AS 2008 2229
Ordinanza sulla parte nazionale del Sistema d'informazione di Schengen (N-SIS) e sull'ufficio SIRENE
Ordinanza sulla parte nazionale del Sistema d’informazione di Schengen (N-SIS) e sull’ufficio SIRENE (Ordinanza N-SIS)
del 7 maggio 2008
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 355d e 355e del Codice penale (CP)1, ordina:
Capitolo 1: Oggetto e definizioni
Art. 1 Oggetto
1 La presente ordinanza disciplina:
a. la responsabilità sulla parte nazionale del sistema d’informazione di Schen- gen (N-SIS), sull’architettura del sistema e sul sistema di gestione delle pra- tiche e degli atti dell’ufficio SIRENE2; b. i diritti d’accesso e le competenze delle autorità riguardo a N-SIS; c. l’organizzazione e i compiti dell’ufficio SIRENE; d. lo scambio delle informazioni supplementari eseguito dall’ufficio SIRENE; e. le procedure, le condizioni, le misure e l’aggiunta degli indicatori di validità alle segnalazioni di persone e oggetti in N-SIS; f. il trattamento e la durata di conservazione dei dati; g. i diritti delle persone interessate; h. la sicurezza dei dati, la consulenza in materia di protezione dei dati e la vigi- lanza sul trattamento dei dati. 2 La presente ordinanza si applica per quanto gli Accordi di associazione alla norma- tiva di Schengen non dispongano altrimenti. 3 Gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen sono elencati nell’alle- gato 1.
RS 362.0 1 RS 311.0; RU 2008 2227 2 Supplementary Information REquest at the National Entry (Informazioni supplementari richieste all’atto dell’ingresso nel territorio nazionale).
2007-1990 2229
Ordinanza N-SIS RU 2008
Art. 2 Definizioni Nella presente ordinanza s’intende per: a. segnalazione: un insieme di dati non ancora o già memorizzato nel SIS ai fini della non ammissione di persone o della ricerca di persone e oggetti; b. segnalazione in uscita: una segnalazione registrata e diffusa dalle autorità svizzere; c. segnalazione in entrata: una segnalazione registrata e diffusa dalle autorità di un altro Stato vincolato da uno degli Accordi di associazione alla norma- tiva di Schengen (Stato Schengen); d. informazioni supplementari: le informazioni non memorizzate nel SIS, col- legate alle segnalazioni e scambiate fra gli uffici SIRENE; e. Stato terzo: ogni Stato che non è membro dell’Unione europea (UE) o dell’Associazione europea di libero scambio (AELS); f. indicatore di validità: il contrassegno di una segnalazione in base al quale un determinato Stato Schengen non adotta la misura richiesta mediante la segnalazione oppure ne adotta un’altra.
Capitolo 2: Responsabilità, architettura del sistema e sistema di gestione delle pratiche e degli atti dell’ufficio SIRENE
Art. 3 Responsabilità del sistema
1 L’Ufficio federale di polizia (fedpol) è responsabile di N-SIS.
2 Esso statuisce in un regolamento sul trattamento dei dati segnatamente sulle misure necessarie per garantire la protezione e la sicurezza dei dati. 3 I Cantoni sono responsabili nella loro sfera di competenza delle misure di cui al capoverso 2.
Art. 4 Architettura del sistema 1 N-SIS comprende un archivio di record (copia nazionale) che consiste in una copia di record contenuti nel sistema centrale dell’UE. 2 N-SIS comunica tramite una rete cifrata con il sistema centrale gestito dall’UE.
3 La copia nazionale serve in particolare per l’interrogazione informatizzata.
4 I dati SIS sono trattati tramite N-SIS.
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5 Ai dati N-SIS si accede tramite:
a. il sistema informatizzato di ricerca (RIPOL) di cui all’articolo 349 CP; b. il sistema d’informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) di cui all’arti- colo 1 della legge federale del 20 giugno 20033 sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo; c. il sistema di gestione delle pratiche e degli atti dell’ufficio SIRENE. 6 Il regolamento sul trattamento dei dati di cui all’articolo 3 capoverso 2 stabilisce:
a. i casi in cui i dati provenienti da RIPOL, da SIMIC e dal sistema di gestione delle pratiche e degli atti dell’ufficio SIRENE sono trasferiti in N-SIS per via informatizzata; b. la trasmissione automatizzata dei dati di RIPOL e di SIMIC nel sistema di gestione delle pratiche e degli atti dell’ufficio SIRENE, in particolare in caso di segnalazioni multiple constatate.
Art. 5 Sistema di gestione delle pratiche e degli atti 1 Il sistema di gestione delle pratiche e degli atti è gestito come un sistema informa- tizzato per eseguire la transazione delle pratiche. Esso attesta l’attività dell’ufficio SIRENE e amministra la documentazione e le pratiche che sono in relazione con le segnalazioni in N-SIS e con lo scambio di informazioni supplementari secondo l’articolo 15.
2 Il sistema racchiude le informazioni supplementari scambiate conformemente
all’articolo 15, nonché le altre comunicazioni che sono in relazione con una segnala- zione in N-SIS, in particolare le comunicazioni telefoniche, via e-mail, per posta o via fax in entrata e in uscita presso l’ufficio SIRENE. 3 I dati trattati nel sistema possono essere resi accessibili in base alle segnalazioni, alle persone e agli oggetti. I dati possono essere collegati con N-SIS e con RIPOL e SIMIC.
4 fedpol emana un regolamento sul trattamento dei dati nel sistema.
Capitolo 3: Diritti delle autorità
Art. 6 Autorità con diritto di comunicare 1 Le autorità seguenti hanno il diritto di comunicare le segnalazioni da diffondere nel SIS, per svolgere i propri compiti di cui all’articolo 355d capoverso 2 CP: a. le autorità di cui all’articolo 355d capoverso 3 lettere a–i CP; b. le autorità cantonali di giustizia, le autorità preposte alle successioni eredita- rie e le autorità tutorie, per quanto svolgano compiti ai sensi dell’artico- lo 355d capoverso 2 lettere c e d CP.
