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AS 2008 191

Ordinanza sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione

Ordinanza sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA)

Modifica del 16 gennaio 2008

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 25 novembre 19981 sull’organizzazione del Governo e dell’Am- ministrazione è modificata come segue:

Titolo prima dell’art. 6 Capitolo 2: L’Amministrazione Sezione 1: Articolazione dell’Amministrazione federale

Art. 6 cpv. 3 3 Le unità amministrative secondo il capoverso 1 lettere a–d, incluse le unità ammi- nistrative GEMAP (art. 9–10c), costituiscono l’Amministrazione federale centrale; quelle secondo il capoverso 1 lettere e ed f, l’Amministrazione federale decentraliz- zata.

Titolo prima dell’art. 9 Sezione 2: Gestione mediante mandati di prestazione e preventivo globale (GEMAP)

Art. 9 Idoneità 1 I dipartimenti e la Cancelleria federale verificano se le proprie unità amministrative sono idonee per la GEMAP secondo l’articolo 44 LOGA.

2 Un’unità amministrativa è idonea per la GEMAP se sono segnatamente soddisfatte

le seguenti premesse: a. il compito non può essere meglio adempiuto a medio termine né mediante scorporo né da parte di un'unità dell'Amministrazione federale centrale non retta con GEMAP;

1 RS 172.010.1

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b. l’unità amministrativa non è fortemente coinvolta nella preparazione e nel- l’elaborazione di progetti politici. c. il dipartimento o l’ufficio preposto può orientare l’operato dell’unità ammi- nistrativa nell’ambito di un ciclo di gestione prestabilito non troppo breve; d. la conversione in unità GEMAP genera valore aggiunto per la Confede- razione. L’unità amministrativa può in particolare impiegare in modo più economico ed efficace le proprie risorse.

Art. 10 Decisione di conversione in unità GEMAP Il Consiglio federale decide la conversione di un’unità amministrativa in unità GEMAP e assegna al dipartimento competente o alla Cancelleria federale il mandato di elaborare un mandato di prestazione.

Art. 10a Mandato di prestazione Su proposta del dipartimento competente o della Cancelleria federale, il Consiglio federale decide sul mandato di prestazione pluriennale, previa consultazione delle commissioni competenti del Parlamento.

Art. 10b Convenzione sulle prestazioni 1 In base al mandato di prestazione del Consiglio federale, i dipartimenti o la Can- celleria federale concludono con le unità amministrative GEMAP convenzioni annuali sulle prestazioni. 2 I dipartimenti o la Cancelleria federale possono rinunciare a una convenzione sulle prestazioni con un fornitore di prestazioni nell'ambito delle tecnologie dell'informa- zione e della comunicazione. 3 Se soltanto una parte di un ufficio è retta con GEMAP, il dipartimento può delega- re all’ufficio la conclusione della convenzione sulle prestazioni; è fatta salva l’ap- provazione della convenzione da parte del dipartimento.

Art. 10c Rapporti

1 Le unità amministrative GEMAP riferiscono annualmente al dipartimento, alla

Cancelleria federale o all’ufficio su come gli obiettivi della convenzione sulle pre- stazioni sono stati raggiunti.

2 Un anno prima della scadenza del periodo del mandato di prestazione l’unità

amministrativa GEMAP redige un rapporto sull’adempimento delle prestazioni e sugli effetti ottenuti.

Sezione 4 del capitolo 4 (art. 33) Abrogata

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II La presente modifica entra in vigore il 1° febbraio 2008.

16 gennaio 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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