può fornire assistenza amministrativa alle autorità estere nell’adempimento dei compiti concernenti le prove documentali, in particolare per la garanzia della regolare applicazione della legislazione in materia di economia esterna e in materia doganale nonché per la prevenzione, la scoperta e il perseguimento di infrazioni, sempre che questo sia previsto da un trattato interna- zionale.
13 RS 631.0 14 RS 631.0
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2 In mancanza di un trattato internazionale l’Amministrazione federale può, su
richiesta, confermare alle autorità estere l’autenticità e la veridicità delle prove documentali rilasciate sul territorio interno.
3 L’Amministrazione delle dogane può richiedere assistenza amministrativa alle
autorità estere nell’ambito delle prove documentali.
4 L’articolo 115 capoversi 2–4 LD15 è applicabile per analogia.
5 L’ufficio emittente interessato può far capo all’Amministrazione delle dogane per un controllo a posteriori. Esso consegna all’Amministrazione delle dogane i mezzi di prova.
Art. 37 Controllo a posteriori relativo alle dichiarazioni d’origine 1 Gli uffici emittenti possono far controllare a posteriori dall’ufficio emittente com- petente o dall’Amministrazione delle dogane le dichiarazioni d’origine istituite da persone o imprese con domicilio o sede al di fuori della loro giurisdizione, e che servono da documenti di riferimento per il rilascio di un certificato d’origine o di un’attestazione d’origine.
2 L’articolo 115 capoversi 2–4 LD16 è applicabile per analogia.
Sezione 6: Protezione giuridica
Art. 38
1 Le decisioni nel campo d’applicazione della presente ordinanza sono emanate
dall’Amministrazione delle dogane.
2 La protezione giuridica è disciplinata dall’articolo 116 LD17.
Sezione 7: Disposizioni penali
Art. 39 Infrazioni da parte di collaboratori e incaricati degli uffici emittenti 1 È punito con pena detentiva fino a tre anni o con pena pecuniaria chi, con lo scopo di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di terzi o di procurare per sé o per altri un illecito vantaggio: a. agendo in qualità di responsabile delle prove documentali presso un ufficio emittente attesti in modo inesatto l’origine, il valore o il prezzo di una merce oppure l’identità di un richiedente;
15 RS 631.0 16 RS 631.0 17 RS 631.0
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b. agendo in qualità di incaricato dei controlli a posteriori presso un ufficio emittente oppure di esperto incaricato da un ufficio emittente di svolgere verifiche, rilasci false constatazioni o false perizie per casi attestati o che dovranno essere attestati in una prova documentale o in una dichiarazione d’origine. 2 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 20 000 franchi.
3 Se l’incaricato rettifica spontaneamente la falsa constatazione o la falsa perizia prima che la prova documentale o la dichiarazione d’origine sia rilasciata, si può prescindere da ogni pena.
Art. 40 Infrazioni da parte degli incaricati del rilascio delle dichiarazioni d’origine 1 È punito con pena detentiva fino a tre anni o con pena pecuniaria chiunque, con lo scopo di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di terzi o di procurare per sé o per altri un illecito vantaggio, in una dichiarazione d’origine attesti in modo inesatto l’origine, il valore o il prezzo di una merce. 2 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 20 000 franchi.
Art. 41 Falsificazione di prove documentali e di dichiarazioni d’origine
1 È punito con pena detentiva fino a tre anni o con pena pecuniaria chiunque:
a. falsifichi o alteri una prova documentale o una dichiarazione d’origine con l’intento di avvalersene, oppure utilizzi la firma autentica di un ufficio emit- tente o della persona preposta all’istituzione delle dichiarazioni d’origine al fine di produrre una prova documentale o una dichiarazione d’origine sup- positizia; b. falsifichi o alteri la constatazione o la perizia di un incaricato dei controlli a posteriori oppure dell’esperto incaricato di svolgere verifiche in merito all’origine, al valore o al prezzo di una merce, oppure utilizzi la firma auten- tica di una delle persone summenzionate allo scopo di produrre una falsa constatazione o una falsa perizia. 2 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 20 000 franchi.
Art. 42 Ottenimento e impiego di prove documentali e dichiarazioni d’origine suppositizie; simulazione dell’origine
1 È punito con pena detentiva fino a tre anni o con pena pecuniaria chiunque:
a. faccia in modo che un incaricato delle prove documentali presso un ufficio emittente produca una prova documentale falsa, oppure che un fornitore isti- tuisca una dichiarazione d’origine falsa, o, ancora, che un incaricato dei con- trolli a posteriori o un esperto incaricato di svolgere verifiche in merito all’origine, al valore o al prezzo di una merce rilasci una falsa constatazione o una falsa perizia;
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b. utilizzi o lasci utilizzare, sul territorio interno o all’estero, una prova docu- mentale o una dichiarazione d’origine non corrispondente alla merce; c. utilizzi o lasci utilizzare una prova documentale o una dichiarazione d’ori- gine contraffatta, alterata, falsa o revocata sul territorio interno o all’estero; d. simuli o induca a simulare in altro modo l’origine della merce. 2 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 20 000 franchi.