3 RS 142.51
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Art. 7 Servizi con diritto di accesso 1 Per svolgere i compiti di cui all’articolo 355d capoverso 2 CP, i servizi seguenti sono autorizzati ad accedere ai dati SIS per mezzo di una procedura di richiamo: a. presso fedpol:
1. il Servizio di analisi e prevenzione (SAP):
– per controllare le misure di respingimento finalizzate alla salvaguardia della sicurezza interna ed esterna della Svizzera con- formemente all’articolo 67 capoverso 2 della legge federale del 16 dicembre 20054 sugli stranieri (LStr) – per individuare il luogo di dimora delle persone e cercare i veicoli in virtù dei compiti conferitigli dalla legge federale del 21 marzo
19975 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna,
2. il servizio responsabile del sistema di ricerca RIPOL (sezione Ricerche
RIPOL): esclusivamente per controllare e diffondere nel SIS le segna- lazioni di persone e oggetti,
3. i servizi responsabili della corrispondenza con Interpol, come pure la
Centrale operativa e l’ufficio SIRENE: esclusivamente per svolgere i loro compiti nel settore dello scambio intercantonale e internazionale delle informazioni di polizia e per controllare e diffondere nel SIS le segnalazioni di persone,
4. la Polizia giudiziaria federale,
5. la sezione Documenti d’identità: esclusivamente per individuare il
luogo di dimora delle persone e per trattare le segnalazioni di docu- menti d’identità rubati, altrimenti sottratti o invalidati,
6. il servizio responsabile della gestione del sistema automatico
d’identificazione delle impronte digitali (AFIS): esclusivamente per trattare i dati segnaletici,
7. l’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro;
b. il Ministero pubblico della Confederazione: esclusivamente nell’ambito delle sue competenze di lotta contro i crimini e i delitti internazionali come pure per perseguire i reati sottoposti alla giurisdizione federale; c. nell’Ufficio federale di giustizia (UFG):
1. la divisione Assistenza giudiziaria internazionale: esclusivamente in
relazione con le procedure di assistenza giudiziaria internazionale ai sensi della legge federale del 20 marzo 19816 sull’assistenza inter- nazionale in materia penale,
2. l’Autorità centrale in materia di rapimento internazionale dei minori:
esclusivamente in relazione ai suoi compiti ai sensi della Convenzione del 25 ottobre 19807 sugli aspetti civili del rapimento internazionale dei minori;
4 RS 142.20 5 RS 120 6 RS 351.1 7 RS 0.211.230.02
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d. le autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale; e. nell’Amministrazione federale delle dogane:
1. il Corpo delle guardie di confine,
2. le sezioni inquirenti delle direzioni di circondario delle dogane e la
divisione Cause penali della Direzione generale delle dogane: esclusi- vamente per eseguire i loro compiti nell’ambito degli accertamenti pre- liminari, delle indagini, del perseguimento e dell’esecuzione penale, come pure dell’assistenza amministrativa e giudiziaria internazionale,
3. gli uffici doganali:
– l’Ispettorato doganale, esclusivamente per sorvegliare e controllare il traffico delle persone e delle merci – tutti gli altri uffici doganali, esclusivamente per sorvegliare e con- trollare il traffico delle merci; f. nell’Ufficio federale della migrazione (UFM), la divisione Entrata, dimora e ritorno: esclusivamente per controllare la richiesta di un visto, per rilasciare un titolo di soggiorno, per ordinare e verificare i divieti d’entrata nei con- fronti di cittadini degli Stati terzi, come pure per controllare e diffondere nel SIS le segnalazioni ai fini della non ammissione; g. le rappresentanze svizzere all’estero: esclusivamente per controllare le richieste di visto; h. le autorità cantonali di migrazione: esclusivamente per il rilascio del per- messo di soggiorno ai cittadini di Stati terzi; i. gli uffici per la circolazione stradale: esclusivamente per verificare se un veicolo di cui è richiesta l’immatricolazione non sia stato rubato, altrimenti sottratto oppure se non sia ricercato ai fini di prova in un procedimento penale. 2 L’estensione dei diritti d’accesso e di trattamento delle autorità per quanto riguarda i singoli dati contenuti nel SIS è disciplinata in modo esaustivo nell’allegato 2.
Capitolo 4: Ufficio SIRENE
Art. 8 Organizzazione
1 Fedpol dirige l’ufficio SIRENE svizzero conformemente alle disposizioni del
manuale SIRENE8. Esso è autorizzato a emanare ulteriori direttive organizzative e tecniche che precisano i compiti dell’ufficio SIRENE.
8 GU L 317/41 del 16 nov. 2006, pag. 43.
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2 L’ufficio SIRENE è il servizio di collegamento per:
a. le diverse autorità della Svizzera; b. gli uffici SIRENE e altre autorità degli Stati Schengen, responsabili della cooperazione tramite il SIS.
3 L’ufficio SIRENE assicura un servizio permanente 24 ore su 24.
Art. 9 Compiti L’ufficio SIRENE esegue i compiti seguenti: a. si occupa delle procedure di consultazione delle autorità svizzere e degli altri Stati Schengen, riguardanti le segnalazioni; b. diffonde nel SIS, su incarico dell’UFG, le segnalazioni per l’arresto ai fini dell’estradizione; c. diffonde nel SIS le segnalazioni di persone trasmesse dalla sezione Ricerche RIPOL; sono eccettuate le segnalazioni per l’arresto ai fini dell’estradizione e le segnalazioni dell’UFM ai fini della non ammissione; d. verifica le segnalazioni in uscita e le informazioni supplementari controllan- done l’ammissibilità formale, l’esattezza, la completezza e l’attualità; sono eccettuate le segnalazioni dell’UFM ai fini della non ammissione; e. ordina, su incarico dell’UFG, di aggiungere un indicatore di validità alle segnalazioni in entrata per l’arresto ai fini dell’estradizione; f. ordina di aggiungere un indicatore di validità alle segnalazioni in entrata delle persone scomparse e alle segnalazioni in entrata ai fini di una sorve- glianza discreta o di un controllo mirato; g. aggiunge, su richiesta di altri uffici SIRENE, un indicatore di validità alle segnalazioni in uscita; h. esegue lo scambio di opinioni ai sensi dell’articolo 13 capoverso 5 su inca- rico dell’autorità responsabile della segnalazione; i. esegue lo scambio di opinioni ai sensi dell’articolo 40 su incarico dell’autorità responsabile della segnalazione; j. riceve, scambia e conserva le informazioni supplementari; k. consiglia e assiste le autorità federali e cantonali su questioni che riguardano il SIS; l. esegue le connessioni ai sensi dell’articolo 14.
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Capitolo 5: Parte nazionale del Sistema d’informazione di Schengen (N-SIS) Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 10 Condizione per la diffusione dei dati È consentito diffondere una segnalazione nel SIS unicamente se l’insieme di dati è già registrato in SIMIC o in RIPOL.
Art. 11 Dati
1 I dati riguardanti persone e oggetti memorizzati nel SIS sono elencati in modo
esaustivo nell’allegato 2. 2 Nelle segnalazioni di persone si registrano tutti i dati di cui all’allegato 2, per quanto siano disponibili. È obbligatorio registrare i dati seguenti: a. cognome(i); b. data di nascita; c. motivo della segnalazione; d. misura da adottare.
Art. 12 Segnalazioni di persone tramite altri canali di ricerca Le segnalazioni nel SIS e il relativo scambio d’informazioni hanno sempre la prio- rità sulle segnalazioni e lo scambio d’informazioni tramite Interpol o altri canali internazionali di ricerca.
Art. 13 Indicatore di validità
1 L’ufficio SIRENE chiede all’ufficio SIRENE dello Stato Schengen autore della
segnalazione di aggiungere un indicatore di validità alla segnalazione in entrata di una persona scomparsa o di una persona o un oggetto ai fini di una sorveglianza discreta o di un controllo mirato, se la segnalazione non è compatibile con: a. il diritto svizzero; b. gli obblighi sanciti in trattati internazionali; o c. interessi nazionali essenziali. 2 L’ufficio SIRENE chiede di aggiungere un indicatore di validità a una segnalazio- ne di una persona per l’arresto ai fini dell’estradizione se, in virtù dei trattati inter- nazionali applicabili, sussiste un motivo per rifiutare l’estradizione e se il diritto svizzero non consente l’estradizione. 3 La segnalazione pervenuta su di una persona o una cosa a scopo di controllo mirato deve essere in ogni caso contrassegnata. 4 In base all’indicatore di validità, la Svizzera non esegue la misura richiesta nella segnalazione.
