AS 2008 2189
Regolamento del Tribunale amministrativo federale
Regolamento del Tribunale amministrativo federale (RTAF)
del 17 aprile 2008
Il Tribunale amministrativo federale, visto l’articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 20051 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF), adotta il seguente regolamento:
Capitolo 1: Organi Sezione 1: Corte plenaria
Art. 1 Compiti La Corte plenaria è competente per: a. l’emanazione dei regolamenti concernenti l’organizzazione e l’amministra- zione del Tribunale amministrativo federale (Tribunale), la ripartizione delle cause, l’informazione, le tasse di giustizia, le spese ripetibili accordate alle parti e le indennità concesse a patrocinatori d’ufficio, periti e testimoni; b. la nomina dei membri della Commissione amministrativa che non fanno par- te della presidenza; c. la nomina, su proposta della corte competente per le questioni riguardanti l’espropriazione, dei presidenti delle Commissioni federali di stima, dei loro sostituti e dei membri della Commissione superiore di stima di competenza del Tribunale amministrativo federale; d. la nomina dei membri del Comitato di conciliazione che non ne fanno parte d’ufficio; e. le decisioni concernenti le modifiche del grado di occupazione dei giudici durante il periodo di carica; f. l’adozione del rapporto di gestione; g. la costituzione delle corti e la nomina dei loro presidenti su proposta della Commissione amministrativa; h. la proposta all’Assemblea federale per la nomina del presidente e del vice- presidente;
RS 173.320.1 1 RS 173.32
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i. l’assunzione del segretario generale e del suo sostituto su proposta della Commissione amministrativa; j. le decisioni concernenti l’adesione ad associazioni internazionali; k. altri compiti che le sono attribuite dalla LTAF.
Art. 2 Commissione della Corte plenaria La Corte plenaria istituisce una commissione incaricata di preparare la trattazione di affari importanti, di elaborare pareri e di proporre questioni d’interesse generale.
Art. 3 Convocazione 1 Il presidente del Tribunale amministrativo federale convoca la Corte plenaria. La convocazione può essere chiesta: a. dalla Commissione amministrativa; b. da una corte; c. da almeno un quinto dei membri della Corte plenaria. 2 I membri della Corte plenaria sono convocati alle sedute per iscritto. La convoca- zione deve di regola pervenire loro almeno cinque giorni prima della seduta con l’indicazione delle trattande. L’eventuale documentazione va allegata o depositata per consultazione.
Art. 4 Decisioni La Corte plenaria delibera, prende le decisioni e procede alle nomine conformemen- te all’articolo 16 capoversi 2 e 3 e all’articolo 22 LTAF. La decisione per circolazio- ne degli atti è esclusa se una corte, o almeno un quinto dei membri della Corte plenaria, chiede la discussione di un affare.
Art. 5 Nomine 1 Possono essere nominate soltanto persone la cui candidatura è stata resa nota ai membri della Corte plenaria unitamente alla convocazione. Questa limitazione vale in particolare per: a. la proposta all’Assemblea federale per la nomina del presidente e del vice- presidente; b. la nomina dei membri della Commissione amministrativa di cui all’arti- colo 11 capoverso 1 lettera c; c. la nomina dei membri del Comitato di conciliazione di cui all’articolo 16 capoverso 2. 2 Il presidente del Tribunale amministrativo federale fissa il termine per la presenta- zione delle proposte di nomina. Comunica i nomi dei candidati ai membri della Corte plenaria al più tardi cinque giorni prima della nomina.
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3 Ciascun membro della Corte plenaria può proporre un altro membro per la nomina; il membro proposto deve avere dato il proprio consenso al più tardi all’inizio dell’assemblea per la nomina.
Art. 6 Nomina dei presidenti delle corti 1 Possono essere nominate alla presidenza di una corte soltanto le persone la cui candidatura è stata presentata preventivamente alla Commissione amministrativa ed è stata esaminata da quest’ultima. 2 La Commissione amministrativa fissa il termine per la presentazione delle candida- ture e lo comunica alla Corte plenaria.
