AS 2008 1893
Ordinanza sulla protezione dei marchi
Ordinanza sulla protezione dei marchi (OPM)
Modifica del 14 marzo 2008
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 23 dicembre 19921 sulla protezione dei marchi è modificata come segue:
Art. 24 Restituzione della tassa di opposizione 1 Se un’opposizione non è presentata entro i termini o la tassa di opposizione non è pagata tempestivamente, l’opposizione è considerata non presentata. Non sono riscosse spese e la tassa di opposizione già pagata è restituita.
2 Se una causa diviene priva d’oggetto o è risolta per mezzo di una transazione
giudiziale o con il versamento di un’indennità, la metà della tassa d’opposizione è restituita.
Art. 26 cpv. 4
4 Per la proroga deve essere pagato un emolumento di proroga.
Art. 27 Restituzione dell’emolumento di proroga Se è stata presentata una domanda di proroga, ma la registrazione non è prorogata, l’emolumento di proroga è restituito.
Art. 35 La cancellazione completa o parziale della registrazione di un marchio è esente da emolumenti.
Art. 60a Abrogato
1 RS 232.111
2008-0706 1893
Ordinanza sulla protezione dei marchi RU 2008
II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2008.
14 marzo 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
1894