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5 Se lo Stato Schengen autore della segnalazione chiede, per ragioni particolarmente gravi e urgenti, di eseguire la misura, l’ufficio SIRENE trasmette la richiesta all’autorità svizzera responsabile della segnalazione. Questa è tenuta a verificare la propria richiesta aggiungendo un indicatore di validità alla segnalazione.
Art. 14 Connessioni fra le segnalazioni
1 L’ufficio SIRENE è autorizzato a creare una connessione tra due o più segnala-
zioni in uscita, se sussiste una reale esigenza operativa. 2 Una connessione non influisce sulla misura da adottare o sulla durata di conserva- zione delle segnalazioni connesse fra loro.
3 La connessione non comporta alcuna modifica dei diritti d’accesso.
4 Le autorità possono prendere visione delle connessioni soltanto se dispongono del diritto d’accesso alle segnalazioni connesse.
Art. 15 Scambio di informazioni supplementari 1 L’ufficio SIRENE scambia con gli altri uffici SIRENE le informazioni supplemen- tari, necessarie in relazione alla segnalazione: a. quando diffonde una segnalazione; b. in seguito a un riscontro positivo, affinché si possano adottare le misure ade- guate; c. nei casi in cui non è possibile adottare le misure necessarie; d. con riguardo alla qualità dei dati; e. con riguardo alla compatibilità e alla priorità delle segnalazioni; f. nei casi di usurpazione dell’identità di una persona; g. con riguardo ai diritti d’accesso. 2 Le informazioni supplementari sono scambiate esclusivamente nei casi concreti. È fatto salvo l’articolo 26.
Sezione 2: Procedura
Art. 16 Segnalazioni di persone 1 Le autorità con diritto di comunicare trasmettono alla sezione Ricerche RIPOL una richiesta scritta di segnalazione corredata di tutti i documenti rilevanti. 2 La sezione Ricerche RIPOL trasmette all’ufficio SIRENE le informazioni necessa- rie per diffondere la segnalazione nel SIS. 3 In casi urgenti al di fuori degli orari d’ufficio l’autorità di cui al capoverso 1 può indirizzare la propria richiesta di segnalazione corredata di tutti i documenti necessa- ri direttamente all’ufficio SIRENE.
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4 Se la richiesta di segnalazione è indirizzata direttamente all’ufficio SIRENE, la richiesta scritta e i relativi documenti sono in ogni caso inviati alla sezione Ricerche RIPOL al più tardi il giorno feriale successivo; altrimenti la segnalazione è cancel- lata. 5 Sono fatte salve le procedure disciplinate in modo speciale per le segnalazioni dell’UFM ai fini della non ammissione di cui all’articolo 21 capoverso 1 e le segna- lazioni per l’arresto ai fini dell’estradizione di cui agli articoli 24 e 25.
Art. 17 Segnalazioni di oggetti 1 Le autorità con diritto di comunicare registrano le segnalazioni di oggetti in RIPOL e le trasmettono alla sezione Ricerche RIPOL.
2 Se sussistono le condizioni per una segnalazione nel SIS, la sezione Ricerche
RIPOL diffonde i dati nel SIS. 3 Il sistema RIPOL segnala automaticamente nel SIS le ricerche di oggetti se esse sono state registrate tramite uno dei seguenti sistemi d’informazione: a. il registro informatizzato dei veicoli e dei detentori di veicoli (MOFIS) di cui all’articolo 104a della legge federale del 19 dicembre 19589 sulla circola- zione stradale; b. il sistema d’informazione sui documenti d’identità (ISA) e il sistema d’infor- mazione sulle carte d’identità 95 (IDK-95) di cui all’articolo 11 della legge federale del 22 giugno 200110 sui documenti d’identità dei cittadini svizzeri; c. il sistema d'informazione per documenti di viaggio (ISR) di cui all’artico-
Art. 18 Procedura in caso di un riscontro positivo in Svizzera 1 Se cercando una persona o un oggetto si scopre una segnalazione nel SIS, l’autorità che ha effettuato la consultazione contatta senza indugio l’ufficio SIRENE. Essa trasmette per iscritto all’ufficio SIRENE tutte le informazioni necessarie che riguar- dano la segnalazione, in particolare: a. i dati personali o le caratteristiche per identificare gli oggetti; b. il momento e le circostanze della consultazione; c. le misure adottate. 2 L’ufficio SIRENE richiede, su domanda dell’autorità che ha effettuato la consulta- zione, informazioni supplementari secondo l’articolo 15 all’ufficio SIRENE dello Stato autore della segnalazione. Esso comunica all’autorità che ha effettuato la consultazione le informazioni supplementari che gli sono state trasmesse e la consi- glia sulle misure da adottare.
9 RS 741.01 10 RS 143.1 11 RS 142.20
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3 L’ufficio SIRENE informa senza indugio l’UFG o l’UFM quando viene fermata
una persona segnalata per l’arresto ai fini dell’estradizione o della non ammissione.
Art. 19 Procedura in caso di un riscontro positivo all’estero 1 In caso di un riscontro positivo all’estero inerente a una segnalazione svizzera, l’ufficio SIRENE contatta senza indugio l’autorità che ha richiesto di diffondere la segnalazione e concorda con essa le misure da adottare. 2 L’ufficio SIRENE invita l’autorità che ha richiesto la segnalazione a fornirgli delle informazioni supplementari in base all’articolo 15 e le trasmette all’ufficio SIRENE dello Stato Schengen in cui è avvenuto il riscontro positivo. 3 È consentito rinunciare a prendere contatto secondo il capoverso 1 quando è stata adottata la misura prevista in una segnalazione ai fini della non ammissione.
Capitolo 6: Categorie di segnalazioni Sezione 1: Segnalazioni di cittadini di Stati terzi ai fini della non ammissione
Art. 20 Condizione È consentito segnalare i cittadini di Stati terzi ai fini della non ammissione soltanto se esiste un divieto d’entrata pronunciato da un’autorità amministrativa o da un’autorità giudiziaria.
Art. 21 Procedura di segnalazione 1 L’UFM inserisce nel SIS le segnalazioni sui cittadini di Stati terzi ai fini della non ammissione, quando pronuncia un divieto d’entrata in virtù dell’articolo 67 capover- 2 Per i divieti d’entrata pronunciati dal SAP in virtù dell’articolo 67 capoverso 2 LStr, si applica la procedura di segnalazione di cui all’articolo 16.
3 L’UFM e il SAP garantiscono che l’ufficio SIRENE, per scambiare le informa-
zioni supplementari conformemente all’articolo 15, riceva in tempo utile i docu- menti necessari riguardanti i divieti d’entrata che hanno pronunciato.
Art. 22 Misure 1 In caso di un riscontro positivo alla frontiera l’entrata è negata, sempre che non sia applicata la procedura di cui al capoverso 3.
12 RS 142.20
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2 In caso di un riscontro positivo sul territorio nazionale, l’UFM e gli uffici cantonali responsabili dell’esecuzione della LStr13 stabiliscono la misura da adottare nel caso concreto, conformemente alle basi legali applicabili, sempre che non sia applicata la procedura di cui al capoverso 3. 3 Se sono segnalati cittadini di Stati terzi autorizzati a circolare liberamente in virtù dell’Accordo del 21 giugno 199914 tra la Confederazione Svizzera da una parte e la Comunità europea ed i suoi Stati membri dall’altra sulla libera circolazione delle persone oppure in virtù della Convenzione del 4 gennaio 196015 istitutiva dell’Asso- ciazione europea di libero scambio, l’ufficio SIRENE concorda le misure necessarie con l’ufficio SIRENE dello Stato Schengen autore della segnalazione.
Sezione 2: Segnalazioni di persone per l’arresto ai fini dell’estradizione
Art. 23 Condizioni La segnalazione di persone per l’arresto ai fini dell’estradizione è consentita sol- tanto: a. su domanda dell’UFG; o b. se esiste un mandato d’arresto, un documento dal medesimo effetto giuridico o una sentenza passata in giudicato e avente forza esecutiva.
Art. 24 Procedura di segnalazione 1 L’UFG interviene su richiesta scritta dell’autorità cantonale o federale preposta al perseguimento penale, al giudizio o all’esecuzione penale.
2 Esso trasmette all’ufficio SIRENE le informazioni necessarie per diffondere la
segnalazione nel SIS. 3 Se constata che i documenti della segnalazione sono incompleti o inesatti, l’ufficio SIRENE ne informa senza indugio l’UFG.
4 L’UFG garantisce che l’ufficio SIRENE, per scambiare le informazioni supple-
mentari, possa sempre consultare i documenti originali.
Art. 25 Procedura urgente
1 Sela segnalazione non può essere ritardata, l’UFG può ordinarla all’ufficio
SIRENE anche per telescrivente o per telefono. 2 In casi urgenti al di fuori degli orari d’ufficio l’autorità di cui all’articolo 24 capo- verso 1 può indirizzare la propria richiesta di segnalazione direttamente all’ufficio SIRENE.
13 RS 142.20 14 RS 0.142.112.681 15 RS 0.632.31
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3 Se la richiesta di segnalazione è indirizzata direttamente all’ufficio SIRENE, esso consulta l’UFG e, su incarico di quest’ultimo, segnala la persona. 4 Se mancano documenti o dati oppure se sono incompleti, l’ufficio SIRENE consul- ta le autorità responsabili della Confederazione o dei Cantoni. La richiesta scritta e i relativi documenti sono inviati all’UFG in ogni caso al più tardi il giorno feriale successivo; in caso contrario la segnalazione è cancellata.
Art. 26 Scambio di informazioni supplementari
1 L’ufficio SIRENE informa spontaneamente tutti gli Stati Schengen, tramite lo
scambio di informazioni supplementari, sulle nuove segnalazioni delle persone da arrestare ai fini dell’estradizione.
2 L’ufficio SIRENE trasmette a tutti gli Stati Schengen, contemporaneamente alla
segnalazione, le seguenti informazioni: a. l’autorità che chiede l’arresto; b. l’esistenza di un mandato di arresto, di un documento dal medesimo effetto giuridico o di una sentenza penale passata in giudicato e avente forza esecu- tiva; c. la natura e la qualificazione giuridica del reato; d. la descrizione delle circostanze del reato, compresi l'ora, il luogo e il grado di partecipazione nel reato della persona ricercata; 3 L’ufficio SIRENE può inoltre trasmettere a tutti gli Stati Schengen, contemporane- amente alla segnalazione, le altre informazioni di cui all’allegato 3.
Art. 27 Conversione delle segnalazioni contrassegnate Se uno Stato Schengen chiede di aggiungere un indicatore di validità a una segnala- zione in uscita, l’ufficio SIRENE, dopo aver consultato l’UFG, converte per conto di questo Stato la segnalazione in una segnalazione ai fini dell’accertamento del luogo di dimora.
Sezione 3: Segnalazioni di persone scomparse
Art. 28 Persone scomparse Nel SIS possono essere segnalate le persone scomparse che: a. devono essere arrestate e poste sotto protezione ai fini della loro tutela o per prevenire minacce; o b. di cui si deve accertare il luogo di dimora.
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Art. 29 Condizioni È consentito segnalare persone scomparse ai sensi dell’articolo 28 lettera a soltanto se: a. devono essere assolutamente internate per decisione di un servizio responsa- bile; o b. sono minorenni.
Art. 30 Misure 1 L’ufficio SIRENE comunica allo Stato Schengen autore della segnalazione il luogo di dimora della persona. Se la persona scomparsa è maggiorenne, la comunicazione del luogo di dimora è subordinata al suo consenso. 2 Se una persona maggiorenne di cui è stata segnalata la scomparsa nega il proprio consenso alla comunicazione del luogo di dimora, l’ufficio SIRENE si limita a comunicare allo Stato Schengen autore della segnalazione che la persona è stata trovata. 3 Se l’ufficio SIRENE riceve da un altro ufficio SIRENE una comunicazione ai sensi del capoverso 1 o 2, la trasmette all’autorità che ha richiesto la segnalazione e can- cella la segnalazione corrispondente. 4 È consentito porre sotto protezione le persone segnalate in virtù dell’articolo 28 lettera a e impedire loro di proseguire il viaggio se, ai sensi della legislazione sviz- zera, sono date le condizioni per un internamento. L’adempimento delle condizioni è verificato concretamente nel singolo caso. 5 Se non sono date le premesse per un internamento forzato, è consentito porre sotto protezione i minorenni scomparsi e impedire loro di proseguire il viaggio se una persona investita dell’autorità parentale lo ha richiesto.
Sezione 4: Segnalazioni di persone coinvolte in un procedimento penale
Art. 31 Condizioni
1 È consentito segnalare persone coinvolte in un procedimento penale soltanto su
domanda di un’autorità di perseguimento penale o di un tribunale.
2 È consentito segnalare soltanto le persone seguenti:
a. i testimoni; b. gli imputati citati a comparire, nell’ambito di un procedimento penale, dinanzi all’autorità di perseguimento penale o in tribunale; c. gli imputati o i condannati a cui devono essere notificati una sentenza pena- le, altri documenti o un’ingiunzione di presentarsi per espiare una pena detentiva.
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Art. 32 Misura L’ufficio SIRENE comunica allo Stato Schengen autore della segnalazione il domi- cilio o il luogo di dimora della persona.
Sezione 5: Segnalazioni di persone e oggetti ai fini di una sorveglianza discreta
Art. 33 Condizioni 1 È consentito segnalare le persone, i veicoli, i natanti, gli aeromobili e i container ai fini di una sorveglianza discreta, soltanto su domanda di un’autorità di polizia o di perseguimento penale. 2 La segnalazione di persone è ammessa soltanto se il diritto cantonale prevede la sorveglianza discreta e se: a. esistono indizi concreti che la persona interessata stia pianificando o com- mettendo un reato grave; o b. la valutazione globale di una persona, in particolare sulla base dei reati che ha commesso sino a quel momento, induce a supporre che commetterà anche in futuro reati gravi. 3 È consentito segnalare i veicoli, i natanti, gli aeromobili e i container ai fini di una sorveglianza discreta solo per quanto il diritto cantonale la preveda e se esistono indizi concreti di un collegamento con reati gravi. 4 Per reati gravi ai sensi dei capoversi 2 e 3 s’intendono i reati contemplati dall’arti- colo 4 capoverso 2 della legge federale del 20 giugno 200316 sull’inchiesta masche- rata.
Art. 34 Misure
1 Le autorità cantonali possono far trasmettere allo Stato Schengen autore della
segnalazione, tramite l’ufficio SIRENE, le informazioni elencate qui di seguito raccolte in occasione dei controlli di polizia: a. il luogo, il momento o il motivo del controllo; b. l’itinerario e la destinazione del viaggio; c. le persone che accompagnano gli interessati o gli occupanti del veicolo che si può ragionevolmente presumere siano associati agli interessati; d. il veicolo usato; e. gli oggetti trasportati; f. le circostanze in cui la persona o il veicolo sono stati trovati.
16 RS 312.8
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2 I dati possono essere trasmessi solo per quanto il diritto cantonale preveda la sorveglianza discreta.
3 Le segnalazioni pervenute per il controllo mirato, contrassegnate in base
all’articolo 13, sono convertite automaticamente in una sorveglianza discreta.
Sezione 6: Segnalazioni di oggetti a fini di sequestro o di prova in un procedimento penale
Art. 35 Condizioni È consentito segnalare gli oggetti seguenti ai fini di sequestro o di prova in un pro- cedimento penale: a. i veicoli a motore di cilindrata superiore a 50 cc, i natanti e gli aeromobili; b. i rimorchi di peso a vuoto superiore a 750 kg, le roulotte, le apparecchiature industriali, i motori fuoribordo e i container; c. le armi da fuoco; d. i documenti vergini rubati o altrimenti sottratti; e. i documenti di identità rubati, altrimenti sottratti o invalidati, come ad esem- pio passaporti, documenti personali, licenze di condurre, titoli di soggiorno e documenti di viaggio; f. i documenti dei veicoli e le targhe dei veicoli a motore rubati, altrimenti sot- tratti o invalidati; g. le banconote; h. i titoli di credito e i mezzi di pagamento, quali assegni, carte di credito, obbligazioni, azioni e quote, rubati, altrimenti sottratti o invalidati.
Art. 36 Misure In caso di un riscontro positivo, l’ufficio SIRENE concorda le misure necessarie con l’ufficio SIRENE dello Stato Schengen autore della segnalazione. A questo scopo è consentito anche trasmettere dati personali.
Capitolo 7: Trattamento dei dati, sicurezza dei dati e vigilanza Sezione 1: Trattamento e conservazione dei dati
Art. 37 Principio del trattamento Soltanto l’autorità che ha diffuso i dati nel SIS è legittimata a modificarli, comple- tarli, rettificarli, aggiornarli o cancellarli.
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Art. 38 Trattamento per altri scopi 1 Ogni trattamento di una segnalazione in entrata per uno scopo diverso da quello per cui è stata inserita presuppone il consenso dello Stato Schengen autore della segnalazione e deve presentare un collegamento con un caso specifico.
2 Il trattamento è consentito soltanto:
a. per prevenire una minaccia grave e immediata per la sicurezza e l’ordine pubblico; b. per motivi gravi di sicurezza interna; o c. per prevenire un reato grave. 3 Per reati gravi ai sensi del capoverso 2 lettera c s’intendono i reati di cui all’arti- colo 4 capoverso 2 della legge federale del 20 giugno 200317 sull’inchiesta masche- rata.
Art. 39 Qualità dei dati 1 Se esistono indizi su dati inesatti o trattati illegalmente, se ne informa senza indu- gio l’ufficio SIRENE; i relativi documenti gli sono trasmessi per scritto. 2 Se si tratta di segnalazioni in uscita, l’ufficio SIRENE prende senza indugio le disposizioni necessarie per effettuare la correzione non appena è informato dell’esistenza di dati inesatti o di un trattamento illegale dei dati. Se si tratta di segnalazioni in entrata, trasmette entro dieci giorni l’informazione allo Stato Schen- gen autore della segnalazione.
Art. 40 Distinzione tra persone con caratteristiche simili
1 L’ufficio SIRENE si accorda con gli altri uffici SIRENE se, quando registra o
diffonde una nuova segnalazione, constata che è già segnalata una persona che possiede gli stessi elementi di descrizione dell’identità. 2 Se dalla verifica risulta che si tratta di due persone distinte, alla nuova segnala- zione si aggiungono gli elementi necessari per evitare errori di identificazione. 3 Se una persona sostiene di non essere la persona oggetto di una segnalazione e se si tratta in effetti di due persone distinte, si informa la persona non segnalata che esiste la possibilità di completare la segnalazione conformemente all’articolo 42.
Art. 41 Segnalazioni multiple 1 Una persona non può essere oggetto di più di una segnalazione in uscita nel SIS.
2 Se in occasione della segnalazione di una persona risulta che essa è già oggetto di una segnalazione in uscita nel SIS, l’ufficio SIRENE stabilisce, in base al manuale SIRENE18 e dopo aver consultato le autorità responsabili delle segnalazioni, quale segnalazione ha la priorità.
17 RS 312.8
18 GU L 317 del 16 nov. 2006, pag. 43
Ordinanza N-SIS RU 2008
3 Se in occasione della segnalazione di una persona risulta che essa è già oggetto di una segnalazione in entrata nel SIS, l’ufficio SIRENE si accorda sull’inserimento della nuova segnalazione con l’ufficio SIRENE dello Stato Schengen che ha segna- lato per primo la persona nel SIS.
4 Se uno Stato Schengen chiede di parificare una propria segnalazione con una
segnalazione in uscita già diffusa nel SIS, l’ufficio SIRENE esegue lo scambio di opinioni d’intesa con l’autorità responsabile della segnalazione.
Art. 42 Dati complementari per trattare i casi di usurpazione dell’identità di una persona 1 Se una persona segnalata potrebbe essere confusa con una persona la cui identità è stata usurpata, alla segnalazione si aggiungono i dati che riguardano quest’ultima, purché vi sia il suo consenso esplicito.
2 I dati complementari possono essere utilizzati soltanto per:
a. permettere di distinguere la persona la cui identità è stata usurpata dalla per- sona effettivamente oggetto della segnalazione; b. permettere alla persona la cui identità è stata usurpata di comprovare la pro- pria identità e provare di essere stata vittima di un’usurpazione dell’identità. 3 Ai fini del presente articolo è consentito registrare e trattare unicamente i seguenti dati personali: a. cognome(i) e nome(i), cognome alla nascita, cognome(i) precedente(i) e pseudonimo(i), se del caso registrati in un altro insieme di dati; b. segni fisici particolari inalterabili; c. data e luogo di nascita; d. sesso; e. fotografie; f. impronte digitali; g. cittadinanza; h. numero(i) del o dei documenti d’identità e data del rilascio. 4 I dati di cui al capoverso 3 sono cancellati insieme con la segnalazione corrispon- dente o su richiesta della persona interessata.
Art. 43 Durata delle segnalazioni di persone 1 Le segnalazioni di persone nel SIS sono cancellate quando lo scopo della segnala- zione è stato raggiunto. 2 Esse sono cancellate automaticamente dopo tre anni. Le segnalazioni di persone ai fini di una sorveglianza discreta sono cancellate automaticamente dopo un anno.
3 L’autorità responsabile della segnalazione è informata automaticamente, con
quattro mesi d’anticipo, sulla prevista cancellazione dal sistema.
Ordinanza N-SIS RU 2008
4 Prima della cancellazione automatica della segnalazione, essa controlla, d’intesa con l’autorità richiedente, se è necessaria una proroga. 5 È consentito prorogare una segnalazione se ciò è necessario per il suo scopo. La condizione per la proroga consiste in una valutazione individuale; quest’ultima è verbalizzata.
6 In caso di una proroga i capoversi 1–3 si applicano per analogia.
7 L’autorità responsabile della segnalazione tiene delle statistiche sul numero di segnalazioni la cui durata di conservazione è stata prorogata.
Art. 44 Durata delle segnalazioni di oggetti 1 Le segnalazioni di oggetti nel SIS sono cancellate quando lo scopo della segnala- zione è stato raggiunto. 2 Le segnalazioni di oggetti ai fini di una sorveglianza discreta sono cancellate al più tardi dopo cinque anni. 3 Le segnalazioni di oggetti a fini di sequestro o di prova in un procedimento penale sono cancellate al più tardi dopo dieci anni.
Art. 45 Durata di conservazione delle informazioni supplementari 1 Le informazioni supplementari secondo l’articolo 15, che si riferiscono a persone identificate o identificabili sono cancellate quando lo scopo perseguito è stato rag- giunto. 2 Esse sono cancellate al più tardi un anno dopo la cancellazione dal SIS della segna- lazione attinente alla persona interessata. 3 A prescindere dal capoverso 2, è consentito conservare nei sistemi d’informazione federali o cantonali i dati: a. sulle segnalazioni in uscita; b. sulle segnalazioni in entrata che hanno comportato l’adozione di misure. 4 Nei casi di cui al capoverso 3 la durata di conservazione è retta dalle disposizioni sui relativi sistemi d’informazione.
Art. 46 Rifiuto di comunicare i dati a Stati terzi e a organizzazioni internazionali Non è consentito comunicare o mettere a disposizione i dati trattati nel SIS a uno Stato terzo o a un’organizzazione internazionale.
Art. 47 Archiviazione 1 Fedpol offre all’Archivio federale i seguenti dati di cui non ha più bisogno o che sono destinati alla cancellazione, assieme a tutti i documenti che vi si riferiscono:
Ordinanza N-SIS RU 2008
a. i dati sulle segnalazioni in uscita; b. i dati sulle segnalazioni in entrata che hanno comportato l’adozione di misure. 2 I dati e i documenti che l’archivio federale giudica privi di valore archivistico sono distrutti.
Art. 48 Statistica 1 L’ufficio SIRENE allestisce annualmente statistiche anonime contenenti le indica- zioni sul numero: a. dei verbali in ogni categoria di segnalazioni; b. dei riscontri positivi in ogni categoria di segnalazioni; c. degli accessi al SIS. 2 L’UFM e la sezione Ricerche RIPOL forniscono all’ufficio SIRENE i dati necessa- ri per compilare le statistiche. 3 Nel quadro degli obblighi di comunicazione sanciti dagli Accordi di associazione alla normativa di Schengen, è consentito comunicare le statistiche agli organi dell’Unione europea.
Sezione 2: Diritti degli interessati
Art. 49 Esercizio del diritto di informazione, di rettifica o di cancellazione 1 Una persona che intende esercitare il proprio diritto di informazione, di rettifica o di cancellazione deve comprovare la propria identità e presentare una richiesta scritta a fedpol. 2 Fedpol decide in merito alla richiesta dopo aver consultato l’autorità responsabile della segnalazione. Decide in merito a una richiesta che riguarda una segnalazione in entrata dopo aver permesso allo Stato Schengen autore della segnalazione di espri- mere un parere.
3 Se ottiene da uno Stato Schengen la possibilità di esprimere un parere su una
richiesta di informazione, di rettifica o di cancellazione, l’ufficio SIRENE redige il parere d’intesa con le autorità che hanno richiesto la segnalazione o che l’hanno emessa. 4 Se una persona presenta una richiesta di informazione, di principio la si informa entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Se non è possibile fornire l’informazione entro questo termine, si avverte la persona. Tuttavia l’informazione è fornita al più tardi 60 giorni dopo la presentazione della richiesta di informazione. 5 Se una persona presenta una richiesta di rettifica o di cancellazione, al più tardi tre mesi dopo la presentazione della richiesta la si informa sulle misure adottate.
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Art. 50 Diritto di informazione in caso d’ingiunzione di divieto di entrata 1 I cittadini di Stati terzi oggetto di una segnalazione ai fini della non ammissione ricevono le informazioni di cui all’articolo 8 della legge federale del 19 giugno
199219 sulla protezione dei dati (LPD).
2 Il SAP o l’UFM trasmettono d’ufficio e per scritto queste informazioni unitamente alla notificazione del divieto di entrata in base all’articolo 20. 3 È consentito rinunciare a informare la persona interessata conformemente al capo- verso 1 se: a. i dati personali non sono stati raccolti presso il cittadino interessato dello Stato terzo e informarlo si rivela impossibile o richiede sforzi sproporzio- nati; b. il cittadino interessato dello Stato terzo è già informato; o c. è prevista una limitazione del diritto di informazione ai sensi dell’articolo 9 LPD.
Art. 51 Risarcimento dei danni La responsabilità per danni correlati alla gestione del SIS è retta dagli articoli 19a– 19c della legge del 14 marzo 195820 sulla responsabilità.
Sezione 3: Sicurezza dei dati, consulenza in materia di protezione dei dati e vigilanza sul trattamento dei dati
Art. 52 Sicurezza dei dati
1 La sicurezza dei dati è retta da:
a. l’ordinanza del 14 giugno 199321 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati; b. la sezione sulla sicurezza informatica dell’ordinanza del 26 settembre 200322 sull’informatica nell’Amministrazione federale; c. le Istruzioni del Consiglio informatico della Confederazione (CIC) del 27 settembre 2004 sulla sicurezza informatica nell’Amministrazione fede- rale. 2 Fedpol statuisce nel regolamento sul trattamento dei dati di cui all’articolo 3 capo- verso 2 le misure organizzative e tecniche da adottare per evitare il trattamento non autorizzato dei dati e disciplina la verbalizzazione automatica del trattamento e della consultazione dei dati.
19 RS 235.1 20 RS 170.32 21 RS 235.11 22 RS 172.010.58
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Art. 53 Consulenza in materia di protezione dei dati 1 Il consulente per la protezione dei dati del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) contribuisce a far rispettare le prescrizioni sulla protezione dei dati coordinando l’esecuzione dei compiti dei consulenti per la protezione dei dati degli uffici federali del DFGP che sono coinvolti. 2 I consulenti per la protezione dei dati degli uffici federali del DFGP si occupano di: a. informare le persone che trattano i dati; b. istruire queste persone; c. effettuare i controlli necessari; d. colmare tempestivamente le lacune; e. comunicare al consulente per la protezione dei dati del DFGP le esigenze in materia di coordinamento.