3 Essa esamina le candidature e consulta la corte interessata.
4 La Commissione amministrativa comunica ai membri della Corte plenaria, al più
tardi cinque giorni prima della nomina, la propria proposta di nomina unitamente ai nomi degli altri candidati esaminati.
5 Se la Commissione amministrativa propone un solo candidato per la nomina e se
non vi sono altri candidati esaminati, il candidato è nominato soltanto se la maggio- ranza assoluta dei membri della Corte plenaria partecipanti alla seduta approva la proposta. In caso contrario, l’affare è rinviato alla Commissione amministrativa.
Art. 7 Nomine in seno alle commissioni secondo la legge federale sull’espropriazione 1 Le candidature per la nomina quale presidente e vicepresidente di una commissio- ne di stima secondo l’articolo 59 della legge federale del 20 giugno 19302 sull’espro- priazione (LEspr), nonché quale membro della commissione superiore di stima se- condo l’articolo 80 LEspr, devono essere presentate alla prima corte.
2 La corte esamina le candidature presentate.
3 Le sue proposte di nomina devono essere comunicate ai membri della Corte plena- ria al più tardi cinque giorni prima della nomina.
Art. 8 Assunzione del segretario generale Per l’assunzione del segretario generale e del suo sostituto, la Commissione ammini- strativa presenta una proposta alla Corte plenaria. Quest’ultima decide se accettare o respingere la proposta.
Art. 9 Procedura di nomina 1 La Corte plenaria decide in merito alle proposte di nomina e di assunzione median- te scrutinio segreto.
2 Sono nominati i candidati che hanno ricevuto più della metà dei voti validi.
2 RS 711
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3 Per la determinazione della maggioranza assoluta secondo l’articolo 22 LTAF non vengono considerate né le schede bianche né quelle nulle. È fatto salvo l’articolo 6 capoverso 5. 4 Se nessun candidato ottiene la maggioranza assoluta, il candidato che ha ottenuto il minor numero di voti viene eliminato dopo ogni turno di scrutinio.
Sezione 2: Presidenza
Art. 10 1 Il presidente del Tribunale amministrativo federale è incaricato segnatamente di:
a. rappresentare il Tribunale verso l’esterno; b. presiedere la Corte plenaria e la Commissione amministrativa; c. convocare la Corte plenaria e la Commissione amministrativa e decidere sull’attuazione della procedura per circolazione. 2 Il vicepresidente rappresenta e coadiuva il presidente e adempie con lui i compiti attribuiti alla presidenza. 3 Il presidente e il vicepresidente sono sgravati dall’attività giurisprudenziale, nella misura in cui lo richiedono le attività presidenziali.
Sezione 3: Commissione amministrativa
Art. 11 Organizzazione e compiti
1 La Commissione amministrativa è composta:
a. dal presidente del Tribunale amministrativo federale; b. dal vicepresidente; e c. da altri tre giudici al massimo.
2 I membri della Commissione amministrativa non possono esercitare contempora-
neamente anche la funzione di presidenti di una corte.
3 La Commissione amministrativa è competente per:
a. adottare il progetto di preventivo e il consuntivo a destinazione dell’As- semblea federale; b. pianificare la gestione del volume del lavoro; c. decidere sui rapporti di lavoro dei giudici, sempreché la legge o il presente regolamento non attribuisca tale competenza ad un’altra autorità; d. autorizzare i giudici a svolgere un’attività fuori del Tribunale; e. designare i giudici chiamati a prestare il proprio concorso in un’altra corte;
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f. assumere i cancellieri del Tribunale e attribuirli alle corti in base alle propo- ste formulate dalle corti medesime; g. prendere tutte le altre decisioni in materia di personale riguardanti i giudici o i cancellieri, riservato l’articolo 1 lettera d; h. assicurare un adeguato perfezionamento professionale del personale; i. approntare sufficienti servizi scientifici e amministrativi; j. esercitare la vigilanza sul segretario generale e sul suo sostituto; k. adottare le decisioni di principio riguardanti la registrazione, la gestione delle pratiche e l’archiviazione; l. approvare:
1. l’attribuzione dei giudici alle camere (art. 25 cpv. 2) e la nomina del
secondo presidente di camera (art. 25 cpv. 3),
2. le direttive concernenti la ripartizione delle cause tra le camere (art. 26),
3. la chiave di riparto delle cause (art. 31 cpv. 3);
m. svolgere tutte le altre mansioni amministrative che non sono di competenza della Corte plenaria o della Conferenza dei presidenti. 4 La Commissione amministrativa può delegare singoli affari al presidente, al segre- tariato generale o alle corti; la delegazione è esclusa nei casi di cui al capoverso 3 lettere a, c, d, f e j. 5 I membri della Commissione amministrativa sono sgravati dall’attività giurispru- denziale nella misura in cui lo richiedono i compiti direttivi che sono chiamati a svolgere.
