AS 2008 2227
Ordinanza sull'entrata in vigore parziale del decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli accordi bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino
Ordinanza sull’entrata in vigore parziale del decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli accordi bilaterali con l’UE per l’associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino
del 7 maggio 2008
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 4 capoverso 2 del decreto federale del 17 dicembre 20041 che approva e traspone nel diritto svizzero gli accordi bilaterali con l’UE per l’associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino (decreto federale), ordina:
Articolo unico 1 Gli articoli 355c, 355d e 355e2 del Codice penale3 inseriti nell’articolo 3 numero 4 del decreto federale entrano in vigore il 1° giugno 2008.
2 La modifica della legge federale del 14 dicembre 19904 sull’imposta federale
diretta nella versione dell’articolo 3 numero 7 del decreto federale e la modifica della legge federale del 14 dicembre 19905 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni nella versione dell’articolo 3 numero 8 del decreto fede- rale sono già entrate in vigore il 1° marzo 20086. 3 Le altre disposizioni del decreto federale entrano in vigore in un secondo tempo.
7 maggio 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
1 RS 362
2 Numerazione secondo la correzione del 30 apr. 2008; RU 2008 2179
3 RS 311.0 4 RS 642.11 5 RS 642.14 6 RU 2008 478
2008-0549 2227
Entrata in vigore parziale del decreto federale che approva RU 2008 e traspone nel diritto svizzero gli accordi bilaterali con l’UE per l’associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino