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Legge sulle epizoozie

Legge sulle epizoozie (LFE)

Modifica del 5 ottobre 2007

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 17 maggio 20061, decreta:

I La legge del 1° luglio 19662 sulle epizoozie è modificata come segue:

Art. 3a Commissione 1 IlDipartimento federale dell’economia nomina una commissione d’esame d’esame. Quest’ultima è incaricata di far sostenere gli esami: a. alle persone che svolgono una funzione nell’ambito dell’ese- cuzione della presente legge; b. ai veterinari ufficiali e agli assistenti specializzati ufficiali che svolgono una funzione nell’ambito dell’esecuzione della legge del 9 ottobre 19923 sulle derrate alimentari.

2 La commissione d’esame notifica i risultati degli esami mediante

decisione formale.

3 Il Consiglio federale può delegare ai Cantoni la competenza di

organizzare gli esami per le persone che svolgono funzioni nell’am- bito dell’esecuzione della presente legge o della legge del 9 ottobre

1992 sulle derrate alimentari.

Art. 10 cpv. 1 n. 6

1 Il Consiglio federale emana le prescrizioni generali di lotta contro le

epizoozie fortemente contagiose e le altre epizoozie. Esso stabilisce inoltre l’obiettivo di lotta per le altre epizoozie tenendo conto dei costi e dei benefici della lotta. Esso disciplina segnatamente:

6. il divieto di fiere, mercati, esposizioni, vendite all’asta di ani-

mali e altre manifestazioni simili, come pure la limitazione o il divieto del traffico di animali o della detenzione di animali all’aperto;

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Art. 11 Obbligo 1 Le persone che detengono, custodiscono o curano animali, eseguono di diligenza e di annuncio controlli negli effettivi di animali o hanno accesso in qualsiasi altro modo a tali effettivi devono provvedere, nell’ambito della loro attività e nella misura delle loro possibilità, affinché gli animali non siano esposti al pericolo di epizoozie.

2 Esse hanno l’obbligo di annunciare senza indugio a un veterinario o,

trattandosi di api, all’ispettore degli apiari, la comparsa di epizoozie e i sintomi sospetti e di prendere i provvedimenti atti a impedirne la tra- smissione ad altri animali. A questo obbligo sottostanno anche gli ispettori del bestiame, gli assistenti specializzati ufficiali, i macellai, gli affossatori nonché i funzionari di polizia e di dogana.

3 I veterinari, gli istituti d’analisi e gli ispettori degli apiari sono tenuti

ad annunciare i casi al competente servizio cantonale, che trasmette l’annuncio alle autorità cantonali e comunali. I veterinari e gli ispettori degli apiari prendono immediatamente i provvedimenti atti a impedire la propagazione dell’epizoozia.

Art. 15 cpv. 1, ultimo periodo

1 … Nei macelli va consegnato al veterinario ufficiale.

Art. 16 Estensione del Il Consiglio federale può estendere il campo d’applicazione degli campo d’appli- cazione delle articoli 14–15b ad animali di altre specie qualora questi rappresentino prescrizioni in materia di un pericolo di trasmissione di epizoozie o qualora occorra comprovare controllo la provenienza di derrate alimentari di origine animale.

Art. 20 cpv. 2

2 Per commercio professionale del bestiame ai sensi del capoverso 1

s’intende qualsiasi compera, vendita, permuta e mediazione di carat- tere professionale di animali delle specie equina, bovina, ovina, capri- na e suina. L’acquisto di tali animali da parte di macellai allo scopo della macellazione nella propria azienda è parimenti considerato com- mercio professionale di bestiame. Non sono considerati commercio professionale di bestiame i cambi ordinari del bestiame nella gestione di un’azienda agricola, alpestre o da ingrasso come pure la vendita del proprio bestiame da allevamento o da ingrasso.

Art. 24 Importazione, 1 Il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali sono ammesse esportazione e transito l’importazione, l’esportazione e il transito di animali e di prodotti ani- mali, come pure di sostanze che possono essere portatrici di agenti epizootici.

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2 Qualora sia necessario esaminare la situazione epizootica nella

regione di provenienza, lo stato di salute e la resistenza immunitaria degli animali o la quarantena, il Consiglio federale può subordinare l’importazione, l’esportazione e il transito a un’autorizzazione dell’Ufficio federale di veterinaria.

3 Allo scopo di evitare la propagazione di un’epizoozia, l’Ufficio

federale di veterinaria può: a. limitare o vietare l’importazione, l’esportazione e il transito di animali e prodotti animali, come pure di sostanze che possono essere portatrici di agenti epizootici; b. limitare o vietare il passaggio di persone nel traffico di fron- tiera; c. sottoporre l’autorizzazione a condizioni restrittive o rifiutarla.

4 L’Ufficio federale di veterinaria, d’intesa con l’Amministrazione

federale delle dogane, designa i posti d’importazione, esportazione e transito.

Art. 25 Visita veterinaria 1 IlConsiglio federale stabilisce quali animali, prodotti animali e d’ufficio sostanze che possono essere portatrici di agenti epizootici devono essere sottoposti alla visita veterinaria d’ufficio all’importazione, all’esportazione o al transito.

2 Se non adempiono le condizioni per l’importazione, l’esportazione o

il transito, gli animali, i prodotti animali e le sostanze che possono essere portatrici di agenti epizootici sono respinti.