Art. 12 Decisioni
1 La Commissione amministrativa rende le sue decisioni conformemente all’artico-
lo 22 LTAF. 2 Decide validamente se almeno tre membri partecipano alla seduta o alla procedura per circolazione degli atti.
Art. 13 Collaborazione con altri organi
1 La Commissione amministrativa consulta preliminarmente la Conferenza dei
presidenti e, se necessario, anche i collaboratori interessati, prima di prendere deci- sioni che riguardano la gestione del volume del lavoro, la composizione di tutte le corti o altre questioni rilevanti per l’insieme delle corti. 2 Se le decisioni non riguardano tutte le corti, la Commissione amministrativa con- sulta preliminarmente la corte o le corti coinvolte e, se necessario, anche i collabora- tori interessati.
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Sezione 4: Conferenza dei presidenti
Art. 14 1 La Conferenza dei presidenti consta dei presidenti delle corti. Il presidente del Tribunale amministrativo federale può partecipare alle sedute con voto consultivo.
2 La Conferenza dei presidenti è segnatamente competente per:
a. emanare direttive e regole uniformi per la procedura di circolazione, la reda- zione delle sentenze (citazioni, abbreviazioni e simili) e l’anonimizzazione delle sentenze medesime; b. coordinare la giurisprudenza tra le corti, riservato l’articolo 25 LTAF (modi- fica della giurisprudenza e precedenti); se sono interessate soltanto singole corti, il coordinamento spetta ai rispettivi presidenti; c. prendere posizione sui progetti di atti normativi; d. inoltrare alla Commissione amministrativa proposte riguardanti la ripartizio- ne delle cause conformemente all’articolo 24 capoverso 4; e. nominare i membri della Commissione di redazione. 3 La Conferenza dei presidenti si costituisce autonomamente. In caso d’impedimento di un membro, va prevista una supplenza (art. 20 cpv. 2 LTAF). 4 La Conferenza dei presidenti può delegare singoli affari a uno o più dei suoi mem- bri o al segretariato generale.
Sezione 5: Segretariato generale
Art. 15 1 Il segretario generale dirige l’amministrazione del Tribunale, ivi inclusi i servizi scientifici. È competente per la preparazione e l’esecuzione delle decisioni dalla Corte plenaria, della Commissione amministrativa e della Conferenza dei presidenti. Il segretario generale è segnatamente competente per: a. emanare direttive e regole uniformi, in particolare negli ambiti del personale, della registrazione, della gestione delle pratiche, della sicurezza e dell’archi- viazione; b. provvedere alla gestione degli edifici (manutenzione, utilizzazione, costru- zione, locazione); c. preparare il consuntivo, il preventivo e il piano finanziario nonché controlla- re la gestione finanziaria; d. informare e provvedere alle relazioni pubbliche conformemente al regola- mento del Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 20083 concer- nente l’informazione;
3 RS 173.320.4; RU 2008 2221
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e. preparare ed eseguire le decisioni in materia di personale che riguardano i giudici e i cancellieri del Tribunale; f. prendere tutte le decisioni in materia di personale che riguardano il resto del personale del Tribunale; le corti vanno debitamente coinvolte nel processo decisionale; g. garantire la sicurezza; h. garantire adeguati servizi informatici; i. svolgere tutti gli affari che gli sono trasmessi per il disbrigo dagli altri organi di direzione. 2 Il segretario generale partecipa alle sedute della Corte plenaria, della Commissione amministrativa e della Conferenza dei presidenti con voto consultivo ed è responsa- bile della tenuta del verbale. 3 Il sostituto coadiuva il segretario generale e svolge assieme a lui i compiti affidati al segretariato generale.