Art. 43 Utilizzo illecito di apparecchiature È punito con pena detentiva fino a tre anni o con pena pecuniaria chiunque: a. nell’intento di impiegarli illecitamente, fabbrichi o si procuri strumenti per la falsificazione o l’alterazione di una prova documentale; b. impieghi illecitamente strumenti destinati alla produzione di prove docu- mentali.
Art. 44 Prove documentali estere 1 L’articolo 41 capoverso 1 lettera a si applica anche alle prove documentali estere.
2 L’articolo 42 capoverso 1 lettere b e c nonché l’articolo 43 sono parimenti applica- bili anche per prove documentali prodotte all’estero se l’autore le utilizza o le lascia utilizzare all’interno del Paese.
Art. 45 Contravvenzioni
1 È punito con la multa fino a 10 000 franchi chiunque:
a. intralci, ostacoli o renda impossibile l’accertamento a posteriori o la verifica di fatti attestati o che dovranno essere attestati in una prova documentale oppure riportati o da riportare in una dichiarazione d’origine; b. contravvenga a una disposizione della presente ordinanza, di un trattato internazionale o di un’altra disposizione in materia di diritto d’origine oppu- re una decisione notificatagli sotto comminatoria della pena contemplata nel presente articolo; c. si procuri in modo illecito una prova documentale presso un ufficio emitten- te non competente. 2 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 5000 franchi.
3 È fatto salvo il rinvio a giudizio secondo gli articoli 285 o 286 del Codice penale18.
18 RS 311.0
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Art. 46 Perseguimento penale 1 Le infrazioni sono perseguite e giudicate conformemente alla presente ordinanza e alla legge federale del 22 marzo 197419 sul diritto penale amministrativo. 2 L’Amministrazione delle dogane è l’autorità competente per il perseguimento e il giudizio. 3 Per l’inchiesta, l’Amministrazione delle dogane può far capo agli uffici emittenti.
Art. 47 Prescrizione del perseguimento La prescrizione del perseguimento è disciplinata dall’articolo 7 capoverso 3 della legge federale del 25 giugno 1982 sulle misure economiche esterne.
Sezione 8: Disposizioni finali
Art. 48 Esecuzione L’Amministrazione delle dogane e gli uffici emittenti sono incaricati dell’esecu- zione.
Art. 49 Abrogazione del diritto previgente L’ordinanza del 4 luglio 198420 sull’attestazione dell’origine è abrogata.
Art. 50 Modifica del diritto vigente La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.
Art. 51 Disposizione transitoria Gli accordi secondo l’articolo 20, conclusi sulla base dell’articolo 12a dell’ordi- nanza del 4 luglio 198421 sull’attestazione dell’origine, rimangono validi.
Art. 52 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2008
9 aprile 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
19 RS 313.0 20 RU 1984 913, 1987 2675, 1993 2429, 1996 208, 2000 187, 2006 2995 4705 21 RU 1984 913, 1987 2675, 1993 2429, 1996 208, 2000 187, 2006 2995 4705
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Allegato (art. 50)
Modifica del diritto vigente Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:
1. Ordinanza del 5 dicembre 198822 sulla statistica del
commercio esterno
Art. 10 cpv. 2 lett. a
2 È reputato Paese di produzione:
a. il Paese d’origine ai sensi degli articoli 9–16 (Criteri d’origine) dell’ordi- nanza del 9 aprile 200823 sull’attestazione dell’origine non preferenziale delle merci;
2. Ordinanza del 28 maggio 199724 sull’approntamento delle
prove d’origine
Ingresso visti gli articoli 3 capoverso 2, 4, 5 e 7 capoverso 5 della legge federale del 25 giugno 198225 sulle misure economiche esterne,
3. Ordinanza del 25 ottobre 200626 concernente l’Assicurazione svizzera
contro i rischi delle esportazioni
Art. 3 cpv. 1 1 Una merce è reputata di origine svizzera se è stata ottenuta o fabbricata interamente
o se ha subito sufficienti lavorazioni o trasformazioni secondo gli articoli 9–16 dell’ordinanza del 9 aprile 200827 sull’attestazione dell’origine non preferenziale delle merci.
22 RS 632.14 23 RS 946.31; RU 2008 1833 24 RS 632.411.3 25 RS 946.201 26 RS 946.101 27 RS 946.31; RU 2008 1833
1847
Attestazione dell’origine non preferenziale delle merci RU 2008
4. Ordinanza del 17 aprile 199628 concernente le regole d’origine per
la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo
Ingresso visto l’articolo 2 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 198129 sulle preferenze tariffali; visti gli articoli 3 capoverso 2 e 7 capoverso 5 della legge federale del 25 giugno 198230 sulle misure economiche esterne,
28 RS 946.39 29 RS 632.91 30 RS 946.201
1848
Attestazione dell’origine non preferenziale delle merci RU 2008
Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
1849
Attestazione dell’origine non preferenziale delle merci RU 2008
1850