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AS 2008 195

Ordinanza del DEFR concernente il rilevamento del tasso ipotecario medio determinante per le pigioni (Ordinanza sul tasso ipotecario)

Ordinanza del DFE concernente il rilevamento del tasso ipotecario medio determinante per le pigioni (Ordinanza sul tasso ipotecario)

del 22 gennaio 2008

Il Dipartimento federale dell’economia, visto l’articolo 12a capoverso 4 dell’ordinanza del 9 maggio 19901 concernente la locazione e l’affitto di locali d’abitazione o commerciali (OLAL), ordina:

Art. 1 Scopo La presente ordinanza disciplina: a. la definizione tecnica del tasso ipotecario medio dei crediti ipotecari in Sviz- zera, determinante per il calcolo del tasso d’interesse di riferimento di cui all’articolo 12a OLAL; b. il rilevamento dei dati di base per il calcolo del tasso ipotecario medio.

Art. 2 Tasso ipotecario medio

1 Il tasso ipotecario medio corrisponde alla media dei tassi ipotecari praticati

sull’intero volume dei crediti ipotecari concessi in franchi svizzeri dalle banche in Svizzera. 2 Sono considerati crediti ipotecari i crediti che le banche, secondo le disposizioni sulla contabilità dell’ordinanza del 17 maggio 19722 sulle banche, devono indicare nel bilancio quali crediti ipotecari. 3 I crediti ipotecari sono reputati concessi sul mercato svizzero se il pegno immobi- liare si trova in Svizzera.

4 È considerata banca in Svizzera ogni persona fisica o giuridica in possesso di

un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 3 della legge dell’8 novembre 19343 sulle banche.

RS 221.213.111

2007-3053 195

Ordinanza sul tasso ipotecario RU 2008

Art. 3 Rilevamento dei dati e obbligo di notificazione

1 L’Ufficio federale delle abitazioni (UFAB) rileva ogni tre mesi i dati di base

necessari per il calcolo del tasso ipotecario medio. Può delegare a terzi l’esecuzione tecnica del rilevamento dei dati e il calcolo del tasso ipotecario medio. 2 Sono tenute a notificare i dati tutte le banche i cui crediti ipotecari concessi in franchi svizzeri sul mercato interno superano l’importo globale di 300 milioni di franchi. 3 Le banche notificano per la fine di ogni trimestre (giorno di riferimento) l’importo globale, suddiviso in base al tasso ipotecario, dei crediti ipotecari posti a bilancio da parte della loro sede e delle loro filiali in Svizzera e all’estero. 4 Le banche notificano i dati in modo veritiero, tempestivo, gratuito e nella forma prescritta al più tardi entro un mese dal giorno di riferimento. 5 Su richiesta della banca sottoposta all’obbligo di notificazione o nel caso di dati non completi, l’UFAB emana una decisione sull’obbligo d’informazione e sulla sua estensione.

Art. 4 Pubblicazione del tasso d’interesse di riferimento Il tasso d’interesse di riferimento calcolato sulla base del tasso ipotecario medio è comunicato due mesi dopo il rispettivo giorno di riferimento.

Art. 5 Riservatezza dei dati rilevati 1 Tutte le persone coinvolte nel rilevamento dei dati sottostanno all’obbligo di segre- tezza. Al fine di garantire la segretezza, i dati vengono raggruppati. 2 Le prescrizioni della legge federale del 19 giugno 19924 sulla protezione dei dati sono applicabili.

Art. 6 Disposizioni finali

1 L’UFAB è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza.

2 I dati sono rilevati la prima volta per il 30 giugno 2008.

3 La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2008.

22 gennaio 2008 Dipartimento federale dell’economia: Doris Leuthard

4 RS 235.1

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