Sezione 6: Comitato di conciliazione
Art. 16 1 Per la risoluzione di conflitti tra i giudici è costituito un Comitato di conciliazione. Esso si compone del presidente del Tribunale amministrativo federale e di altri cinque membri. 2 I membri sono eletti dalla Corte plenaria; la durata della carica è disciplinata dall’articolo 9 capoverso 1 LTAF. Essi non fanno parte della Commissione ammini- strativa e non presiedono una corte. 3 Il Comitato di conciliazione sente le parti nonché eventuali altre persone interes- sate dal conflitto. Esso può rivolgere raccomandazioni alle parti e sottoporre loro delle proposte di conciliazione. 4 Se la risoluzione di un conflitto richiede provvedimenti che rientrano nelle compe- tenze della Corte plenaria o della Commissione amministrativa, il Comitato di conciliazione presenta la relativa proposta. 5 Il Comitato di conciliazione emana il regolamento riguardante la procedura e lo presenta per approvazione alla Corte plenaria.
Sezione 7: Firme
Art. 17 1 Il presidente del Tribunale amministrativo federale e il segretario generale firmano collettivamente negli affari di competenza della Corte plenaria o della Commissione amministrativa.
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2 Il presidente della Conferenza dei presidenti e il segretario generale firmano collet- tivamente negli affari di competenza della Conferenza dei presidenti, mentre il presidente della Conferenza dei presidenti e il presidente del Tribunale amministra- tivo federale firmano collettivamente le prese di posizione sui progetti di atti norma- tivi. 3 Il presidente del Tribunale amministrativo federale firma individualmente laddove l’affare è di sua esclusiva competenza. 4 Il segretario generale firma individualmente in tutti gli affari di natura amministra- tiva. Per determinati affari può delegare il diritto di firma ad altre persone.
Capitolo 2: Organizzazione dell’attività giudiziaria Sezione 1: Corti
Art. 18 Numero e composizione
1 Il Tribunale amministrativo federale consta di cinque corti.
2 Le corti sono composte dai giudici attribuiti loro dalla Corte plenaria.
3 La Commissione amministrativa può ordinare ai giudici di prestare il loro concorso in altre corti.
Art. 19 Costituzione
1 Su proposta della Commissione amministrativa, la Corte plenaria costituisce le
corti per due anni e ne rende pubblica la composizione. 2 Le domande di trasferimento ad un’altra corte vanno indirizzate alla Commissione amministrativa. Quest’ultima invita le corti interessate ad esprimersi in merito. 3 Un trasferimento ad un’altra corte prima della scadenza del periodo di due anni è possibile soltanto se un posto è divenuto vacante o se la Commissione amministrati- va lo reputa necessario per motivi importanti.
Art. 20 Posti vacanti Il Tribunale amministrativo federale decide, prima della messa a concorso da parte della Commissione giudiziaria, se il posto di giudice divenuto vacante sia da occupa- re mediante un trasferimento interno. La procedura è retta dall’articolo 19.
Art. 21 Organizzazione Le corti si organizzano autonomamente nella misura in cui i compiti e l’organiz- zazione non siano definiti dalla LTAF o dal presente regolamento.
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Art. 22 Corti riunite 1 Nelle cause che devono essere giudicate da più corti riunite (art. 25 LTAF), la presidenza è assunta dal presidente della corte con più anni di servizio, altrimenti dal più anziano di loro. Se tutte le corti sono interessate, la presidenza è assunta dal presidente del Tribunale amministrativo federale.
2 Il presidente designa un membro del Tribunale che allestisce un rapporto sulla
questione di diritto da giudicare. È possibile designare un secondo relatore. 3 L’astensione è esclusa. In caso di parità di voti, quello del presidente è preponde- rante.
Art. 23 Competenze 1 La prima corte giudica le cause che riguardano principalmente le infrastrutture, l’ambiente, i tributi e il personale. Esercita la vigilanza sull’attività delle Commis- sioni di stima e dei loro presidenti.