Art. 54 Vigilanza sul trattamento dei dati 1 Le autorità cantonali di protezione dei dati e l’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) collaborano attivamente nell’ambito delle rispettive competenze e provvedono a una vigilanza coordinata sul trattamento dei dati personali. 2 L’IFPDT esercita in particolare la vigilanza sul trattamento dei dati personali nel SIS. Egli coordina l’attività di vigilanza con le autorità cantonali di protezione dei dati. 3 Nell’esercizio delle proprie funzioni, l’IFPDT coopera strettamente con il Garante europeo della protezione dei dati; per quest’ultimo funge da referente nazionale.
Capitolo 8: Disposizioni finali
Art. 55 Modifica degli allegati Il DFGP può modificare gli allegati d’intesa con i dipartimenti interessati.
Art. 56 Entrata in vigore 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2008.
2 Gli articoli 9 lettera l, 14, 40 capoverso 3, 42, 50 e 54 capoverso 3 entrano in vigore in un secondo tempo.
7 maggio 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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Allegato 1 (art. 1 cpv. 3)
Accordi di associazione alla normativa di Schengen
Gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen comprendono: a. l’Accordo del 26 ottobre 200423 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (AAS); b. l’Accordo del 26 ottobre 200424 sotto forma di scambio di lettere tra il Con- siglio dell’Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente i comi- tati che assistono la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri ese- cutivi; c. l’Accordo del 17 dicembre 200425 tra la Confederazione Svizzera, la Repub- blica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presen- tata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia; d. l’Accordo del 28 aprile 200526 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo delle parti dell’acquis di Schengen basate sulle disposizioni del titolo IV del Trattato che istituisce la Comunità europea; e. il Protocollo del 28 febbraio 200827 tra l’Unione europea, la Comunità euro- pea, la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesio- ne del Principato del Liechtenstein all’Accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione Svizzera riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen.
23 RS 0.360.268.1 24 RS 0.360.268.10 25 RS 0.360.598.1 26 RS 0.360.314.1
27 RS 0.360.514.1. Non ancora entrato in vigore
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Allegato 2 (art. 7 cpv. 2 e art. 11)
Diritto di trattare o consultare i dati memorizzati in SIS Livelli di accesso A = consultare B = trattare vuoto = nessun diritto d’accesso
Abbreviazioni delle autorità fedpol I Ufficio federale di polizia: Servizio di analisi e prevenzione fedpol II Ufficio federale di polizia: sezione Ricerche RIPOL, Centrale operativa, ufficio SIRENE fedpol III Ufficio federale di polizia: Polizia giudiziaria federale, servizi responsabili della corrispondenza con Interpol, Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro fedpol IV Ufficio federale di polizia: sezione Documenti d’identità fedpol V Ufficio federale di polizia: servizio responsabile della gestione del sistema automatico d’identificazione delle impronte digitali (AFIS) MPC Ministero pubblico della Confederazione UFG I Ufficio federale di giustizia: divisione Assistenza giudiziaria internazionale UFG II Ufficio federale di giustizia: Autorità centrale in materia di rapimento internazionale dei minori UFM Ufficio federale della migrazione: divisione Entrata, dimora e ritorno Cgcf Corpo delle guardie di confine
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AFD I Amministrazione federale delle dogane: sezioni inquirenti delle direzioni di circondario delle dogane e ufficio centrale antifrode doganale AFD II Amministrazione federale delle dogane: uffici doganali AFD III Presso gli uffici doganali: Ispettorato doganale aeroporti svizzeri (BE, BS, ZH) PoCa Autorità cantonali di polizia, perseguimento penale, giustizia ed esecuzione penale PolStr Polizia degli stranieri, uffici della migrazione, uffici regionali e comunali di controllo degli abitanti UCS Uffici per la circolazione stradale RES Rappresentanze svizzere all’estero
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Denominazione per campo di dati Confederazione Cantoni Este- ro
MPC UFG I UFG II UFM Cgcf AFD I AFD II PoCa PolStr UCS RES fedpol I fedpol II fedpol III fedpol IV fedpol V AFD III
Segnalazioni di persone Cognome(i): A B A A A A A A B A A A A A A Nome(i): A B A A A A A A B A A A A A A Cognome(i) alla nascita: A B A A A A A A B A A A A A A Cognome(i) precedente(i): A B A A A A A A B A A A A A A Pseudonimo(i): A B A A A A A A B A A A A A A Data di nascita: A B A A A A A A B A A A A A A Luogo di nascita: A B A A A A A A B A A A A A A Paese di nascita: A B A A A A A A B A A A A A A Sesso: A B A A A A A A B A A A A A A Nazionalità: A B A A A A A A B A A A A A A Fotografie: A B A A A A A A B A A A A A A Impronte digitali: A B A A A A A A B A A A A A A Avvertimento: A B A A A A A A B A A A A A A Ordine di ricerca: A B A A A A A A B A A A A A A Motivo della segnalazione: A B A A A A A A B A A A A A A Autorità autrice della segnalazione: A B A A A A A A B A A A A A A Data della decisione: A B A A A A A A B A A A A A A Misura da adottare: A B A A A A A A B A A A A A A Genere del reato: A B A A A A A A B A A A A A A Connessione(i) con altre segnalazioni: A B A A A A A A B A A A A A A Statura: A B A A A A A A B A A A A A A Barba: A B A A A A A A B A A A A A A Viso: A B A A A A A A B A A A A A A Colore dei capelli: A B A A A A A A B A A A A A A Pettinatura: A B A A A A A A B A A A A A A Colore degli occhi: A B A A A A A A B A A A A A A
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Denominazione per campo di dati Confederazione Cantoni Este- ro
MPC UFG I UFG II UFM Cgcf AFD I AFD II PoCa PolStr UCS RES fedpol I fedpol II fedpol III fedpol IV fedpol V AFD III
Occhiali: A B A A A A A A B A A A A A A Caratteristica fisica / parte del corpo / posizione del A B A A A A A A B A A A A A A corpo: Segnalazioni di oggetti a) Veicolo Entità principale / categoria di dati: A B A A A A A A B A Articolo di legge: A B A A A A A A B A Tipo del veicolo / forma della carrozzeria: A B A A A A A A B A Colore del veicolo: A B A A A A A A B A Paese di provenienza: A B A A A A A A B A Avvertimento concernente la fattispecie: A B A A A A A A B A Marca del veicolo: A B A A A A A A B A Tipo del veicolo: A B A A A A A A B A Numero di targa: A B A A A A A A B A Numero di identificazione (VIN) del veicolo: A B A A A A A A B A Motivo della segnalazione: A B A A A A A A B A b) Targhe Entità principale / categoria di dati: A B A A A A A A B A Fattispecie / articolo di legge: A B A A A A A A B A Paese di provenienza: A B A A A A A A B A Targhe senza veicolo: A B A A A A A A B A c) Natanti Tipo di natante (categoria): A B A A A A A A B A Fattispecie / articolo di legge: A B A A A A A A B A Tipo di natante: A B A A A A A A B A
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Denominazione per campo di dati Confederazione Cantoni Este- ro
MPC UFG I UFG II UFM Cgcf AFD I AFD II PoCa PolStr UCS RES fedpol I fedpol II fedpol III fedpol IV fedpol V AFD III
Marca del natante: A B A A A A A A B A Ulteriori dettagli sul natante: A B A A A A A A B A VIN del natante: A B A A A A A A B A d) Motori di natanti: Entità principale / categoria di dati: A B A A A A A A B A Fattispecie / articolo di legge: A B A A A A A A B A Categoria di dati dell’oggetto: A B A A A A A A B A Numero del motore: A B A A A A A A B A Colore del natante: A B A A A A A A B A Marca del motore: A B A A A A A A B A Tipo di motore: A B A A A A A A B A Ulteriori dettagli sul motore: A B A A A A A A B A e) Aeromobili Tipo di aeromobile (categoria): A B A A A A A A B A Fattispecie / articolo di legge: A B A A A A A A B A Tipo di aeromobile: A B A A A A A A B A Marca dell’aeromobile: A B A A A A A A B A Ulteriori dettagli sull’aeromobile: A B A A A A A A B A VIN dell’aeromobile: A B A A A A A A B A f) Veicoli industriali Entità principale / categoria di dati: A B A A A A A A B A Fattispecie / articolo di legge: A B A A A A A A B A Tipo di veicolo / forma della carrozzeria: A B A A A A A A B A Avvertimento concernente la fattispecie: A B A A A A A A B A Colore del veicolo: A B A A A A A A B A Marca del veicolo: A B A A A A A A B A Tipo di veicolo: A B A A A A A A B A
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Denominazione per campo di dati Confederazione Cantoni Este- ro
MPC UFG I UFG II UFM Cgcf AFD I AFD II PoCa PolStr UCS RES fedpol I fedpol II fedpol III fedpol IV fedpol V AFD III
Numero del motore del veicolo: A B A A A A A A B A Paese di provenienza del veicolo: A B A A A A A A B A Ulteriori dettagli sul veicolo: A B A A A A A A B A Targa: A B A A A A A A B A VIN del veicolo: A B A A A A A A B A Criterio della decisione: A B A A A A A A B A g) Armi da fuoco Entità principale / categoria di dati: B A A A A A A B Fattispecie / articolo di legge: B A A A A A A B Categoria di dati dell’oggetto: B A A A A A A B Numero dell’arma (preciso): B A A A A A A B Marca dell’arma: B A A A A A A B Tipo di arma: B A A A A A A B Calibro dell’arma: B A A A A A A B Ulteriori dettagli sull’arma: B A A A A A A B h) Documenti vergini Entità principale / categoria di dati: B A A A A A A A B A A Fattispecie / articolo di legge: B A A A A A A A B A A Categoria di dati dell’oggetto: B A A A A A A A B A A Paese di provenienza del documento: B A A A A A A A B A A Numero d’identificazione del documento (preciso): B A A A A A A A B A A i) Documenti d’identità rilasciati: passaporti, carte d’identità, licenze di condurre, etichette per i visti Entità principale / categoria di dati: B A A A A A A A B A A Fattispecie / articolo di legge: B A A A A A A A B A A Categoria di dati dell’oggetto: B A A A A A A A B A A
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Denominazione per campo di dati Confederazione Cantoni Este- ro
MPC UFG I UFG II UFM Cgcf AFD I AFD II PoCa PolStr UCS RES fedpol I fedpol II fedpol III fedpol IV fedpol V AFD III
Paese di provenienza del documento: B A A A A A A A B A A Numero d’identificazione del documento (preciso): B A A A A A A A B A A Data del reato: B A A A A A A A B A A j) Documenti dei veicoli Entità principale / categoria di dati: B A A A A A A B Fattispecie / articolo di legge: B A A A A A A B Categoria di dati dell’oggetto: B A A A A A A B Paese di provenienza del documento: B A A A A A A B Marca del veicolo: B A A A A A A B Tipo di veicolo: B A A A A A A B Numero d’identificazione del documento (preciso) o della B A A A A A A B targa: k) Banconote Categoria di dati dell’oggetto: B A A A A A B Fattispecie / articolo di legge: B A A A A A B Valuta B A A A A A B Numero d’identificazione della banconota (preciso): B A A A A A B Numero d’identificazione della banconota (incompleto): B A A A A A B Valore della banconota: B A A A A A B l) Carte bancarie, assegni ecc. Oggetto e categoria di dati: B A A A A A B Fattispecie / articolo di legge: B A A A A A B Categoria di dati dell’oggetto: B A A A A A B Quantità di oggetti: B A A A A A B Valuta dell’oggetto: B A A A A A B Numero d’identificazione dell’oggetto (incompleto): B A A A A A B
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Denominazione per campo di dati Confederazione Cantoni Este- ro
MPC UFG I UFG II UFM Cgcf AFD I AFD II PoCa PolStr UCS RES fedpol I fedpol II fedpol III fedpol IV fedpol V AFD III
Valore dell’oggetto: B A A A A A B Quantità di oggetti/ulteriore descrizione dell’oggetto: B A A A A A B Ulteriore descrizione dell’oggetto: B A A A A A B
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Allegato 3 (art. 26 cpv. 3)
Informazioni supplementari
L’ufficio SIRENE può a trasmettere a tutti gli altri uffici SIRENE, contemporanea- mente a una segnalazione per l’arresto ai fini dell’estradizione, le seguenti informa- zioni supplementari:
Identità Cognome(i) Nome(i) Cognome(i) alla nascita Cognome(i) precedente(i) Data di nascita Luogo di nascita Pseudonimo Sesso Nazionalità
Dati complementari sull’identità Origine del passaporto o del documento d’identità Numero del documento Data di emissione Luogo di emissione Autorità emittente Data di scadenza Cognome e nome del padre Cognome e nome della madre Descrizione della persona da ricercare Fotografia Impronte Profilo del DNA Lingue che la persona parla o comprende Domicilio/ultimo indirizzo conosciuto
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Informazioni sul mandato d’arresto Autorità che ha emesso il mandato Denominazione ufficiale Denominazione abbreviata Indirizzo/casella postale Numero di telefono Numero di fax E-mail Persona da contattare Numero di riferimento del mandato d’arresto Data del mandato d’arresto Funzione dell’autorità richiedente Mandato d’arresto, sentenza passata in giudicato o documento dal medesimo effetto giuridico Magistrato o tribunale che ha emesso la sentenza Data della sentenza o documento dal medesimo effetto giuridico Numero di riferimento del fascicolo Pena massima comminata Pena inflitta Pena rimanente da scontare
Sentenza contumaciale Informazioni sulla sentenza contumaciale Garanzie legali
Informazioni sul reato Quantità dei reati Data/periodo di commissione del reato Luogo di commissione del reato Descrizione dei fatti e delle conseguenze Grado di partecipazione (autore principale, coautore, complice, altro) Disposizioni di legge applicabili Qualificazione giuridica del reato
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Dati complementari Altre circostanze pertinenti Sequestro di beni Descrizione dei beni (compresa la loro ubicazione) Liberazione condizionale, buona condotta, revisione della sentenza penale
Informazioni specifiche sull’Autorità centrale Denominazione dell’Autorità centrale Persona da contattare Numero di telefono Numero di fax E-mail
Informazioni specifiche sull’autorità giudiziaria che ha emesso il mandato d’arresto Denominazione Indirizzo/casella postale Data di emissione
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