3 Se un rinvio non è possibile o dovesse comportare il rischio di una

propagazione di un’epizoozia, l’Ufficio federale di veterinaria può ordinare l’uccisione di animali e la confisca di prodotti animali e sostanze che possono essere portatrici di agenti epizootici.

Art. 26 Procedura 1 Le decisioni su provvedimenti secondo l’articolo 25 possono essere d’opposizione impugnate con opposizione all’Ufficio federale di veterinaria.

2 L’opposizione non ha effetto sospensivo; l’Ufficio federale di vete-

rinaria può accordarlo su domanda.

3 Il termine d’opposizione è di cinque giorni.

Art. 30 Controllo 1 I cani devono essere contrassegnati. Il Consiglio federale disciplina dei cani le modalità di contrassegno.

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2 I cani devono essere registrati in una banca dati centrale. I Cantoni

provvedono alla registrazione. La banca dati può anche contenere dati su cani che presentano disturbi del comportamento o su divieti di detenere animali.

Art. 42 cpv. 3

3 L’IVI può offrire prestazioni commerciali. L’offerta deve soddisfare

le seguenti condizioni: a. le prestazioni devono avere una stretta attinenza con i settori di ricerca o con i compiti d’esecuzione dell’IVI; b. le prestazioni devono essere fornite a un prezzo a copertura dei costi e non devono essere scontate mediante ricavi pro- venienti dall’offerta di base.

Art. 53a Recepimento di 1 Nell’emanare disposizioni, il Consiglio federale tiene conto di diret- prescrizioni e di norme tive, raccomandazioni, prescrizioni e norme tecniche armonizzate a internazionali armonizzate livello internazionale.

2 Nell’ambito della presente legge, il Consiglio federale può dichiarare

applicabili determinate prescrizioni e norme tecniche armonizzate sul piano internazionale. Può autorizzare l’Ufficio federale di veterinaria ad adeguare aspetti tecnici d’importanza minore alle prescrizioni e norme dichiarate applicabili.

3 Il Consiglio federale può eccezionalmente stabilire una modalità di

pubblicazione particolare delle prescrizioni e norme dichiarate appli- cabili e decidere di rinunciare alla traduzione nelle lingue ufficiali.

Art. 54a Sistema 1 La Confederazione gestisce un sistema informatico centrale destinato informatico centrale a sostenere la Confederazione e i Cantoni nei loro compiti esecutivi prescritti per legge.

2 Il sistema informatico centrale contiene i dati necessari all’adempi-

mento dei compiti nei settori epizoozie, protezione degli animali e igiene delle derrate alimentari.

3 Nell’ambito dei loro compiti prescritti per legge, le autorità d’ese-

cuzione sono autorizzate a trattare dati personali degni di particolare protezione, come pure profili della personalità e profili aziendali.

4 I dati particolarmente degni di protezione sono accessibili mediante

una procedura di richiamo (accesso in linea) alle autorità d’esecuzione nell’adempimento dei loro compiti legali.

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5 I Cantoni sono autorizzati a utilizzare il sistema informatico centrale

per i propri compiti d’esecuzione nei settori epizoozie, protezione degli animali e igiene delle derrate alimentari.

6 I costi di gestione del sistema informatico centrale sono sostenuti in

ragione di un terzo dalla Confederazione e di due terzi dai Cantoni. I contributi dei singoli Cantoni sono calcolati in base al numero di postazioni d’accesso di cui dispongono.

7 Il Consiglio federale disciplina:

a. la procedura di collaborazione con i Cantoni, segnatamente i particolari relativi al finanziamento del sistema informatico centrale; b. il catalogo dei dati, compresi quelli che figurano nella parte del sistema informatico centrale utilizzata dai Cantoni; c. le responsabilità relative al trattamento dei dati; d. i diritti di accesso, segnatamente anche la portata degli accessi in linea; e. le misure organizzative e tecniche necessarie a garantire la protezione e la sicurezza dei dati; f. l’archiviazione.

8 I Cantoni che utilizzano il sistema informatico centrale per i propri

compiti d’esecuzione sono tenuti a disciplinare la protezione dei dati per il loro settore e a designare un organo incaricato di sorvegliare l’osservanza di tale disciplinamento. Possono concedere gli accessi in linea in un atto legislativo formale.

Art. 56a Tassa di 1 Chi conduce animali al macello deve versare per ogni animale una macellazione tassa destinata a coprire i costi per la prevenzione delle epizoozie e per la lotta contro le epizoozie.

2 Il Consiglio federale determina le tasse tenendo conto del valore di

macellazione, graduandole a seconda della categoria di animali. Disciplina la riscossione.

3 Il ricavato delle tasse è ripartito tra i Cantoni proporzionalmente ai

rispettivi effettivi di bestiame.

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II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 5 ottobre 2007 Consiglio nazionale, 5 ottobre 2007 Il presidente: Peter Bieri La presidente: Christine Egerszegi-Obrist Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Ueli Anliker

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 24 gennaio 2008.4 2 Ad eccezione degli articoli 20 capoverso 2 e 56a, la presente legge entra in vigore il 1° giugno 2008. 3 L’entrata in vigore degli articoli 20 capoverso 2 e 56a sarà fissata ulteriormente.

14 maggio 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

4 FF 2007 6541

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