2 La seconda corte giudica le cause che riguardano principalmente l’economia, la
concorrenza e la formazione. 3 La terza corte giudica le cause che riguardano principalmente il diritto degli stra- nieri, le assicurazioni sociali e la sanità. 4 La quarta e la quinta corte giudicano le cause che riguardano il diritto d’asilo.
5 La ripartizione delle cause è regolata dettagliatamente nell’allegato.
Art. 24 Attribuzione ed equa ripartizione delle cause 1 L’attribuzione di una causa ad una corte è determinata dalla natura della questione di diritto preponderante per la risoluzione della medesima. 2 Può essere derogato all’attribuzione delle cause prevista dall’articolo 23 e relativo allegato, se ciò è giustificato dalla natura dell’affare, dalla sua connessione con altri o da un’equa suddivisione del volume del lavoro. 3 I presidenti delle corti s’intendono sull’attribuzione delle cause nei casi di cui al capoverso 1 e 2. In caso di disaccordo, decide il presidente del Tribunale ammini- strativo federale. 4 La Commissione amministrativa, su proposta della Conferenza dei presidenti, può ripartire temporaneamente anche interi gruppi di cause, in deroga all’articolo 23 e relativo allegato, allo scopo d’equilibrare il volume del lavoro.
Sezione 2: Camere
Art. 25 Numero e composizione 1 Le corti si compongono di due camere. Una suddivisione in più di due camere, o la rinuncia alla costituzione di camere, necessita dell’approvazione della Commissione amministrativa.
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2 I giudici delle corti costituiscono le camere secondo l’articolo 19 LTAF; la costitu- zione necessita dell’approvazione della Commissione amministrativa. 3 Il presidente di corte è parimenti presidente di una camera. Il secondo presidente della camera è scelto dai giudici della corte giusta l’articolo 20 LTAF; la sua nomina deve essere approvata dalla Commissione amministrativa. Le camere possono inol- tre designare un sostituto del presidente della camera. 4 La limitazione della durata della carica di un presidente di corte (art. 20 cpv. 3 LTAF) vale anche per i presidenti di camera. Allorquando uno di quest’ultimi è nominato presidente di corte, non è tenuto conto della durata della sua precedente carica di presidente di camera.
5 I presidenti di camera sono competenti per:
a. ripartire le cause tra i giudici ai sensi dell’articolo 31 capoverso 2; b. designare i collegi giudicanti secondo l’articolo 32 capoverso 1; c. ordinare un dibattimento pubblico; d. ordinare una deliberazione orale; e. ordinare una deliberazione pubblica; f. assegnare dei compiti ai cancellieri.
Art. 26 Ripartizione delle cause
1 Le corti emanano direttive sulla ripartizione delle cause tra le camere.
2 Le direttive vanno sottoposte per approvazione alla Commissione amministrativa.
Sezione 3: Giudici
Art. 27 Grado d’occupazione 1 Il grado d’occupazione dei giudici è stabilito al momento dell’elezione da parte dell’Assemblea federale; in caso di modifica durante il periodo della carica, dalla Corte plenaria. 2 Una domanda di modifica del grado d’occupazione durante il periodo della carica va inoltrata alla corte alla quale il giudice è stato attribuito. Quest’ultima trasmette la domanda, con il suo preavviso, alla Commissione amministrativa a destinazione della Corte plenaria.
3 Non vi è alcun diritto alla modifica del grado d’occupazione.
Art. 28 Esercizio di un’attività al di fuori del Tribunale 1 I giudici che intendono esercitare un’attività al di fuori del Tribunale devono presentare una domanda d’autorizzazione alla propria corte. 2 La corte trasmette la domanda, con il proprio preavviso, alla Commissione ammi- nistrativa.
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3 L’autorizzazione può essere rilasciata soltanto se l’attività, conto tenuto del tempo necessario al suo adempimento, non impedisce al giudice di dedicarsi pienamente ai suoi doveri d’ufficio. In ogni caso, devono essere rispettate le regole sull’incompati- bilità (art. 6 LTAF).
Sezione 4: Cancellieri
Art. 29 Compiti 1 I cancellieri adempiono i compiti previsti dall’articolo 26 capoversi 1 e 2 LTAF.
