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AS 2008 1919

Ordinanza sul personale dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici

Ordinanza sul personale dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici

Modifica del 9 aprile 2008

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 28 settembre 20011 sul personale dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici è modificata come segue:

Art. 8 cpv. 2 lett. a e 3

2 Il rapporto di lavoro cessa senza disdetta:

a. con il raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento; 3 L’Istituto può, in singoli casi, prolungare il rapporto di lavoro, di comune intesa con l’interessato, oltre l’età ordinaria di pensionamento fino al massimo al 70° anno d’età.

Art. 12 Prestazioni in caso di pensionamento anticipato dovuto a ristrutturazioni 1 In caso di pensionamento anticipato dovuto a ristrutturazioni, ai collaboratori che hanno compiuto i 55 anni può essere versata una pensione di vecchiaia secondo il capoverso 2 e una pensione transitoria, integralmente finanziata dall’Istituto, secon- do l’articolo 61 del regolamento della previdenza per gli impiegati e i beneficiari di pensioni della cassa di previdenza di Swissmedic2 (regolamento di previdenza Swissmedic).

2 La pensione di vecchiaia è calcolata come la pensione di invalidità di cui

all’articolo 57 del regolamento di previdenza Swissmedic. 3 L’Istituto versa alla Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA il capitale di copertura necessario per il finanziamento della pensione di vecchiaia e della pensio- ne transitoria.

1 RS 812.215.4 2 Anschlussvertrag für das Vorsorgewerk Swissmedic vom 7. Dez. (contratto di affiliazione per la cassa di previdenza di Swissmedic del 7 dic. 2007, disponibile solo in tedesco)

2008-0493 1919

Personale dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici RU 2008

Art. 23a Misure in caso di impedimento al lavoro 1 In caso di impedimento al lavoro per malattia o infortunio di un collaboratore, l’Istituto esamina tutte le possibilità sensate e ragionevolmente esigibili per reinte- grare l’interessato nel processo di lavoro.

2 L’Istituto coinvolge i servizi competenti nei suoi accertamenti.

Art. 24 Previdenza professionale 1 I collaboratori sono assicurati secondo le disposizioni della legge del 20 dicembre

20063 su PUBLICA e la sezione 4b della legge del 24 marzo 20004 sul personale

federale contro le conseguenze economiche di età, invalidità e decesso. 2 Lo stipendio determinante per l’assicurazione corrisponde allo stipendio secondo gli articoli 16–19 e la compensazione del rincaro secondo l’articolo 22. Non sono assicurati gli assegni di custodia di cui all’articolo 20, i premi di cui all’articolo 21 e le indennità di cui all’articolo 36.

Art. 24b Pensione transitoria 1 Se un collaboratore riceve una pensione transitoria intera o mezza pensione transi- toria, l’Istituto assume una parte dei costi per il finanziamento della pensione transi- toria effettivamente ricevuta, se il rapporto di lavoro è durato almeno cinque anni prima del pensionamento.

2 L’importo della partecipazione del datore di lavoro ammonta:

a. al 50 per cento, se lo stipendio determinante di cui all’articolo 24 capo- verso 2 è inferiore a 80 000 franchi; b. al 25 per cento, se lo stipendio determinante di cui all’articolo 24 capo- verso 2 è compreso tra 80 000 e 120 000 franchi; c. al 10 per cento, se lo stipendio determinante di cui all’articolo 24 capo- verso 2 è superiore a 120 000 franchi.

Art. 46a Disposizione transitoria della modifica del 9 aprile 2008 Durante un periodo transitorio di cinque anni dall’entrata in vigore integrale della legge del 20 dicembre 20065 su PUBLICA l’Istituto assume, indipendentemente dallo stipendio determinante, la metà dei costi per il finanziamento della pensione transitoria di cui all’articolo 24b.

3 RS 172.222.1 4 RS 172.220.1 5 RS 172.222.1

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Personale dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici RU 2008

II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2008.

9 aprile 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1921

Personale dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici RU 2008

1922