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AS 2008 1891

Ordinanza sullo statuto del personale dell'Istituto federale della proprietà intellettuale

Ordinanza sullo statuto del personale dell’Istituto federale della proprietà intellettuale (OPer-IPI)

Modifica del 9 aprile 2008

Il Consiglio federale ordina:

I L’ordinanza del 30 settembre 19961 sullo statuto del personale dell’Istituto federale della proprietà intellettuale è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 4 4 All’assegno di custodia si applicano per analogia le disposizioni della Confedera- zione. L’Istituto può anche pagare importi superiori.

Art. 10 cpv. 1 e 1bis 1 Gli impiegati dell’Istituto sono assicurati presso la Cassa pensioni della Confede- razione PUBLICA secondo le disposizioni del regolamento previdenziale per gli impiegati e i beneficiari di rendite della cassa di previdenza IPI. 1bis Per il computo del salario assicurabile valgono le componenti salariali di cui all’articolo 4 capoverso 1 incluso l’adeguamento al rincaro annuale in virtù dell’articolo 9 capoverso 2. Non sono invece considerati salario assicurabile le indennità di cui all’articolo 18 capoverso 2 nonché i premi d’anzianità di servizio.

Art. 10b Rendita transitoria 1 Se una persona percepisce una rendita transitoria intera o una mezza rendita transi- toria, l’Istituto assume la metà dei costi per il finanziamento della rendita transitoria effettivamente percepita, nella misura in cui: a. la persona interessata ha compiuto 62 anni; b. il salario annuo determinante in caso di attività a tempo pieno non supera i

120 000 franchi; e

c. il rapporto di lavoro prima del pensionamento è durato almeno 5 anni. 2 Se le condizioni definite al capoverso 1 lettere a o b non sono soddisfatte, l’Istituto partecipa ai costi nella misura del 10 per cento.

1 RS 172.010.321

2008-0596 1891

Statuto del personale dell'Istituto federale della proprietà intellettuale RU 2008

Art. 21 Congedo maternità L’impiegata ha diritto a quattro mesi di congedo maternità pagato; determinante è la data del parto. Se lo desidera, l’impiegata può sospendere il lavoro al massimo due settimane prima della data prevista per il parto.

Art. 32 Disposizione transitoria della modifica del 9 aprile 2008 Durante un termine transitorio di cinque anni dall'entrata in vigore integrale della legge del 20 dicembre 20062 su PUBLICA, l’Istituto assume la metà dei costi per il finanziamento della rendita transitoria (art. 10b) a partire dal compimento dei

60 anni e indipendentemente dal salario annuo determinante.

II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2008.

9 aprile 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2 RS 172.222.1

1892