2 Essi sono inoltre competenti per:
a. tenere i verbali dei dibattimenti e delle deliberazioni; b. approntare e anonimizzare le sentenze destinate alla pubblicazione o ad essere consegnate a terzi; c. comunicare per iscritto il dispositivo della sentenza nel caso di un dibatti- mento pubblico; 3 Il giudice dell’istruzione può autorizzare un cancelliere a firmare in suo nome una decisione incidentale d’importanza minore. 4 I presidenti delle corti possono conferire ai cancellieri compiti permanenti interni; è data loro segnatamente facoltà di designare fra i cancellieri un segretario presiden- ziale.
Art. 30 Attribuzioni e rapporti di subordinazione Le corti regolano l’attribuzione ed i rapporti di subordinazione dei cancellieri.
Capitolo 3: Disbrigo delle cause e procedura
Art. 31 Ripartizione delle cause 1 I presidenti delle corti ripartiscono le cause tra le camere giusta l’articolo 26.
2 I presidenti di camera, nella misura in cui non assumano la direzione del procedi- mento, attribuiscono le cause ad un giudice ai fini dell’istruzione e dell’evasione. 3 L’attribuzione delle cause ai sensi del capoverso 2 è effettuata secondo una chiave di riparto stabilita in precedenza dalle corti medesime. Questa chiave di riparto è sottoposta alla Commissione amministrativa per approvazione. L’ordine d’entrata delle cause è decisivo per stabilire la chiave di riparto. Occorre inoltre tenere ade- guatamente conto delle lingue ufficiali, del grado d’occupazione dei giudici, della mole di lavoro loro occasionata da compiti che sono chiamati a svolgere in seno ad organi del Tribunale, nonché di altri criteri come le competenze specifiche di una camera od eventuali impedimenti derivanti dalle norme sulla prevenzione.
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Art. 32 Composizione dei collegi giudicanti 1 Se è stabilito che la causa non rientra nelle competenze del giudice unico, il presi- dente della camera designa il secondo e il terzo membro del collegio giudicante. L’articolo 31 capoverso 3 si applica per analogia. 2 Fintanto che la sentenza non è stata pronunciata, ogni membro del collegio giudi- cante può chiedere che si giudichi nella composizione di cinque giudici. Il presidente della camera, sempre che non sia contemporaneamente presidente della corte, tra- smette con il suo preavviso la proposta per decisione al presidente della corte, dopo aver sentito il giudice dell’istruzione, conformemente all’articolo 21 capoverso 2 LTAF.
3 Il collegio giudicante di cinque giudici consta:
a. dei tre membri del collegio giudicante ordinario; b. del presidente di camera competente, se non fa già parte del collegio giudi- cante ordinario; c. di uno o, se necessario, altri due membri della corte. Questi sono designati conformemente all’articolo 31 capoverso 3, sempre che il presidente della corte non partecipi come ulteriore membro in virtù del regolamento della corte. 4 Le corti stabiliscono se e in che forma la composizione del collegio giudicante è resa nota alle parti.
Art. 33 Sentenze 1 Il Tribunale giudica mediante circolazione degli atti o deliberazione orale (art. 41 LTAF).
2 Il giudice dell’istruzione dirige la procedura per circolazione degli atti.
3 Il presidente di corte o di camera, se fa parte del collegio giudicante, dirige i dibat- timenti e le deliberazioni orali. Negli altri casi, la direzione spetta al giudice dell’istruzione.
4 Al termine di una deliberazione pubblica, il Tribunale comunica immediatamente
alle parti il dispositivo della sentenza.
Art. 34 Approvazione della motivazione della sentenza 1 Se una sentenza è resa in procedura per circolazione degli atti, è possibile modifi- care la motivazione della sentenza soltanto con il consenso di tutti i giudici interes- sati, riservate le modifiche di carattere meramente redazionale.
2 Se una sentenza è pronunciata nell’ambito di una deliberazione, la motivazione
scritta è messa in circolazione per approvazione presso i membri del collegio giudi- cante. Il capoverso 1 si applica per analogia.
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Art. 35 Firma delle sentenze e delle decisioni 1 Il giudice che presiede il collegio giudicante e il cancelliere firmano le sentenze. In caso d’impedimento, firma un altro membro del collegio giudicante.
2 Le decisioni del giudice unico (art. 23 LTAF) sono firmate dal giudice che ha
statuito e dal cancelliere. In caso d’impedimento, firma un membro del Tribunale designato come sostituto dal giudice che ha statuito. 3 Il giudice dell’istruzione firma le decisioni incidentali; è fatto salvo l’articolo 29 capoverso 3. In caso d’impedimento, firma un membro del Tribunale designato come sostituto dal giudice dell’istruzione.
Art. 36 Tenuta I giudici, i cancellieri e i rappresentanti delle parti assistono alle udienze pubbliche del Tribunale in abito scuro e decoroso.
Art. 37 Riprese e registrazioni 1 Durante le udienze e le deliberazioni sono vietate le riprese e le registrazioni; restano riservate le pronunce pubbliche delle sentenze per le quali il giudice che presiede il collegio giudicante le ha autorizzate. 2 Il segretariato generale determina i locali all’interno dell’edificio del Tribunale che possono essere utilizzati per le riprese e le registrazioni. Per le riprese e le registra- zioni al di fuori dei locali espressamente previsti a tal fine è necessaria un’autoriz- zazione del segretariato generale.
Capitolo 4: Disposizioni finali
Art. 38 Diritto previgente: abrogazione e modifica
1 Il regolamento del Tribunale amministrativo federale dell’11 dicembre 20064 è
abrogato. 2 Il regolamento del 6 agosto 20075 concernente l’organo di conciliazione del Tribu- nale amministrativo federale qui appresso è modificato come segue: Ingresso visto l’articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 20056 sul Tribunale amministrativo federale; visti gli articoli 1 lettera a e 16 capoverso 5 del regolamento del 17 aprile 20087 del Tribunale amministrativo federale,
4 RU 2006 5287 5 RS 173.320.11 6 RS 173.32 7 RS 173.320.1; RU 2008 2189
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Art. 39 Disposizione transitoria dell’articolo 19 L’attribuzione dei giudici alle Corti da parte della Commissione giudiziaria confor- memente all’articolo 173 numero 5 della legge del 13 dicembre 20028 sul Parla- mento (disposizione transitoria dell’art. 40a) è vincolante fino al 31 dicembre 2008. Sono fatti salvi trasferimenti per motivi rilevanti secondo l’articolo 19 capoverso 3.
Art. 40 Disposizione transitoria dell’articolo 31 È possibile derogare alla chiave di riparto di cui all’articolo 31 capoverso 3 per l’attribuzione delle cause che il Tribunale amministrativo federale riprende dalle commissioni federali di ricorso o d’arbitrato o dai servizi dei ricorsi dei dipartimenti federali conformemente all’articolo 53 capoverso 2 LTAF.
Art. 41 Disposizioni transitorie degli articoli 32 e 35
1 Ai procedimenti pendenti si applica il nuovo diritto.
2 I collegi giudicanti costituiti secondo l’articolo 25 capoversi 1–3 del regolamento dell’11 dicembre 20069 del Tribunale amministrativo federale prima dell’entrata in vigore del presente regolamento rimangono intatti.
Art. 42 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 2008.
17 aprile 2008 In nome del Tribunale amministrativo federale: Il presidente, Christoph Bandli La segretaria generale, Prisca Leu
8 RS 171.10 9 RU 2006 5287
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Allegato (art. 23 cpv. 5)
Ripartizione delle cause
1 Prima corte
La prima corte giudica le cause in materia di: – responsabilità dello Stato e regresso; – personale federale (inclusi i controlli di sicurezza delle persone e l’autoriz- zazione a perseguire penalmente il personale federale); – protezione dei dati; – politecnici federali; – ginnastica e sport; – protezione della natura e del paesaggio; – affari militari; – materiale bellico; – protezione della popolazione e protezione civile; – dogane; – tributi; – imposte; – alcol; – progetti riguardanti infrastrutture; – pianificazione del territorio; – percorsi pedestri ed escursionistici; – espropriazioni; – acque; – strade nazionali; – energia; – circolazione e trasporti; – protezione dell’ambiente e delle acque; – poste e telecomunicazioni; – radio e televisione; – foreste; – caccia;
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– assistenza amministrativa o giudiziaria (in quanto sia di competenza della prima corte); – rapporti di lavoro dei giudici e dei cancellieri del Tribunale penale federale.
