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AS 2008 1913

Ordinanza sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione

Ordinanza sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione (OGC)

Modifica del 16 aprile 2008

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 9 marzo 20071 sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione è modificata come segue:

Art. 10a Condizioni per l’installazione e l’esercizio di impianti di radiocomunicazione 1 Gli impianti di radiocomunicazione possono essere installati ed esercitati unica- mente se rispettano le prescrizioni tecniche applicabili alle interfacce secondo l’articolo 3 capoverso 1 dell’ordinanza del 14 giugno 20022 sugli impianti di tele- comunicazione.

2 Gli impianti di radiocomunicazione programmabili possono essere programmati

soltanto con le frequenze prescritte dalla concessione o con quelle il cui utilizzo non soggiace all’obbligo di concessione. Tutte le frequenze programmate sono conside- rate utilizzate.

II La presente modifica entra in vigore il 15 maggio 2008.

16 aprile 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova