AS 2008 1907
Ordinanza dell'Ufficio federale delle comunicazioni sugli impianti di telecomunicazione
Ordinanza dell’Ufficio federale delle comunicazioni sugli impianti di telecomunicazione
Modifica del 28 aprile 2008
L’Ufficio federale delle comunicazioni ordina:
I L’ordinanza dell’Ufficio federale delle comunicazioni del 14 giugno 20021 sugli impianti di telecomunicazione è modificata come segue:
Ingresso secondo comma visti gli articoli 3 capoversi 1 e 2, 7 capoverso 4, 9 capoverso 4, 11 capoverso 3, 20a, 21 capoverso 4 bis e 31 capoverso 1 dell’ordinanza del 14 giugno 20022 sugli impianti di telecomunicazione (OIT),
Art. 3 cpv. 2 e 2bis
2 Le informazioni che accompagnano gli impianti di radiocomunicazione devono
inoltre indicare: a. almeno sull’imballaggio:
1. che l’impianto può essere esercitato in Svizzera,
2. il contrassegno di conformità, se del caso il numero d’identificazione e
l’identificatore di categoria; b. nelle istruzioni per l’uso, sull’imballaggio o sull’impianto, che l’esercizio di quest’ultimo è, se del caso, vietato, sottostà a restrizioni, a una concessione o a un’autorizzazione.
2 bis Il capoverso 2 lettera a numero 1 non si applica se:
a. l’impianto in questione fa uso di bande di frequenze armonizzate a livello internazionale e il suo esercizio non sottostà a nessuna restrizione, conces- sione o autorizzazione; tenendo conto della pratica internazionale, l’ufficio stabilisce gli impianti di radiocomunicazione che non devono essere accom- pagnati da questa informazione e ne compila un elenco; b. l’impianto non può essere esercitato in Svizzera.
2008-0225 1907
Impianti di telecomunicazione. O dell’UFCOM RU 2008
Art. 3a Contrassegno di conformità 1 È ammesso come contrassegno di conformità ai sensi dell’articolo 21 capoverso 1 lettera e OIT: a. il contrassegno di conformità svizzero così come definito all’allegato 4 nu- mero 1; oppure b. un contrassegno di conformità straniero così come definito all’allegato 4 numero 2.
Art. 5 Identificatori di categoria L’identificatore di categoria (art. 21 cpv. 1 lett. d OIT) è indicato come segue:
Categoria Identificatore
Impianti di radiocomunicazione il cui esercizio è vietato, sottostà a restrizioni, concessione o autoriz- zazione:
Altri impianti: Nessuno
Art. 9a Disposizione transitoria della modifica del 28 aprile 2008 Gli impianti di telecomunicazione sul cui imballaggio non è stato apposto il contras- segno di conformità, se del caso, il numero d’identificazione e l’identificatore di categoria (art. 3 cpv. 2 lett. a n. 2), possono essere ancora offerti e immessi in com- mercio fino al 30 aprile 2009.
II 1 L’allegato 2 è sostituito dalla versione qui annessa. 2 Alla presente ordinanza è aggiunto l'allegato 4 secondo la versione qui annessa.
III La presente modifica entra in vigore il 15 maggio 2008.
28 aprile 2008 Ufficio federale delle comunicazioni: Martin Dumermuth
1908
Ordinanza RU 2008
Allegato 2 (art. 1 cpv. 2)
Interfacce prescritte giusta l’articolo 3 capoverso 1 OIT
Numero Titolo del documento Edizione
RIR0000 Prescrizioni tecniche d’interfacce: documento di base 3 RIR0101 Comunicazione aeronautica 3 RIR0102 Navigazione aeronautica 3 RIR0103 Sorveglianza aeronautica 3 RIR0201 Emittenti di radiodiffusione terrestre 5 RIR0203 Impianti ausiliari di radiodiffusione (ENG/OB e SAP/SAB) 5 RIR0301 Ponti radio punto a multipunto 4 RIR0302 Ponti radio punto a punto 8 RIR0501 Telefonia digitale cellulare 4 RIR0503 Telefoni senza filo 2 RIR0504 Impianti di radiocomunicazione del servizio di emergenza 3 RIR0506 Impianti di ricerca di persona (Pager) 2 RIR0507 Impianti di radiocomunicazione PMR/PAMR 5 RIR0601 Stazioni terminali per il sistema mondiale di soccorso e sicurezza in mare 4 RIR0603 Comunicazione marittima 4 RIR0604 Navigazione marittima 3 RIR0702 Sonde meteorologiche 2 RIR0703 Radar meteorologici 3 RIR0705 Wind-Profiler 2 RIR0806 Stazioni terrestri fisse di comunicazioni via satellite (FSS) 4 RIR0808 Stazioni terrestri mobili di comunicazioni via satellite (MSS) 5 RIR1001 Sistemi d’allarme 5 RIR1002 Applicazioni ferroviarie 4 RIR1003 Ricerca, seguito ed acquisizione di dati 3 RIR1004 Radiodeterminazione 6 RIR1005 Applicazioni induttive 5 RIR1006 Applicazioni senza filo nel settore sanitario 4 RIR1007 Telecomandi di modelli ridotti 2 RIR1008 Applicazioni non specifiche a corta portata 6 RIR1009 Microfoni senza filo 7 RIR1010 Sistemi di trasmissione dati a banda larga 4 RIR1011 Identificazione per frequenze radio (RFID) 6 RIR1012 Telematica dei trasporti e del traffico stradali 4 RIR1013 Applicazioni audio senza filo 7 RIR1021 Telecomando, trasmissione di dati e telemetria a potenza elevata 4 RIR1022 Applicazioni di bio telemetria 2
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Impianti di telecomunicazione. O dell’UFCOM RU 2008
Numero Titolo del documento Edizione
RIR1023 Applicazioni a banda ultra larga (UWB) 2 RIR1101 Impianti per radioamatori 5 RIR1102 Impianti di radiocomunicazione CB 2 RIR1108 Radiolocalizzazione (civile) 2
1910
Ordinanza RU 2008
Allegato 4 (art. 3a)
Contrassegno di conformità giusta l’articolo 21 capoverso 1 lettera e OIT
1. Contrassegno di conformità svizzero
Il contrassegno di conformità svizzero è indicato come segue
TD Il contrassegno ha una grandezza di almeno 5 mm. In caso di riduzione o di ingran- dimento, vanno rispettate le sue proporzioni.
2. Contrassegno di conformità straniero
Il seguente contrassegno di conformità è definito nell’allegato VII della Direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 19993 riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reci- proco riconoscimento della loro conformità. L’illustrazione è puramente informati- va.
3 GU L 91 del 7.4.1999, pag. 27. Il testo di questa direttiva è ottenibile presso l’Ufficio federale delle comunicazioni, Rue de l’Avenir, casella postale, 2501 Bienne.
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Impianti di telecomunicazione. O dell’UFCOM RU 2008
1912