2 Seconda corte
La seconda corte giudica le cause in materia di: – acquisti pubblici; – vigilanza sulle fondazioni; – registro di commercio e ragioni sociali; – proprietà intellettuale; – cartelli e sorveglianza dei prezzi; – formazione professionale; – promovimento delle scuole universitarie; – fondazione Pro Helvetia; – promovimento della ricerca; – protezione degli animali; – approvvigionamento economico del Paese; – società d’investimento in capitale di rischio; – legislazione sul lavoro; – promozione dell’alloggio, della costruzione di abitazioni e dell’accesso alla proprietà; – agricoltura, regioni montane; – epizoozie; – materiale edilizio; – turismo e aiuto agli investimenti; – lotterie, giochi d’azzardo e case da gioco, sempre che non si tratti di tributi; – accreditamento e designazione di laboratori di prova e di organismi di valu- tazione della conformità, di registrazione e d’omologazione; – controllo dei metalli preziosi; – esplosivi; – commercio con l’estero (inclusa la promozione delle esportazioni); – Banca nazionale svizzera; – vigilanza sugli istituti di credito e sulle borse; – riciclaggio di denaro;
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– sorveglianza delle assicurazioni private; – assistenza amministrativa o giudiziaria (in quanto sia di competenza della seconda corte).
3 Terza corte
1 La terza corte giudica le cause in materia di:
– cittadinanza; – riconoscimento dell’apolidia; – diritto degli stranieri; – esercizio dei centri di registrazione; – garanzie e conteggi dei conti di garanzia; – assistenza ai sensi della legge del 26 giugno 199810 sull’asilo (LAsi); – rilascio di passaporti svizzeri all’estero; – documenti di viaggio per stranieri; – archiviazione; – aiuto finanziario ai cittadini svizzeri che soggiornano temporaneamente all’estero; – collocamento in vista d’adozione; – ripartizione dei valori patrimoniali confiscati; – prestazioni della Confederazione per l’esecuzione delle pene e delle misure; – esami federali di maturità; – cultura; – protezione dei monumenti; – legislazione sulle armi; – formazione e perfezionamento delle professioni mediche; – sostanze terapeutiche; – stupefacenti, prodotti chimici, protezione contro le radiazioni, procreazione medicalmente assistita, derrate alimentari, lotta contro le malattie e le epi- demie; – AVS/AI per persone domiciliate all’estero; – previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità; – prestazioni collettive dell’AVS/AI; – assicurazione contro le malattie (incluso l’elenco delle specialità);
10 RS 142.31
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– assicurazione contro gli infortuni; – assicurazione contro la disoccupazione; – assistenza ai sensi della legge federale del 21 marzo 197311 su prestazioni assistenziali agli Svizzeri all’estero; – assistenza amministrativa o giudiziaria (in quanto sia di competenza della terza corte). 2 Alla terza corte sono inoltre attribuite tutte le cause che secondo il presente alle- gato non possono essere affidate a un’altra corte.
4 Quarta e quinta corte
1 La quarta e quinta corte giudicano le cause nell’ambito della legislazione in mate- ria d’asilo, in quanto non sia competente la terza corte.
2 La quarta e la quinta corte sono, in particolare, competenti per:
– la revoca di un’ammissione provvisoria pronunciata nell’ambito della proce- dura d’asilo; – il diniego provvisorio d’entrata in Svizzera e l’assegnazione di un luogo di soggiorno all’aeroporto; – l’assistenza amministrativa o giudiziaria (in quanto di competenza della quarta e quinta corte). 3 Le cause sono ripartite, di norma, in egual numero tra le due corti secondo il prin- cipio della casualità, fatti salvi determinate esigenze linguistiche e accordi speciali tra le due corti.
11 RS 852.1
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